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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 30

Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. (16G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2016, ad eccezione dell'art. 1, comma 3, lettera a) che entra in vigore il 01/07/2018
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Testo in vigore dal: 9-3-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/49/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi  di  garanzia  dei
depositi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e  in,
particolare, l'articolo 7, recante principi e criteri  direttivi  per
il recepimento della direttiva 2014/49/UE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al comma 1  dell'articolo  69-bis  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
  «d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi  che,  ai  sensi
dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e  2,  sono  astrattamente  idonei  a
essere  rimborsati  da  parte  di  un   sistema   di   garanzia   dei
depositanti;»; 
  b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non
superano il limite di rimborso da parte del sistema di  garanzia  dei
depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;». 
  2. Al comma 1-bis, lettera a),  numero  1),  dell'articolo  91  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   le   parole:
«dall'articolo 96-bis,  comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4». 
  3. All'articolo 96 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1  le  parole:  «Le  banche  di  credito  cooperativo
aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro
ambito.» sono abrogate; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo  113,
paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  possono   essere
riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.»; 
  c) al comma 3  dopo  la  parola:  «equivalente»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «almeno  con  riferimento  al  livello  e  all'ambito   di
copertura»; 
  d) al comma 4 dopo le parole: «banche aderenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono  tenute  a
effettuare per informare i clienti  sulla  garanzia  dei  depositanti
sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.». 
  4. Dopo l'articolo 96 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 96.1 (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia). - 1.  I
sistemi di garanzia hanno  una  dotazione  finanziaria  proporzionata
alle proprie passivita' e comunque pari almeno  allo  0,8  per  cento
dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al
31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato  al
comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3  luglio  2024.  Il
termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se  prima  del  3  luglio
2024 il sistema ha impiegato le  proprie  risorse  per  un  ammontare
superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle
banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad  eccezione  di
quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia,  puo'  prevedere,  previa  approvazione  della  Commissione
europea, una dotazione finanziaria inferiore  a  quella  indicata  al
comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo  dei  depositi
protetti delle banche  aderenti,  ad  eccezione  di  quelli  indicati
all'articolo 96-bis.1, comma 4, se: 
    a)  e'  improbabile  che  una  quota  rilevante  della  dotazione
finanziaria venga utilizzata per misure  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e 
    b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema  di
garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita'
e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi  bancari  che,
data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero  probabilmente
soggetti a risoluzione. 
  4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la  dotazione  finanziaria
si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o,  se  del
caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e'  ripristinata
mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo
96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la  dotazione
finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 
  5. La dotazione finanziaria  costituisce  un  patrimonio  autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e
da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo  istituito
presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in
relazione agli  interventi  e  ai  finanziamenti  disciplinati  dalla
presente Sezione il sistema di garanzia risponde  esclusivamente  con
la  dotazione  finanziaria.  Salvo  quanto  previsto  dalla  presente
Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema
di  garanzia  o  nell'interesse  di  quest'ultimo,  ne'  quelle   dei
creditori dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente
istituiti presso lo stesso sistema di garanzia. 
  Art. 96.2 (Finanziamento dei sistemi  di  garanzia  e  investimento
delle risorse). - 1. Per  costituire  la  dotazione  finanziaria  dei
sistemi  di  garanzia,  gli  aderenti   versano   contributi   almeno
annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai  sensi
del comma 2. I contributi possono assumere la  forma  di  impegni  di
pagamento,  se  cio'  e'  autorizzato  dal  sistema  di  garanzia   e
nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30  per
cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il
loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti
dallo statuto del sistema di garanzia. 
  2. I contributi dovuti dalle  banche  aderenti  sono  proporzionati
all'ammontare dei loro depositi  protetti,  ad  eccezione  di  quelli
indicati all'articolo  96-bis.1,  comma  4,  e  al  loro  profilo  di
rischio. Essi possono essere  determinati  dai  sistemi  di  garanzia
sulla base dei propri metodi interni di  valutazione  del  rischio  e
tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico,  del  possibile
impatto prociclico e dell'eventuale  partecipazione  da  parte  delle
banche  aderenti  a  un  sistema  di  tutela  istituzionale  di   cui
all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.  575/2013.  La
Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 
  3. Il sistema di  garanzia,  se  deve  procedere  al  rimborso  dei
depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede
agli aderenti di integrarla  mediante  il  versamento  di  contributi
straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi  protetti,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma  4,  per
anno solare o, in casi eccezionali e  con  il  consenso  della  Banca
d'Italia, di ammontare piu' elevato. 
