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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 32

Avvio della risoluzione
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passività escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) è indicato se si farà ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
(( lettera e) ))
;
6) se è prevista la costituzione di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività, sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o alla società;
ii) le modalità di costituzione dell'ente-ponte o della società;
iii) le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attività o passività.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonché, se del caso, alla Consob, alle autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorità competenti per la vigilanza
((o la risoluzione))
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonché alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorità di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessità di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
6. Il programma di risoluzione può essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.