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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2015, n. 178

Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico. (15G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-11-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 12 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese",  come
modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"  e,  in
particolare, il comma  7  relativo  alla  istituzione  del  fascicolo
sanitario elettronico; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013,  n.  98,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
dell'economia"; 
  Visto l'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, recante: "Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"; 
  Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante:   "Istituzione   del   Servizio   sanitario
nazionale"; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante:  "Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421"; 
  Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 1°  aprile  1999,  n.  91,
recante: "Disposizioni in materia  di  prelievi  e  di  trapianti  di
organi e di tessuti"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio  2002,  recante:  "Definizione  dei
livelli essenziali di assistenza"; 
  Visto l'Accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni  e
le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, relativo al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  Sistema
Informativo Sanitario Nazionale  (NSIS),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001 e, in  particolare,  l'articolo  6
che  stabilisce  che  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
controllo delle fasi di  attuazione  del  Nuovo  Sistema  Informativo
Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso
un organismo denominato "Cabina di Regia"; 
  Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione del Sistema
Tessera sanitaria e la ricetta elettronica; 
  Visto l'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'introduzione della Tessera sanitaria  su  supporto
Carta Nazionale dei Servizi; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 85, comma 1, lettera  b),
concernente i trattamenti di dati personali in  ambito  sanitario,  e
l'articolo 98, comma 1, lettera b), relativo ai trattamenti per scopi
statistici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  "Codice
dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, gli  articoli  41,  concernente  il  procedimento  e  il
fascicolo  informatico,  43  e  44,  relativi  alla  riproduzione   e
conservazione  dei  documenti,  50-bis,  concernente  la  continuita'
operativa, nonche'  62-ter,  il  quale  istituisce,  nell'ambito  del
Sistema  Tessera  Sanitaria,  l'Anagrafe  Nazionale  degli  Assistiti
(ANA); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
2014,  adottato  in  attuazione   del   Codice   dell'amministrazione
digitale, relativo alla conservazione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013,
recante: "Modalita' di consegna, da parte  delle  Aziende  sanitarie,
dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre
modalita' digitali, nonche' di effettuazione del  pagamento  on  line
delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera
d), numeri  1)  e  2)  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
recante  :"Semestre  europeo  -  prime   disposizioni   urgenti   per
l'economia", che prevede, tra l'altro, la consegna dei referti medici
tramite il fascicolo sanitario elettronico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Vista l'intesa sancita in sede  di  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 10 febbraio 2011 sul  documento  "Il  fascicolo  sanitario
elettronico - Linee  guida  nazionali",  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 22 maggio 2014, ai sensi  dell'articolo  154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 13 marzo 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2014; 
  Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "FSE", il Fascicolo Sanitario Elettronico, di cui all'articolo
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    b) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    c) "assistito", il soggetto che ricorre all'assistenza  sanitaria
nell'ambito del SSN; 
    d) "finalita' di cura", le finalita'  di  prevenzione,  diagnosi,
cura  e  riabilitazione,  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    e) "finalita' di ricerca",  le  finalita'  di  studio  e  ricerca
scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
    f)  "finalita'  di  governo",  le  finalita'  di   programmazione
sanitaria,  verifica  delle  qualita'  delle   cure   e   valutazione
dell'assistenza sanitaria,  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    g) "Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali",  il
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni; 
    h)  "CAD",  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   "Codice   dell'amministrazione
digitale"; 
    i) "Linee guida nazionali sul Fascicolo  Sanitario  Elettronico",
il  documento  sul  quale  e'  stata  sancita  l'intesa  in  sede  di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011,  pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2  marzo
2011; 
    l) "servizio sanitario regionale" o "SSR", il servizio  sanitario
del livello regionale, regione o provincia autonoma, parte del SSN; 
    m)  "codice  univoco",  il  codice  assegnato,   attraverso   una
procedura automatica, ad ogni assistito a partire dal codice fiscale,
tale da non  consentire  la  identificazione  diretta  dell'assistito
durante il trattamento dei dati personali; 
    n) "SPC", il  sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  agli
articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni; 
    o) "regole tecniche SPC", le disposizioni di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno  2008,  recante  regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico  di
connettivita' (SPC)  previste  dall'articolo  71,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  nonche'  le  modalita'
definite nei documenti tecnico-operativi pubblicati dall'Agenzia  per
l'Italia digitale sul proprio sito istituzionale a decorrere  dal  14
ottobre 2005 e successivi aggiornamenti; 
    p) "credenziali di autenticazione", i dati  e  i  dispositivi  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
    q)  "porta  di  dominio",  componente  architetturale   del   SPC
attraverso   il   quale   si   accede    al    dominio    applicativo
dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; 
    r) "MMG/PLS", i medici di medicina generale e pediatri di  libera
scelta; 
    s) "dato personale", qualunque informazione  relativa  a  persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione  personale,  ai  sensi  del  Codice  in  materia   di
protezione dei dati personali; 
    t)  "dati  identificativi",  i  dati  personali  che   permettono
l'identificazione diretta dell'interessato, ai sensi  del  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    u) "titolare",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo cui competono,  anche  unitamente  ad  altro  titolare,  le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso  il  profilo
della sicurezza, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    v) "responsabile", la persona fisica, la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali,  ai
sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione  dei  dati
personali; 
    z)  "incaricato",  la  persona  fisica  autorizzata  a   compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile,  ai  sensi
dell'articolo 30  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    aa) "Carta di Identita' Elettronica (CIE)", la carta  elettronica
di cui all'articolo 66, comma 1, del CAD; 
    bb) "Carta Nazionale dei Servizi (CNS)", la carta elettronica  di
cui all'articolo 66, comma 2, del CAD; 
    cc) "Tessera Sanitaria su supporto Carta  Nazionale  dei  Servizi
(TS-CNS)",  la  Tessera  di  cui  all'articolo  11,  comma  15,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    dd)  "ANA",  l'Anagrafe  Nazionale   degli   Assistiti   di   cui
all'articolo 62-ter del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria; 
    ee) "azienda sanitaria", Azienda sanitaria del SSN; 
    ff) "strutture sanitarie", le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private accreditate del SSN; 
    gg) "servizi socio-sanitari regionali", gli enti e gli  organismi
accreditati del Servizio Sanitario Regionale; 
    hh)  "medici  convenzionati",  i  medici  di  medicina  generale,
pediatri  di  libera  scelta  e  specialisti  ambulatoriali,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    ii) "sostituto", il professionista sanitario e  socio  sanitario,
l'operatore tecnico o amministrativo, che svolge, in via vicariante o
ausiliaria, nell'ambito di una  struttura  o  di  una  organizzazione
funzionale del SSR, attivita' per  le  quali  e'  stato  prestato  il
consenso dell'assistito  al  trattamento  dei  dati,  allo  scopo  di
garantire la continuita' dell'assistenza o l'effettuazione di  quanto
necessario al raggiungimento delle finalita' del trattamento  per  le
quali il consenso e' stato specificamente prestato; 
    ll) "dossier farmaceutico", la parte specifica del FSE  istituita
per favorire la qualita',  il  monitoraggio,  l'appropriatezza  nella
dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini  della
sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che effettua
la dispensazione. 