  4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto  o  in
parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di  un
aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita'  o
la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo  massimo
di  sei  mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.   I
contributi differiti sono in ogni caso versati se la  Banca  d'Italia
accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 
  5. I sistemi di garanzia assicurano di avere  accesso  a  fonti  di
finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie
obbligazioni  e  possono   ricorrere   a   finanziamenti   aggiuntivi
provenienti da fonti ulteriori. 
  6. La dotazione finanziaria  e'  investita  in  attivita'  a  basso
rischio e con sufficiente diversificazione. 
  7. Entro il 31 marzo di ciascun  anno  la  Banca  d'Italia  informa
l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi  di  garanzia
italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31
dicembre del precedente anno.». 
  5. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: 
    a) delle banche italiane aderenti,  incluse  le  loro  succursali
comunitarie  e,  se  previsto  dallo  statuto,  le  loro   succursali
extracomunitarie; 
    b)  delle  succursali  italiane  delle  banche   extracomunitarie
aderenti; 
    c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.». 
  b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I sistemi di garanzia: 
    a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'  indicati  negli
articoli 96-bis.1 e  96-bis.2,  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione
coatta  amministrativa  delle  banche  italiane  e  delle  succursali
italiane di banche extracomunitarie;  per  le  succursali  di  banche
comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa
a un sistema di garanzia italiano,  i  rimborsi  hanno  luogo  se  e'
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; 
    b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche
italiane e  delle  succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie
secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180; 
    c) se previsto dallo statuto, possono intervenire  in  operazioni
di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco di  cui  all'articolo  90,
comma 2, se il costo dell'intervento  non  supera  il  costo  che  il
sistema, secondo quanto  ragionevolmente  prevedibile  in  base  alle
informazioni  disponibili  al   momento   dell'intervento,   dovrebbe
sostenere per il rimborso dei depositi; 
    d) se previsto dallo statuto, possono effettuare  interventi  nei
confronti  di  banche  italiane  e  succursali  italiane  di   banche
extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o  di  rischio  di
dissesto di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  1-ter. Lo statuto del sistema di  garanzia  definisce  modalita'  e
condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis,  lettera  d),  con
particolare riguardo a: 
    a) gli impegni che la  banca  beneficiaria  dell'intervento  deve
assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine  di
non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; 
    b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca  ai
sensi della lettera a); 
    c) il costo dell'intervento, che  non  supera  il  costo  che  il
sistema,  secondo  quanto   ragionevolmente   prevedibile,   dovrebbe
sostenere per effettuare altri interventi  nei  casi  previsti  dalla
legge o dallo statuto. 
  1-quater. L'intervento di cui al  comma  1-bis,  lettera  d),  puo'
essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: 
    a) non  e'  stata  avviata  un'azione  di  risoluzione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e 
    b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i
contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. 
  1-quinquies. Dopo che il  sistema  di  garanzia  ha  effettuato  un
intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le  banche  aderenti
gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi
straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: 
    a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno  del
25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1,
o,  se  del  caso,  del  diverso  livello  stabilito   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1,  comma  3;
oppure 
    b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a  meno  di
due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o,
se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3,  ed  emerge  la
necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 
  1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di  cui  all'articolo  96.1,
comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  96.1,  comma  3
non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite
all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.»; 
  c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
  6. Dopo l'articolo 96-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  96-bis.1  (Depositi  ammissibili  al  rimborso  e  ammontare
massimo rimborsabile). - 1. Sono ammissibili al  rimborso  i  crediti
che  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  della  banca  in
liquidazione coatta amministrativa,  secondo  quanto  previsto  dalla
Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con  obbligo  di
restituzione, sotto forma di depositi o sotto  altra  forma,  nonche'
agli assegni circolari  e  agli  altri  titoli  di  credito  ad  essi
assimilabili. 
  2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso: 
    a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio  da  banche,
enti finanziari come definiti dall'articolo  4,  paragrafo  1,  punto
26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, imprese  di  investimento,  imprese  di
assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di  investimento
collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici; 
    b) i fondi propri come definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,
punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o
del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    c) i depositi derivanti da transazioni in  relazione  alle  quali
sia intervenuta una condanna definitiva per i  reati  previsti  dagli
articoli 648-bis e 648-ter del  codice  penale;  resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 648-quater del codice penale. 
    d) i  depositi  i  cui  titolari,  al  momento  dell'avvio  della
procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  non   risultano
identificati ai sensi della  disciplina  in  materia  di  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    e)  le  obbligazioni  e  i  crediti  derivanti  da  accettazioni,
paghero' cambiari e operazioni in titoli. 
