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LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. (15G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
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Testo in vigore dal:  15-8-2015

Art. 7




Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;
d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;
e) determinare:
1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni:
1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;
1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;
1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;
2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;
3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;
4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;
5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7:
- La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 4.