    mm) "Cabina di regia del NSIS", la  Cabina  di  regia  del  Nuovo
Sistema Informativo Sanitario  istituita  con  decreto  del  Ministro
della salute 14 giugno 2002, con funzioni di indirizzo, coordinamento
e controllo delle fasi di attuazione del  Nuovo  Sistema  Informativo
Sanitario,  ai  sensi  dell'Accordo-quadro  tra  il  Ministro   della
sanita', le regioni e  le  province  autonome,  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, relativo al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  Sistema
Informativo Sanitario Nazionale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2001. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dall'articolo 17  del  decreto-legge  21  giugno
          2013,  n.  69  (Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98: 
              «7. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-quater  dell'articolo
          13 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              «2-quater.  I  decreti  ministeriali   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2  e
          13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma  2,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          qualora non ancora  adottati  e  decorsi  ulteriori  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   adottati   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri  anche  ove  non  sia
          pervenuto il concerto dei Ministri interessati.». 
              - Si riporta il testo del comma 25-bis dell'articolo 15
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              «25-bis.  Ai  fini  della  attivazione  dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione
          dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio  delle
          Regioni, degli enti locali e dei loro  organismi,  a  norma
          degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art.  35.  (Sistemi  informativi  e  statistici  della
          Sanita') - 1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e
          statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in
          termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli  di
          assistenza,  con  procedure  analoghe  a  quanto   previsto
          dall'articolo 34, con decreto  del  Ministro  della  salute
          vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei  dati
          individuali presenti  nei  flussi  informativi,  gia'  oggi
          acquisiti in modo univoco sulla  base  del  codice  fiscale
          dell'assistito, con la trasformazione del  codice  fiscale,
          ai fini di ricerca per scopi di  statistica  sanitaria,  in
          codice anonimo, mediante apposito algoritmo  biunivoco,  in
          modo   da   tutelare   l'identita'    dell'assistito    nel
          procedimento  di  elaborazione  dei  dati.  I  dati   cosi'
          anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio
          e  la  valutazione  della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
          percorsi di cura,  con  un  pieno  utilizzo  degli  archivi
          informatici  dell'assistenza  ospedaliera,   specialistica,
          farmaceutica.». 
              - La legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
          servizio sanitario nazionale) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della  L.  23  ottobre  1992,  n.  421)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 della
          legge 1 aprile 1999, n.  91  (Disposizioni  in  materia  di
          prelievi e di trapianti di organi e di tessuti): 
              «2. E' istituito il sistema informativo  dei  trapianti
          nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          29 novembre 2001 (Definizione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza)epubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio
          2002, n. 33, supplemento ordinario. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  dell'Accordo
          quadro tra il Ministro  della  sanita',  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sancito  in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
          seduta del 22 febbraio 2001, relativo al  piano  di  azione
          coordinato per lo sviluppo del  Nuovo  Sistema  Informativo
          Sanitario Nazionale (NSIS): 
              «Art.  6.  (Funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
          controllo) - Il Ministero e le Regioni  convengono  che  le
          funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi
          di  attuazione   del   NSIS   debbano   essere   esercitate
          congiuntamente attraverso un organismo denominato cabina di
          regia. Allo scopo viene definita,  entro  60  giorni  dalla
          sottoscrizione, la struttura della  cabina  di  regia,  che
          dovra' consentire l'esercizio di tali funzioni. 
              La cabina di regia sara' composta in numero  paritetico
          da  rappresentanti  del  Ministero  e  delle  Regioni   che
          d'intesa tra loro, eleggeranno un Presidente. 