  3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai  sensi  dell'articolo
96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro  per  ciascun
depositante.  Il  limite  e'  adeguato  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE. 
  4. Il limite indicato al comma 3 non  si  applica,  nei  nove  mesi
successivi  al  loro  accredito  o  al  momento  in   cui   divengono
disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi
derivanti da: 
    a) operazioni relative al trasferimento o  alla  costituzione  di
diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione; 
    b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di  lavoro,
invalidita' o morte; 
    c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di
indennizzi in relazione a danni per  fatti  considerati  dalla  legge
come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. 
  5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3: 
    a) i depositi presso un conto di cui due  o  piu'  soggetti  sono
titolari come partecipanti di un ente  senza  personalita'  giuridica
sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante; 
    b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su
un conto, la quota spettante a ciascuno di essi  e'  considerata  nel
calcolo; 
    c) si tiene conto della compensazione  di  eventuali  debiti  del
depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in  cui
si producono gli effetti del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  nella  misura  in
cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge
o di previsioni contrattuali applicabili. 
  Art. 96-bis.2 (Modalita'  del  rimborso  dei  depositi).  -  1.  Il
rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi  dalla  data  in
cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83,  comma  1,  senza  che  sia
necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A  tal
fine, la banca  aderente  trasmette  tempestivamente  al  sistema  di
garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su
richiesta del sistema stesso. Il rimborso e'  effettuato  in  euro  o
nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il
conto e' denominato  in  una  valuta  diversa,  il  tasso  di  cambio
utilizzato e' quello della data in cui si producono gli  effetti  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 83, comma 1. 
  2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso  nei  seguenti
casi: 
    a) vi e' incertezza  sul  diritto  del  titolare  a  ricevere  il
rimborso o il  deposito  e'  oggetto  di  una  controversia  in  sede
giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale  delle
controversie,  la  cui  definizione  incide   su   tale   diritto   o
sull'ammontare del rimborso; 
    b) il deposito e' soggetto a misure restrittive  imposte  da  uno
Stato o da un'organizzazione  internazionale,  finche'  detta  misura
restrittiva e' efficace; 
    c) se non e'  stata  effettuata  alcuna  operazione  relativa  al
deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma  1;
in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di
cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il
valore del deposito e'  inferiore  ai  costi  amministrativi  che  il
sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo; 
    d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo  96-bis.1,
comma 4, eccede 100.000 euro;  il  differimento  opera  per  la  sola
eccedenza e il rimborso e'  effettuato  entro  sei  mesi  dalla  data
prevista dal comma 1; 
    e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo  96-quater.2,
comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data
in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. 
  3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona  avente
diritto o un  interesse  sulle  somme  depositate  su  un  conto,  e'
sottoposto a un procedimento penale, a  misura  di  prevenzione  o  a
provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di
attivita'  illecite,  il  sistema  di  garanzia  puo'  sospendere   i
pagamenti relativi al depositante  fino  al  passaggio  in  giudicato
della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c). 
  4. Il diritto al rimborso si estingue  decorsi  cinque  anni  dalla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo  83,  comma
1.  La  decadenza  e'  impedita  dalla  proposizione  della   domanda
giudiziale, salvo che il processo si estingua, o  dal  riconoscimento
del diritto da parte del sistema di garanzia. 
  5. I sistemi di garanzia, quando effettuano  i  rimborsi  ai  sensi
dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti
dei depositanti nei confronti  della  banca  in  liquidazione  coatta
amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della
preferenza di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero 2). 
  Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di
garanzia: 
    a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e
di  sistemi  di  controllo  adeguati  allo  svolgimento  della   loro
attivita'; 
    b) effettuano con regolarita', almeno ogni  tre  anni,  prove  di
resistenza della propria capacita' di effettuare  gli  interventi  di
cui  all'articolo  96-bis:  a  tal   fine   essi   possono   chiedere
informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per  il  tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; 
    c) redigono la corrispondenza  con  i  depositanti  delle  banche
aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate  dalla  banca  presso
cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con  i  propri
depositanti ai sensi del Titolo VI o in una  delle  lingue  ufficiali
dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale  presso  cui  e'
costituito il deposito protetto; 
    d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni  e  dati
in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; 
    e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale  dei
conti. 