              Per l'attuazione delle attivita'  connesse  all'  avvio
          del nuovo sistema informativo nazionale, la cabina di regia
          potra' usufruire, per l'anno 2001,  di  una  disponibilita'
          economica pari a lire 10 miliardi, secondo le  disposizione
          previste all' art. 87 della legge finanziaria 2001.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   50   del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei   conti   pubblici)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
                
              «Art. 50.  (Disposizioni  in  materia  di  monitoraggio
          della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
          prescrizioni sanitarie)- 1. Per potenziare il  monitoraggio
          della  spesa  pubblica  nel  settore  sanitario   e   delle
          iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza
          delle  prescrizioni,  nonche'  per  l'attribuzione   e   la
          verifica del budget di  distretto,  di  farmacovigilanza  e
          sorveglianza epidemiologica, il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, con decreto  adottato  di  concerto  con  il
          ministero della salute e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione   e   le
          tecnologie, definisce i parametri della  Tessera  sanitaria
          (TS); il Ministero dell'economia e delle  finanze  cura  la
          generazione e la progressiva consegna della TS,  a  partire
          dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'  titolari  di
          codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno  richiesta  di
          attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali  lo  stesso
          e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il  codice
          fiscale del titolare, anche in codice a  barre  nonche'  in
          banda  magnetica,  quale  unico  requisito  necessario  per
          l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio  sanitario
          nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla
          data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
          comunica, in via telematica alle farmacie  medesime  avviso
          di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
          software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi,
          nonche' del valore della produzione dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  all'articolo  63  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Al  relativo  onere,
          valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si  provvede
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
              8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, alla direzione provinciale dei  servizi  vari
          competente per territorio, per i  conseguenti  adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  dalla  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti. 
              11. L'adempimento regionale, di  cui  all'articolo  52,
          comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabile  le  modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12». 
              - Si riporta il testo del comma  15  dell'articolo  11,
          del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei   conti   pubblici)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «15. Nelle more dell'emanazione dei  decreti  attuativi
          del  comma  13  dell'articolo  50  del   decreto-legge   30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
          legge 24 novembre 2003, n.  326,  ai  fini  dell'evoluzione
          della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
          articolo 50 verso la Tessera Sanitaria  -  Carta  nazionale
          dei  servizi  (TS-CNS),  in  occasione  del  rinnovo  delle
          tessere in scadenza  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS-CNS,  avente  le   caratteristiche   tecniche   di   cui
          all'Allegato B del decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero della salute  e
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  251
          del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
          e' autorizzata la spesa di  20  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2011.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera   b)
          dell'articolo 85 e del comma 1, lettera  b),  dell'articolo
          98 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale)  -
          1. Fuori dei casi di cui al  comma  2,  si  considerano  di
          rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20  e
          21, le finalita' che rientrano  nei  compiti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  degli  altri  organismi   sanitari
          pubblici relative alle seguenti attivita': 
              a) (Omissis). 
              b) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria." 
              "Art. 98. (Finalita' di rilevante interesse pubblico) -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degli  articoli  20  e  21,  le   finalita'   relative   ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 
              a) (Omissis). 
              b) che fanno parte  del  sistema  statistico  nazionale
          (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
          n. 322, e successive modificazioni;». 
              - Si riporta il testo degli articoli 41, 43, 44, 50-bis
          e 62-ter del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 41. (Procedimento e fascicolo informatico)  -  1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti
          amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione, nei casi e nei modi  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              1-bis. La gestione dei procedimenti  amministrativi  e'
          attuata  in  modo   da   consentire,   mediante   strumenti
          automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54,
          commi 2-ter e 2-quater. 
              2.   La   pubblica   amministrazione    titolare    del
          procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli
          atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da
          chiunque formati; all'atto della  comunicazione  dell'avvio
          del procedimento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
          per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti   di   cui
          all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
          garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
          consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni
          coinvolte nel procedimento. Le regole per la  costituzione,
          l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono  conformi
          ai principi di una corretta gestione  documentale  ed  alla
          disciplina  della  formazione,  gestione,  conservazione  e
          trasmissione del documento  informatico,  ivi  comprese  le
          regole concernenti il protocollo informatico ed il  sistema
          pubblico di connettivita', e comunque rispettano i  criteri
          dell'interoperabilita' e  della  cooperazione  applicativa;
          regole tecniche specifiche possono essere dettate ai  sensi
          dell'articolo  71,  di  concerto  con  il  Ministro   della
          funzione pubblica. 
              2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
              a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che
          cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
              b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
              c) del responsabile del procedimento; 
              d) dell'oggetto del procedimento; 
              e) dell'elenco dei documenti  contenuti,  salvo  quanto
          disposto dal comma 2-quater; 
              e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. 
              2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere  aree
          a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare  e  gli
          altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
          da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile
          reperibilita'  e  la  collegabilita',   in   relazione   al
          contenuto ed alle  finalita',  dei  singoli  documenti;  e'
          inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in  via
          telematica dei diritti previsti dalla citata legge  n.  241
          del 1990. 
              3. Ai sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le
          amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e'
          convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici
          disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
          amministrazioni medesime." 
              "Art. 43. (Riproduzione e conservazione dei  documenti)
          - 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili,  la
          corrispondenza ed ogni atto, dato o  documento  di  cui  e'
          prescritta la conservazione per legge  o  regolamento,  ove
          riprodotti su supporti informatici sono validi e  rilevanti
          a tutti gli effetti di  legge,  se  la  riproduzione  e  la
          conservazione  nel  tempo  sono  effettuate  in   modo   da
          garantire la conformita' dei documenti agli originali,  nel
          rispetto  delle  regole   tecniche   stabilite   ai   sensi
          dell'articolo 71. 
              2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le
          scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
          documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
          fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
          a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 
              3. I documenti informatici, di  cui  e'  prescritta  la
          conservazione  per  legge  o  regolamento,  possono  essere
          archiviati per le esigenze  correnti  anche  con  modalita'
          cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
          digitali, nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 71. 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42." 
              "Art. 44. (Requisiti per la conservazione dei documenti
          informatici) - 1. Il sistema di conservazione dei documenti
          informatici assicura: 
              a) l'identificazione certa del soggetto che ha  formato
          il   documento   e   dell'amministrazione    o    dell'area
          organizzativa omogenea di riferimento di  cui  all'articolo
          50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445; 
              b) l'integrita' del documento; 
              c)  la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita'   dei
          documenti e delle informazioni  identificative,  inclusi  i
          dati di registrazione e di classificazione originari; 
              d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli
          articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B
          a tale decreto. 