  2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che
prestano la  loro  attivita'  per  essi  sono  vincolati  al  segreto
professionale in relazione alle notizie, le  informazioni  e  i  dati
indicati al comma 1, lettera d). 
  3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad
eccezione del comma 3, lettere c) ed e). 
  Art. 96-bis.4 (Informazioni da fornire ai sistemi di  garanzia).  -
1. I sistemi di garanzia  possono  chiedere  ai  propri  aderenti  le
informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti.  A  tal
fine, le  banche  classificano  i  depositi  in  modo  da  consentire
l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.». 
  7. L'articolo 96-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
avendo riguardo alla tutela dei  depositanti  e  alla  capacita'  dei
sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti: 
    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli  statuti,  a
condizione che i sistemi stessi presentino  caratteristiche  adeguate
allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e
tali  da  comportare  una  ripartizione  equilibrata  dei  rischi  di
insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto  prevede  che  possano
essere attuati gli interventi  indicati  all'articolo  96-bis,  comma
1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato  di
procedure e sistemi  appropriati  per  selezionare  la  tipologia  di
intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; 
    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente
sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c),  nonche',  al
fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni  forniti
alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1; 
    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia  esteri
cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie  sia
equivalente a quella offerta dai  sistemi  di  garanzia  italiani  ai
sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3; 
    d) le procedure di coordinamento con  le  autorita'  degli  Stati
membri in ordine all'adesione delle succursali di banche  comunitarie
a un sistema di  garanzia  italiano  e  alla  loro  esclusione  dallo
stesso; 
    e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri  interessati,
approva l'istituzione di sistemi di garanzia  transfrontalieri  o  la
fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi  e  partecipa
alla vigilanza su di essi; 
    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che  una
banca  aderente  presenta  criticita'  tali  da   poter   determinare
l'attivazione del sistema; 
    g) puo' emanare  disposizioni  attuative  delle  norme  contenute
nella presente Sezione. 
  2.  I  sistemi  di  garanzia  informano  tempestivamente  la  Banca
d'Italia degli atti  e  degli  eventi  di  maggior  rilievo  relativi
all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo
di  ogni  anno,  una  relazione  dettagliata  sull'attivita'   svolta
nell'anno precedente e sul  piano  delle  attivita'  predisposto  per
l'anno in corso.». 
  8. L'articolo 96-quater del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96-quater (Esclusione). - 1. Le banche possono essere escluse
dai sistemi di garanzia  in  caso  di  inadempimento  di  eccezionale
gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. 
  2. L'inadempimento e' contestato dal sistema  di  garanzia,  previo
assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei
mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine,  prorogabile  per
un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano
alla banca l'esclusione. 
  3. Sono protetti dal sistema di garanzia  i  fondi  acquisiti  fino
alla data di ricezione della comunicazione  di  esclusione.  Di  tale
comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai  depositanti
secondo le modalita' indicate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
titolo VI. 
  4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione  da
esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita'  bancaria.
Resta ferma  la  possibilita'  di  disporre  la  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la  risoluzione  ai  sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.». 
  9. Dopo l'articolo 96-quater del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 96-quater.1 (Prestiti fra  sistemi  di  garanzia).  -  1.  Un
sistema di garanzia puo' erogare prestiti su  base  volontaria  a  un
altro sistema di garanzia, anche se  istituito  in  uno  altro  Stato
membro, se quest'ultimo: 
    a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di  rimborso  a
causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria; 
    b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari; 
    c) utilizza  i  fondi  presi  a  prestito  per  il  rimborso  dei
depositanti; 
    d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia; 
    e) indica l'importo richiesto, comunque non  superiore  allo  0,5
per cento dei depositi da esso  garantiti,  ad  eccezione  di  quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4; 
    f) informa senza indugio l'ABE,  dando  comunicazione  di  quanto
previsto alle lettere a), b), c), d), ed e). 
  2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni: 
    a) il prestito e' rimborsato entro  cinque  anni;  gli  interessi
sono corrisposti solo al momento del rimborso; 
    b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso  per  operazioni
di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante  la
durata del prestito; 
    c) il sistema di garanzia mutuante informa  l'ABE  del  tasso  di
interesse iniziale e della durata del prestito. 
  3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito  fondi  ai  sensi
del presente articolo,  i  contributi  da  versare  al  sistema  sono
determinati in  misura  sufficiente  a  ripagare  l'importo  preso  a
prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima. 