              1-bis.  Il  sistema  di  conservazione  dei   documenti
          informatici  e'  gestito  da  un  responsabile  che   opera
          d'intesa con  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati
          personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con  il  responsabile
          del servizio per  la  tenuta  del  protocollo  informatico,
          della gestione dei flussi documentali e  degli  archivi  di
          cui  all'articolo  61  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nella  definizione  e
          gestione delle attivita' di rispettiva competenza. 
              1-ter.  Il  responsabile   della   conservazione   puo'
          chiedere la conservazione dei documenti  informatici  o  la
          certificazione della conformita' del relativo  processo  di
          conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43  e  dalle
          regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad  altri
          soggetti, pubblici o privati, che offrono  idonee  garanzie
          organizzative e tecnologiche." 
              "Art. 50-bis. (Continuita' operativa) - 1. In relazione
          ai nuovi scenari di rischio,  alla  crescente  complessita'
          dell'attivita' istituzionale caratterizzata da  un  intenso
          utilizzo della tecnologia dell'informazione,  le  pubbliche
          amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado
          di   assicurare    la    continuita'    delle    operazioni
          indispensabili per il servizio e il  ritorno  alla  normale
          operativita'. 
              2.  Il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di
          continuita'    operativa     definite     dalle     diverse
          Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale  il
          Parlamento. 
              3.  A   tali   fini,   le   pubbliche   amministrazioni
          definiscono: 
              a) il piano di continuita'  operativa,  che  fissa  gli
          obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
          per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
          a soggetti esterni. Il piano tiene conto  delle  potenziali
          criticita'   relative   a   risorse   umane,   strutturali,
          tecnologiche  e  contiene  idonee  misure  preventive.   Le
          amministrazioni pubbliche verificano la  funzionalita'  del
          piano di continuita' operativa con cadenza biennale; 
              b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
          integrante di quello di continuita' operativa di  cui  alla
          lettera a) e stabilisce le misure tecniche e  organizzative
          per garantire il funzionamento dei centri  di  elaborazione
          dati e  delle  procedure  informatiche  rilevanti  in  siti
          alternativi a quelli di  produzione.  DigitPA,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, definisce  le
          linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
          salvaguardia dei dati e  delle  applicazioni  informatiche,
          verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
          disaster recovery delle amministrazioni  interessate  e  ne
          informa   annualmente   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione. 
              4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da  ciascuna
          amministrazione sulla base di appositi e dettagliati  studi
          di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
          acquisito il parere di DigitPA." 
              "Art. 62-ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti) - 1.
          Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
          spesa del settore  sanitario,  accelerare  il  processo  di
          automazione amministrativa e migliorare  i  servizi  per  i
          cittadini e le  pubbliche  amministrazioni,  e'  istituita,
          nell'ambito  del   sistema   informativo   realizzato   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione  di
          quanto  disposto  dall'articolo  50  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe  nazionale
          degli assistiti (ANA). 
              2. L'ANA,  realizzata  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, in accordo con il Ministero della salute  in
          relazione alle  specifiche  esigenze  di  monitoraggio  dei
          livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto  delle
          previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del  presente
          decreto, subentra, per tutte le  finalita'  previste  dalla
          normativa vigente,  alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli
          assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto  1982,  n.  526,
          che  mantengono  la  titolarita'  dei   dati   di   propria
          competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
              3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale
          la  disponibilita'  dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza   e
          garantisce l'accesso ai dati in  essa  contenuti  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni per le  relative  finalita'
          istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
          comma 2, del presente decreto. 
              4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale
          cessa  di  fornire  ai  cittadini  il  libretto   sanitario
          personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete
          ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita'  di
          cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero
          di richiedere presso l'azienda sanitaria locale  competente
          copia cartacea degli stessi. 
              5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino,
          l'ANA  ne  da'   immediata   comunicazione   in   modalita'
          telematica alle aziende sanitarie  locali  interessate  dal
          trasferimento.   L'azienda   sanitaria   locale   nel   cui
          territorio e' compresa la  nuova  residenza  provvede  alla
          presa in carico del  cittadino,  nonche'  all'aggiornamento
          dell'ANA per i dati  di  propria  competenza.  Nessun'altra
          comunicazione in merito al trasferimento  di  residenza  e'
          dovuta  dal  cittadino  alle   aziende   sanitarie   locali
          interessate. 
              6.  L'ANA  assicura  al   nuovo   sistema   informativo
          sanitario nazionale realizzato dal Ministero  della  salute
          in attuazione di quanto  disposto  dall'articolo  87  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le  modalita'  definite
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli
          strumenti  funzionali  a   garantire   l'appropriatezza   e
          l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino,
          nonche' per le finalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma
          25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  della
          salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono stabiliti: 
              a) i contenuti dell'ANA,  tra  i  quali  devono  essere
          inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione
          e il domicilio; 
              b) il piano per  il  graduale  subentro  dell'ANA  alle
          anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti  tenuti  dalle
          singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30
          giugno 2015; 
              c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  i
          criteri  per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre
          banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche'  le
          modalita' di cooperazione dell'ANA  con  banche  dati  gia'
          istituite a livello regionale per  le  medesime  finalita',
          nel rispetto della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, e  delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
          connettivita', ai sensi del presente decreto.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di  sistema  di
          conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e  5-bis,
          23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1,
          del Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo n. 82 del  2005)e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 agosto  2013  (Modalita'  di  consegna,  da  parte  delle
          Aziende sanitarie, dei referti medici  tramite  web,  posta
          elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche'
          di effettuazione del  pagamento  online  delle  prestazioni
          erogate, ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,  lettera  d),
          numeri 1) e 2) del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, recante  «Semestre  europeo  -  prime  disposizioni
          urgenti per l'economia)epubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre 2013, n. 243. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 aprile 2015 (Delega di funzioni  al  Sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  prof.
          Claudio DE VINCENTI) epubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2015, n. 102. 
              -L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 sul documento «Il
          fascicolo sanitario elettronico - Linee  guida  nazionali»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2011, n. 50,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «4.  La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
          interesse regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo  esame,  anche
          su richiesta della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni(Disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
          sorveglianza nel  settore  sanitario)  -  1.  Il  fascicolo
          sanitario  elettronico  (FSE)  e'  l'insieme  dei  dati   e
          documenti digitali  di  tipo  sanitario  e  socio-sanitario
          generati  da   eventi   clinici   presenti   e   trascorsi,
          riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c)programmazione  sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale  e  di   impianti   protesici   sono   aggiornati
          periodicamente con  la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
          tenuta e aggiornamento dei  registri  di  cui  al  presente
          comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
          e rientra tra le attivita' istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione
          ed    utilizzo    dell'infrastruttura     nazionale     per
          l'interoperabilita'  per  il  FSE   conforme   ai   criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7,  resa  disponibile
          dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base
          delle esigenze avanzate  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome,  nell'ambito  dei  rispettivi  piani,  cura,   in
          accordo con il Ministero della salute, con le regioni e  le
          province autonome,  la  progettazione  e  la  realizzazione
          dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a   garantire
          l'interoperabilita' dei FSE. 
              15-quater.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale   e   il
          Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
          di  rispettiva  competenza,  al  fine  di:  a)  valutare  e
          approvare, entro  sessanta  giorni,  i  piani  di  progetto
          presentati dalle regioni e dalle province autonome  per  la
          realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'  a
          quanto stabilito dai decreti  di  cui  al  comma  7  ed  in
          particolare  condizionandone  l'approvazione   alla   piena
          fruibilita' dei dati regionali  a  livello  nazionale,  per
          indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri
          nazionali e raccolta  di  dati  a  fini  di  programmazione
          sanitaria nazionale; b)  monitorare  la  realizzazione  del
          FSE, da parte delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          conformemente  ai   piani   di   progetto   approvati.   La
          realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto  dai
          decreti di cui al comma 7 e' compresa tra  gli  adempimenti
          cui sono tenute le  regioni  e  le  province  autonome  per
          l'accesso  al  finanziamento  integrativo  a   carico   del
          Servizio sanitario nazionale da  verificare  da  parte  del
          Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa  sancita  il  23
          marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale.». 
              - Per il riferimento alla legge 23  dicembre  1978,  n.
          833, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati  personali)e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2003, n. 174, supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. 
              - Per il riferimento  all'intesa  sancita  in  sede  di
          Conferenza  permanente  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  del  10  febbraio
          2011, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' (SPC) - 1.
          Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera  r),
          della   Costituzione,   e   nel   rispetto   dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
          informatico  dei  dati  tra  le  amministrazioni  centrali,
          regionali  e  locali  e  promuovere   l'omogeneita'   nella
          elaborazione e trasmissione dei  dati  stessi,  finalizzata
          allo  scambio  e  diffusione  delle  informazioni  tra   le
          pubbliche amministrazioni e alla realizzazione  di  servizi
          integrati. 
              2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
          di regole  tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,
          l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
          dei dati della  pubblica  amministrazione,  necessarie  per
          assicurare l'interoperabilita' di  base  ed  evoluta  e  la
          cooperazione applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei
          flussi   informativi,   garantendo   la    sicurezza,    la
          riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e
          l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
          amministrazione. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) sviluppo  architetturale  ed  organizzativo  atto  a
          garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
          del sistema; 
              b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di  rete,  di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
              c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
              3-bis. Le  regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1 aprile 2008  (Regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il
          funzionamento  del  Sistema   pubblico   di   connettivita'
          previste  dall'articolo  71,  comma   1-bis   del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il  «Codice
          dell'amministrazione digitale)e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144. 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 29  e  30  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 28. (Titolare del trattamento)  -  1.  Quando  il
          trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da  una
          pubblica amministrazione o  da  un  qualsiasi  altro  ente,
          associazione od  organismo,  titolare  del  trattamento  e'
          l'entita'  nel  suo  complesso  o  l'unita'  od   organismo
          periferico che esercita un  potere  decisionale  del  tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza. 
              Art.  29.  (Responsabile  del   trattamento)-   1.   Il
          responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 
              2. Se designato, il  responsabile  e'  individuato  tra
          soggetti che per  esperienza,  capacita'  ed  affidabilita'
          forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
          disposizioni in materia di  trattamento,  ivi  compreso  il
          profilo relativo alla sicurezza. 
              3. Ove necessario per esigenze  organizzative,  possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti. 
              4.   I   compiti   affidati   al   responsabile    sono
          analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 
              5. Il responsabile effettua il trattamento  attenendosi
          alle istruzioni impartite  dal  titolare  il  quale,  anche
          tramite  verifiche  periodiche,   vigila   sulla   puntuale
          osservanza delle disposizioni di cui al  comma  2  e  delle
          proprie istruzioni. 
                
              Art.  30.  (Incaricati  del  trattamento)   -   1.   Le
          operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
          incaricati che  operano  sotto  la  diretta  autorita'  del
          titolare o del responsabile,  attenendosi  alle  istruzioni
          impartite. 