  Art.  96-quater.2  (Cooperazione  fra  sistemi  di   garanzia   dei
depositanti). - 1.  Il  rimborso  dei  depositanti  delle  succursali
italiane di banche comunitarie e' effettuato dal sistema di  garanzia
italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del  sistema  di
garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha
fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano: 
    a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del  sistema
di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo
per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che  effettua
il rimborso non e' responsabile  degli  atti  compiuti  conformemente
alle istruzioni ricevute; 
    b) informa i depositanti interessati per  conto  del  sistema  di
garanzia dello Stato membro di origine ed e' abilitato a ricevere  la
corrispondenza proveniente da questi  depositanti  e  indirizzata  al
sistema dello Stato membro di origine. 
  2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana
con succursali  stabilite  in  altri  Stati  membri,  il  sistema  di
garanzia cui la banca aderisce: 
    a) impartisce istruzioni  al  sistema  di  garanzia  dello  Stato
membro ai fini del rimborso; 
    b) fornisce senza indugio al  sistema  di  garanzia  dello  Stato
membro i fondi necessari ai fini del rimborso  e  lo  indennizza  dei
costi sostenuti. 
  3. I sistemi di  garanzia  istituiti  in  Italia  scambiano  con  i
sistemi  di  garanzia  degli  Stati  membri  in  cui  sono  stabilite
succursali di banche italiane le informazioni  acquisite  nell'ambito
della propria attivita' istituzionale. Ai dati  ricevuti  si  applica
l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. 
  4. I  sistemi  di  garanzia  concludono  fra  di  essi  accordi  di
cooperazione, che tengono conto dei  requisiti  di  cui  all'articolo
96-bis.3, commi 1, lettera d),  e  2.  L'assenza  degli  accordi  non
influisce sui diritti dei depositanti.  Gli  accordi  sono  trasmessi
alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un  accordo
o se vi e' una disputa circa la sua interpretazione,  il  sistema  di
garanzia   puo'   deferire   la   questione   all'ABE   conformemente
all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
  5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in  Italia  puo'
fondersi con sistemi di  garanzia  di  altri  Stati  membri.  Possono
essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri. 
  Art. 96-quater.3 (Adesione ad altro sistema di garanzia). - 1.  Una
banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche  se
istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione  con  almeno
sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di  garanzia  a
cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare  i
contributi  al  sistema  di  garanzia  cui   aderisce.   Al   momento
dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce  al
nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi
precedenti,  ad  eccezione  dei  contributi   straordinari   di   cui
all'articolo 96.2, comma 3. 
  2. Il trasferimento dei contributi previsto  dal  comma  1  non  si
applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia. 
  3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della  banca  cedente
divengono protetti da un  sistema  di  garanzia  diverso  rispetto  a
quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema  cui  aderisce  la
banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca
cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi
straordinari di  cui  all'articolo  96.2,  comma  3,  in  proporzione
all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione  di  quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica
anche in caso di fusione o di scissione. 
  Art. 96-quater.4 (Interventi finanziati su base volontaria).  -  1.
Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  96-bis,  comma  1-bis,
lettera d), e per le stesse finalita' ivi  indicate,  il  sistema  di
garanzia puo' effettuare, se previsto  dallo  statuto  e  secondo  le
modalita' concordate  tra  le  banche,  interventi  mediante  risorse
corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza  ricorso
alla  dotazione  finanziaria  prevista  dall'articolo  96.1.  A  tali
risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.». 
          Avvertenza 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositi
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n.
          L 173. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 9  luglio  2015,  n.