              2.  La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto   e
          individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
          Si considera tale anche la documentata  preposizione  della
          persona fisica ad una unita' per la quale  e'  individuato,
          per iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito  agli
          addetti all'unita' medesima.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  66
          del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «1. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio
          della  carta  d'identita'   elettronica,   e   dell'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio della carta d'identita' elettronica, sono definite
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica, con  il  Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              2. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, adottati su proposta congiunta  dei  Ministri  per  la
          funzione pubblica e per l'innovazione e le  tecnologie,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nel
          rispetto dei seguenti principi: 
              a) all'emissione  della  carta  nazionale  dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
              b) l'onere economico di  produzione  e  rilascio  della
          carta nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che la emettono; 
              c)  eventuali  indicazioni  di  carattere   individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
              d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi  in
          rete devono consentirne l'accesso ai titolari  della  carta
          nazionale  dei  servizi  indipendentemente   dall'ente   di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
              e)  la  carta  nazionale  dei   servizi   puo'   essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente.». 
              - Per il riferimento al comma 15 dell'articolo  11  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  vedasi
          nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento  all'articolo  62-ter  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle  note
          alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni(Riordino   della   disciplina   in    materia
          sanitaria, a norma dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421): 
              «Art. 8.  (Disciplina  dei  rapporti  per  l'erogazione
          delle prestazioni assistenziali) - 1. Il  rapporto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e i pediatri di libera scelta e' disciplinato  da  apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  con  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  La  rappresentativita'
          delle organizzazioni sindacali e' basata sulla  consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi: 
              0a)  prevedere  che  le   attivita'   e   le   funzioni
          disciplinate  dall'accordo   collettivo   nazionale   siano
          individuate tra quelle previste nei livelli  essenziali  di
          assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   del   Servizio
          sanitario nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          singole regioni con riguardo ai livelli  di  assistenza  ed
          alla relativa copertura economica  a  carico  del  bilancio
          regionale; 
              a) prevedere che la scelta del  medico  e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
              b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
          da parte dell'assistito  nel  corso  dell'anno  nonche'  la
          ricusazione della  scelta  da  parte  del  medico,  qualora
          ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
          incompatibilita'; 
              b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
          servizio, garantire l'attivita' assistenziale per  l'intero
          arco della giornata e per tutti i giorni  della  settimana,
          nonche' un'offerta integrata delle prestazioni  dei  medici
          di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,  della
          guardia  medica,  della  medicina  dei  servizi   e   degli
          specialisti ambulatoriali,  adottando  forme  organizzative
          monoprofessionali,   denominate   aggregazioni   funzionali
          territoriali,  che  condividono,  in   forma   strutturata,
          obiettivi   e   percorsi   assistenziali,   strumenti    di
          valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,
          audit e strumenti  analoghi,  nonche'  forme  organizzative
          multiprofessionali, denominate  unita'  complesse  di  cure
          primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite  il
          coordinamento e  l'integrazione  dei  professionisti  delle
          cure primarie e del sociale a  rilevanza  sanitaria  tenuto
          conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
          metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; 
              b-ter)  prevedere  che  per  le   forme   organizzative
          multiprofessionali le aziende sanitarie  possano  adottare,
          anche per il tramite  del  distretto  sanitario,  forme  di
          finanziamento a budget; 
              b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i  criteri
          di selezione del referente o del coordinatore  delle  forme
          organizzative previste alla lettera b-bis); 
              b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti  e
          le modalita' con cui le regioni provvedono  alla  dotazione
          strutturale,  strumentale  e   di   servizi   delle   forme
          organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla  base  di
          accordi regionali o aziendali; 
              b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
          aziende sanitarie locali, sulla base  della  programmazione
          regionale  e   nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali,
          individuano gli  obiettivi  e  concordano  i  programmi  di
          attivita' delle  forme  aggregative  di  cui  alla  lettera
          b-bis)  e  definiscono  i  conseguenti  livelli  di   spesa
          programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
          attivita'  del  distretto,  anche  avvalendosi  di   quanto
          previsto nella lettera b-ter); 
              b-septies)  prevedere  che  le  convenzioni   nazionali
          definiscano   standard   relativi   all'erogazione    delle
          prestazioni  assistenziali,  all'accessibilita'   ed   alla
          continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
          regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di  percorsi
          applicativi; 
              c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di  esercizio
          della  libera  professione   prevedendo   che:   il   tempo
          complessivamente  dedicato   alle   attivita'   in   libera
          professione non rechi pregiudizio al  corretto  e  puntuale
          svolgimento degli obblighi del medico, nello studio  medico
          e al domicilio del  paziente;  le  prestazioni  offerte  in
          attivita' libero-professionale siano  definite  nell'ambito
          della  convenzione,  anche  al   fine   di   escludere   la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla  lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a   comunicare
          all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio  dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia  prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte   le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore   dei   medici   che   non   esercitano    attivita'
          libero-professionale strutturata nei confronti  dei  propri
          assistiti. Fino alla stipula della nuova  convenzione  sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali. In ogni  caso,  il  non  dovuto  pagamento,  anche
          parziale,  di  prestazioni  da   parte   dell'assistito   o
          l'esercizio di attivita' libero-professionale al  di  fuori
          delle modalita' e dei  limiti  previsti  dalla  convenzione
          comportano    l'immediata    cessazione    del     rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
              d) ridefinire la struttura del  compenso  spettante  al
          medico, prevedendo una quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          iscritto alla sua lista, corrisposta  su  base  annuale  in