          114 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2014),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento  della  direttiva  2014/49/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  ai
          sistemi di garanzia  dei  depositi).  -  1.  Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione  della  direttiva  2014/49/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
          relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo e'
          tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  di
          cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, e a  quelli
          indicati  dalla  medesima  direttiva,  anche   i   seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare alla disciplina nazionale in materia  di
          sistemi di garanzia dei depositi prevista dal  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche
          e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale
          recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi
          della tutela  dei  risparmiatori  e  della  stabilita'  del
          sistema  bancario,   nonche'   in   conformita'   con   gli
          orientamenti dell'Autorita' bancaria europea e nel rispetto
          degli atti delegati adottati dalla Commissione europea; 
                b)  prevedere,  ove  opportuno,   il   ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; 
                c)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          amministrativa competente e l'autorita' designata, ai sensi
          degli articoli 2 e 3 della direttiva; 
                d) definire le modalita' di intervento dei sistemi di
          garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti; 
                e) determinare: 
                  1) le caratteristiche dei depositi che  beneficiano
          della copertura offerta dai sistemi  di  garanzia,  nonche'
          l'importo della copertura e la tempistica dei  rimborsi  ai
          depositanti con le seguenti precisazioni: 
                    1.1) prevedere che i depositi su un conto di  cui
          due o piu'  persone  siano  titolari  come  membri  di  una
          societa' di persone o di altra  associazione  o  gruppo  di
          natura  analoga  senza   personalita'   giuridica   vengano
          cumulati e trattati come se fossero effettuati da un  unico
          depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000  euro
          previsto dalla direttiva; 
                    1.2) prevedere che  le  posizioni  debitorie  del
          depositante nei confronti dell'ente creditizio siano  prese
          in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se
          esigibili alla data in cui  il  deposito  viene  dichiarato
          «indisponibile», nella misura in cui  la  compensazione  e'
          possibile  a  norma   delle   disposizioni   di   legge   o
          contrattuali  che  disciplinano  il  contratto  tra  l'ente
          creditizio e il depositante; 
                    1.3)  limitare  il  periodo  entro  il  quale   i
          depositanti, i cui depositi non  sono  stati  rimborsati  o
          riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi,  possono
          reclamare il rimborso dei loro depositi; 
                  2) le modalita' e la tempistica per la raccolta dei
          mezzi finanziari da  parte  dei  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi,  prevedendo  che  i  membri  di  un  sistema   di
          protezione istituzionale versino contributi  piu'  bassi  a
          tali sistemi; 
                  3)  le  modalita'   di   investimento   dei   mezzi
          finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi; 
                  4) la concessione di prestiti da parte dei  sistemi
          di garanzia  dei  depositi  ad  altri  sistemi  all'interno
          dell'Unione europea; 
                  5) le procedure di condivisione di  informazioni  e
          comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro
          membri in Italia e nell'Unione europea. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le autorita' interessate  vi  provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.» 
              - Il decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 69-bis del decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente
          titolo si intendono per: 
                a)  «alta  dirigenza»:  il  direttore   generale,   i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili delle principali aree di affari e  coloro  che
          rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                b) «autorita' di risoluzione a  livello  di  gruppo»:
          l'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  in  cui  si
          trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi  acquisiti
          dalle banche con obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono
          depositi i crediti relativi a fondi acquisiti  dalla  banca
          debitrice rappresentati da  strumenti  finanziari  indicati
          dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, ovvero il cui  capitale  non  e'  rimborsabile
          alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla pari
          solo in forza di specifici accordi  o  garanzie  concordati
          con la banca o terzi; costituiscono depositi i  certificati
          di deposito purche' non rappresentati da  valori  mobiliari
          emessi in serie; 
                d) «depositi ammissibili  al  rimborso»:  i  depositi
          che, ai  sensi  dell'art.  96-bis.1,  commi  1  e  2,  sono
          astrattamente idonei a essere rimborsati  da  parte  di  un
          sistema di garanzia dei depositanti; 
                e) «depositi protetti»:  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del sistema di garanzia dei depositanti previsto  dall'art.
          96-bis.1, commi 3 e 4; 
                f) «provvedimenti di  risanamento»:  i  provvedimenti
          con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure previste nei Capi II,  III  e  IV  del
          Titolo IV, del decreto  legislativo  di  recepimento  della
          direttiva 2014/59/UE; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          numeri 1) e  2),  adottate  da  autorita'  di  altri  Stati
          comunitari; 
                g) «risoluzione»: la procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera uu) del decreto legislativo di recepimento
          della direttiva 2014/59/UE; 
                h) «sistema  di  tutela  istituzionale»:  un  accordo
          riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi  dell'art.  113,
          paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli
          aiuti di Stato e i  sostegni  finanziari  pubblici  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera mmm), del decreto  legislativo
          di recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
                l) «succursale significativa»: una succursale di  una
          banca in uno Stato  comunitario  considerata  significativa
          dalla Banca d'Italia.". 
              - Il testo  dell'art.  91  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 91 (Restituzioni e riparti). -  1.  I  commissari
          procedono  alle  restituzioni  dei   beni   nonche'   degli
          strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e,  secondo  l'ordine
          stabilito dall'art.  111  della  legge  fallimentare  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis,  alla  ripartizione
          dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
          agli   organi   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria e ai commissari  della  gestione  provvisoria
          che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
          sono equiparate alle spese indicate  nell'art.  111,  comma
          primo, numero 1), della legge  fallimentare.  Il  pagamento
          dei  crediti  prededucibili  e'  effettuato  previo  parere
          favorevole del comitato di sorveglianza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  2741  del
          codice civile e dall'art.  111  della  legge  fallimentare,
          nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma
          1: 
                a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
          rispetto agli altri crediti chirografari: 
                  1)  la  parte  dei  depositi  di  persone  fisiche,
          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al
          rimborso  e  superiore   all'importo   previsto   dall'art.