          rapporto alle funzioni definite in convenzione;  una  quota
          variabile  in  considerazione  del   raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita'  e   del
          rispetto dei conseguenti livelli di  spesa  programmati  di
          cui alla lettera f); una quota variabile in  considerazione
          dei compensi per le prestazioni  e  le  attivita'  previste
          negli accordi nazionali e regionali, in  quanto  funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 
              e); 
              f); 
              f-bis)  prevedere  la  possibilita'  per   le   aziende
          sanitarie  di  stipulare  accordi   per   l'erogazione   di
          specifiche   attivita'   assistenziali,   con   particolare
          riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica,  secondo
          modalita' e in funzione di  obiettivi  definiti  in  ambito
          regionale; 
              g) disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione  dei
          medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi  di
          attivita'  del  distretto  e   alla   verifica   del   loro
          raggiungimento; 
              h) prevedere  che  l'accesso  al  ruolo  unico  per  le
          funzioni  di  medico  di  medicina  generale  del  Servizio
          sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una  graduatoria
          unica  per  titoli,  predisposta  annualmente   a   livello
          regionale  e  secondo   un   rapporto   ottimale   definito
          nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso
          medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato  o
          del diploma di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in  possesso  di  titolo
          equipollente,  ai  sensi  dell'articolo  30  del   medesimo
          decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma  e'
          comunque riservata una percentuale prevalente di  posti  in
          sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di
          un  adeguato  punteggio,  che  tenga  conto   anche   dello
          specifico   impegno   richiesto   per   il    conseguimento
          dell'attestato o del diploma; 
              h-bis)  prevedere  che  l'accesso  alle   funzioni   di
          pediatra di libera scelta del Servizio sanitario  nazionale
          avvenga attraverso una graduatoria per  titoli  predisposta
          annualmente a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto
          ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; 
              h-ter)  disciplinare   l'accesso   alle   funzioni   di
          specialista ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale
          secondo graduatorie provinciali alle quali  sia  consentito
          l'accesso  esclusivamente  al  professionista  fornito  del
          titolo   di   specializzazione   inerente    alla    branca
          d'interesse; 
              i) regolare la partecipazione dei medici  convenzionati
          a societa', anche cooperative, anche al fine  di  prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto; 
              l) prevedere la  possibilita'  di  stabilire  specifici
          accordi con i medici gia' titolari di convenzione  operanti
          in forma associata, secondo  modalita'  e  in  funzione  di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; 
              m) prevedere le modalita' con cui la convenzione  possa
          essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione  dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          nella  organizzazione  distrettuale,  le  unita'  sanitarie
          locali attribuiscano a tali medici l'incarico di  direttore
          di  distretto  o  altri   incarichi   temporanei   ritenuti
          inconciliabili con il mantenimento della convenzione; 
              m-bis) promuovere la collaborazione  interprofessionale
          dei medici di medicina generale e dei  pediatri  di  libera
          scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale,  in  riferimento  alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al
          relativo decreto legislativo di attuazione; 
              m-ter) prevedere  l'adesione  obbligatoria  dei  medici
          all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
          da ciascuna  regione,  al  Sistema  informativo  nazionale,
          compresi gli aspetti  relativi  al  sistema  della  tessera
          sanitaria, secondo quanto stabilito  dall'articolo  50  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, nonche' la partecipazione  attiva
          all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
          delle ricette mediche. 
              1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le  aziende
          ospedaliere, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
          di incarico svolte alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  i  medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate ai sensi dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le  regioni
          possono  individuare  aree  di  attivita'  della  emergenza
          territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
          miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi  di  un
          rapporto d'impiego. A questi fini,  i  medici  in  servizio
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  19
          giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i  quali  al
          31 dicembre 1998 risultavano  titolari  di  un  incarico  a
          tempo indeterminato da almeno cinque anni,  o  comunque  al
          compimento  del   quinto   anno   di   incarico   a   tempo
          indeterminato,  sono  inquadrati  a   domanda   nel   ruolo
          sanitario, nei limiti dei posti delle  dotazioni  organiche
          definite e approvate  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni  e  previo  giudizio   di
          idoneita' secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997,  n.
          502. Nelle more del passaggio alla dipendenza,  le  regioni
          possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
          convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale
          con   l'attivita'    dei    servizi    del    sistema    di
          emergenza-urgenza   secondo   criteri   di    flessibilita'
          operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale. 
              2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e  private  e'
          disciplinato da convenzioni di  durata  triennale  conformi
          agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati   a   norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi  devono
          tener conto dei seguenti principi: 
              a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica per conto delle unita'  sanitarie  locali  del
          territorio regionale dispensando,  su  presentazione  della
          ricetta  del  medico,  specialita'  medicinali,   preparati
          galenici, prodotti dietetici, presidi  medico-chirurgici  e
          altri prodotti sanitari erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto  dai
          Piani  socio-sanitari  regionali  e  previa  adesione   del
          titolare della farmacia, da esprimere secondo le  modalita'
          stabilite dalle singole  Regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le  ulteriori  funzioni  di  cui  alla
          lettera  b-bis),  fermo  restando  che   l'adesione   delle
          farmacie  pubbliche  e'  subordinata   all'osservanza   dei
          criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto  delle
          norme vigenti in materia di  patto  di  stabilita'  dirette
          agli enti locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica  e  senza  incrementi  di  personale  nei   limiti
          previsti dai livelli di assistenza; 
              b) per  la  dispensazione  dei  prodotti  di  cui  alla
          lettera  a)  l'unita'  sanitaria  locale  corrisponde  alla
          farmacia il prezzo del prodotto  erogato,  al  netto  della
          eventuale  quota  di  partecipazione  alla   spesa   dovuta
          dall'assistito. Ai fini della liquidazione la  farmacia  e'
          tenuta  alla  presentazione  della  ricetta  corredata  del
          bollino o di altra  documentazione  comprovante  l'avvenuta
          consegna all'assistito. Per il pagamento del  dovuto  oltre