          96-bis.1, commi 3 e 4; 
                  2) i  medesimi  depositi  indicati  al  numero  1),
          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche
          aventi sede legale in Italia; 
                b)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto   ai
          crediti indicati alla lettera a): 
                  1) i depositi protetti; 
                  2) i crediti vantati dai sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei depositanti protetti; 
                c) sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli
          altri  crediti  chirografari  ma  dopo  che   siano   stati
          soddisfatti i crediti indicati alle lettere a)  e  b),  gli
          altri depositi presso la banca. 
              2. Se risulta rispettata, ai  sensi  dell'art.  22  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
          del patrimonio della banca da quelli dei  clienti  iscritti
          nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma  non
          sia rispettata  la  separazione  dei  patrimoni  dei  detti
          clienti tra di loro ovvero  gli  strumenti  finanziari  non
          risultino  sufficienti  per  l'effettuazione  di  tutte  le
          restituzioni, i commissari procedono, ove  possibile,  alle
          restituzioni ai  sensi  del  comma  1  in  proporzione  dei
          diritti per i quali ciascuno dei clienti e'  stato  ammesso
          alla sezione separata  dello  stato  passivo,  ovvero  alla
          liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della
          clientela e  alla  ripartizione  del  ricavato  secondo  la
          medesima proporzione. 
              3. I clienti iscritti  nell'apposita  sezione  separata
          dello stato passivo concorrono con i  creditori  chirografi
          ai sensi dall'art. 111, comma  1,  numero  3)  della  legge
          fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
          rispettata la separazione del  patrimonio  della  banca  da
          quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto  rimasto
          insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 
              4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza  e
          previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che
          siano realizzate tutte le attivita' e  accertate  tutte  le
          passivita',   possono   eseguire   riparti    parziali    e
          restituzioni, anche integrali, sia a favore  di  tutti  gli
          aventi diritto sia a favore di talune  categorie  di  essi,
          anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
          il pagamento dei debiti prededucibili. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8,  9,  10,  i
          riparti  e  le  restituzioni  non  devono  pregiudicare  la
          possibilita' della definitiva assegnazione  delle  quote  e
          dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
              6. Nell'effettuare  i  riparti  e  le  restituzioni,  i
          commissari, in presenza di pretese di creditori o di  altri
          interessati  per  le   quali   non   sia   stata   definita
          l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
          strumenti  finanziari  corrispondenti  ai  riparti  e  alle
          restituzioni non effettuati a favore di ciascuno  di  detti
          soggetti, al fine della distribuzione o della  restituzione
          agli stessi nel caso di riconoscimento dei  diritti  o,  in
          caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
          aventi diritto. 
              7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con  il
          parere favorevole del comitato  di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  acquisire
          idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
              8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
          domande previsti dall'art. 86, commi 4, e 5, fa  concorrere
          solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi,  nei
          limiti in cui le pretese sono accolte  dal  commissario  o,
          dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice  in  sede
          di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 
              9. Coloro che hanno proposto  insinuazione  tardiva  ai
          sensi dell'art. 89,  concorrono  solo  ai  riparti  e  alle
          restituzioni che venissero eseguiti dopo  la  presentazione
          del ricorso. 
              10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti  reali
          e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
          si riferiscono non siano stati ancora alienati. 
              11. Fino alla restituzione o  alla  liquidazione  degli
          strumenti finanziari  gestiti  dalla  banca,  i  commissari
          provvedono  affinche'  gli  stessi  siano  amministrati  in
          un'ottica di minimizzazione del rischio. 
              11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,
          piccole e medie imprese si intendono quelle cosi'  definite
          in base al criterio del fatturato annuo previsto  dall'art.
          2, paragrafo 1, dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della
          Commissione europea n. 2003/361/CE.». 
              - Il testo  dell'art.  96  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96 (Soggetti aderenti e  natura  dei  sistemi  di
          garanzia). - 1. Le banche italiane  aderiscono  a  uno  dei
          sistemi   di   garanzia   dei   depositanti   istituiti   e
          riconosciuti in Italia. 
              1-bis.  I  sistemi  di  tutela  istituzionale  di   cui
          all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
          possono essere riconosciuti come sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti. 
              2. Le succursali  di  banche  comunitarie  operanti  in
          Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
          fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
          dello Stato di appartenenza. 
              3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
          in Italia aderiscono a  un  sistema  di  garanzia  italiano
          salvo che partecipino  a  un  sistema  di  garanzia  estero
          equivalente almeno con riferimento al livello e  all'ambito
          di copertura. 
              4. I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura  di  diritto
          privato; le risorse finanziarie per il perseguimento  delle
          loro  finalita'  sono  fornite  dalle  banche  aderenti  in
          conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione. 
              5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono
          tenute a effettuare per informare i clienti sulla  garanzia
          dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.». 
              - Il testo dell'art. 96-bis del decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi  di  garanzia
          tutelano i depositanti: 
                a) delle banche italiane aderenti,  incluse  le  loro
          succursali comunitarie e, se  previsto  dallo  statuto,  le
          loro succursali extracomunitarie; 
                b)   delle   succursali   italiane    delle    banche
          extracomunitarie aderenti; 
                c) delle succursali italiane delle banche comunitarie
          aderenti. 
              1-bis. I sistemi di garanzia: 
                a) effettuano, nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2,  rimborsi  nei
          casi di liquidazione  coatta  amministrativa  delle  banche
          italiane   e   delle   succursali   italiane   di    banche
          extracomunitarie; per le succursali di  banche  comunitarie
          operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
          un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo  se
          e' intervenuto  il  sistema  di  garanzia  dello  Stato  di
          appartenenza; 
                b) contribuiscono al finanziamento della  risoluzione
          delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
          extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
          dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
                c) se previsto dallo statuto, possono intervenire  in
          operazioni di cessione di attivita',  passivita',  aziende,
          rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili  in
          blocco  di  cui  all'art.  90,  comma  2,   se   il   costo
          dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
          quanto   ragionevolmente   prevedibile   in    base    alle
          informazioni  disponibili   al   momento   dell'intervento,
          dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; 
                d) se  previsto  dallo  statuto,  possono  effettuare
          interventi nei confronti di banche  italiane  e  succursali
          italiane di banche extracomunitarie per superare  lo  stato
          di dissesto o di rischio di dissesto di  cui  all'art.  17,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180. 
              1-ter. Lo statuto del  sistema  di  garanzia  definisce
          modalita' e condizioni degli interventi  di  cui  al  comma
          1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: 
                a)   gli   impegni   che   la   banca    beneficiaria
          dell'intervento  deve  assumere  per  rafforzare  i  propri
          presidi dei  rischi  anche  al  fine  di  non  pregiudicare
          l'accesso dei depositanti ai depositi; 
                b) la verifica sul  rispetto  degli  impegni  assunti
          dalla banca ai sensi della lettera a); 
                c) il costo dell'intervento, che non supera il  costo
          che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
          dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
          previsti dalla legge o dallo statuto. 
              1-quater. L'intervento di cui al comma  1-bis,  lettera
          d),  puo'  essere  effettuato,  se  la  Banca  d'Italia  ha
          accertato che: 
                a) non e' stata avviata un'azione di  risoluzione  ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180]  e  comunque  non  ne
          sussistono le condizioni; e 
                b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in  grado
          di versare i contributi  straordinari  ai  sensi  dell'art.
          96.2, comma 3. 
              1-quinquies.  Dopo  che  il  sistema  di  garanzia   ha
          effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis,  lettera
          d), le banche aderenti gli  forniscono  senza  indugio,  se
          necessario sotto forma di contributi straordinari,  risorse
          pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: 
                a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
          a meno del  25  per  cento  del  livello-obiettivo  di  cui
          all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello
          stabilito dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi dell'art. 96.1, comma 3; oppure 
                b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
          a meno di due terzi del livello-obiettivo di  cui  all'art.
          96.1,  comma  1,  o,  se  del  caso,  del  diverso  livello
          stabilito dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi dell'art. 96.1, comma 3, ed emerge la  necessita'  di
          effettuare il rimborso di depositi protetti. 
              1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui  all'art.
          96.1,  comma  1,  o,  se  del  caso,  del  diverso  livello
          stabilito dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          sensi dell'art. 96.1, comma 3 non e' raggiunto,  le  soglie
          di cui al comma  1-quinquies  sono  riferite  all'effettiva
          dotazione finanziaria disponibile. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato).».