          il termine fissato dagli  accordi  regionali  di  cui  alla
          successiva  lettera  c)  non  possono  essere  riconosciuti
          interessi superiore a quelli legali ; 
              b-bis) provvedere a disciplinare: 
              1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale, di seguito denominate farmacie, al  servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta. L'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua  la
          farmacia  competente  all'erogazione  del  servizio  per  i
          pazienti che risiedono o hanno  il  proprio  domicilio  nel
          territorio in cui sussiste condizione di  promiscuita'  tra
          piu' sedi farmaceutiche,  sulla  base  del  criterio  della
          farmacia piu' vicina, per la via  pedonale,  all'abitazione
          del paziente; nel caso in cui una farmacia  decida  di  non
          partecipare  all'erogazione  del  servizio  di   assistenza
          domiciliare  integrata,  per   i   pazienti   residenti   o
          domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
          locale individua la  farmacia  competente  sulla  base  del
          criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
          servizio puo' prevedere: 
              1.1) la dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
              1.2)  la  preparazione,  nonche'  la  dispensazione  al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni  stabilite  dalla  vigente
          normativa; 
              1.3)  la  dispensazione  per  conto   delle   strutture
          sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 
              1.4)   la   messa   a   disposizione    di    operatori
          socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti,  per  la
          effettuazione,  a  domicilio,  di  specifiche   prestazioni
          professionali  richieste  dal  medico  di  famiglia  o  dal
          pediatra  di  libera  scelta,   fermo   restando   che   le
          prestazioni infermieristiche o fisioterapiche  che  possono
          essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
          cui al numero 4) e alle ulteriori  prestazioni,  necessarie
          allo  svolgimento  dei  nuovi   compiti   delle   farmacie,
          individuate con decreto  del  Ministro  dei  lavoro,  della
          salute e delle politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              2) la collaborazione  delle  farmacie  alle  iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio;   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza.  Tale   collaborazione   avviene   previa
          partecipazione dei farmacisti che vi  operano  ad  appositi
          programmi di formazione; 
              3)  la  definizione  di  servizi  di   primo   livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
              4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
          ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida  ed  i
          percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
          patologie, su prescrizione dei medici di medicina  generale
          e dei pediatri  di  libera  scelta,  anche  avvalendosi  di
          personale   infermieristico.    Gli    accordi    regionali
          definiscono le condizioni e le modalita' di  partecipazione
          delle farmacie ai predetti servizi di secondo  livello;  la
          partecipazione alle campagne di prevenzione puo'  prevedere
          l'inserimento  delle  farmacie  tra  i  punti  forniti   di
          defibrillatori semiautomatici; 
              5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
          servizi  di  secondo  livello  di  cui  al  numero  4,   di
          prestazioni  analitiche   di   prima   istanza   rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo,   nei   limiti   e   alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto,   di   natura   non
          regolamentare, del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  d'intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, restando in  ogni
          caso  esclusa  l'attivita'  di  prescrizione  e   diagnosi,
          nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
          o dispositivi equivalenti; 
              6) le modalita' con cui nelle  farmacie  gli  assistiti
          possano prenotare prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
          private  accreditate,  e  provvedere  al  pagamento   delle
          relative quote di partecipazione alla spesa  a  carico  del
          cittadino,  nonche'   ritirare   i   referti   relativi   a
          prestazioni  di  assistenza   specialistica   ambulatoriale
          effettuate  presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche   e
          private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
          sono fissate, nel rispetto delle previsioni  contenute  nel
          decreto legislativo 23 giugno  2003,  n.  196,  recante  il
          codice in materia di protezione dei  dati  personali  e  in
          base a modalita', regole tecniche e  misure  di  sicurezza,
          con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
              7)  i  requisiti  richiesti  alle   farmacie   per   la
          partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera; 
              8)     la     promozione      della      collaborazione
          interprofessionale dei farmacisti delle farmacie  pubbliche
          e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
          nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
          libera scelta, in riferimento alle attivita'  di  cui  alla
          presente lettera; 
              c)  demandare  ad  accordi  di  livello  regionale   la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione di modalita' differenziate  di  erogazione
          delle    prestazioni    finalizzate    al     miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche in deroga a quanto previsto alla  precedente  lettera
          b); 
              c-bis)  l'accordo  collettivo  nazionale  definisce   i
          principi e i criteri per la  remunerazione,  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale,  delle  prestazioni  e  delle
          funzioni assistenziali di cui all'articolo 11  della  legge
          18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
          attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a  livello
          nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
          oneri  derivante,  per  il  medesimo   Servizio   sanitario
          nazionale, per le regioni e  per  gli  enti  locali,  dallo
          svolgimento  delle  suddette  attivita'  da   parte   delle
          farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza   pubblica;   all'accertamento    della    predetta
          diminuzione degli oneri  provvedono  congiuntamente,  sulla
          base di certificazioni prodotte dalle singole  regioni,  il
          Comitato  e  il  Tavolo  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  stipulata  il  23  marzo  2005  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
              c-ter)  fermi  restando  i  limiti  di  spesa   fissati
          dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
          alla singola regione di  importo  non  superiore  a  quello
          accertato dai citati  Comitato  e  Tavolo  ai  sensi  della
          lettera  c-bis),   gli   accordi   di   livello   regionale
          disciplinano le modalita' e i tempi dei  pagamenti  per  la
          remunerazione   delle   prestazioni   e   delle    funzioni
          assistenziali di  cui  alla  lettera  c-bis);  gli  accordi
          regionali   definiscono,   altresi',   le   caratteristiche
          strutturali e organizzative  e  le  dotazioni  tecnologiche
          minime in base alle quali individuare le  farmacie  con  le
          quali  stipulare  accordi  contrattuali  finalizzati   alla
          fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
          limite  di  spesa;   eventuali   prestazioni   e   funzioni
          assistenziali al di fuori  dei  limiti  di  spesa  indicati
          dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che  le
          ha richieste. 
              2-bis. Con atto di indirizzo e  coordinamento,  emanato
          ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          sono individuati i criteri per la valutazione: 
              a) del servizio prestato in regime convenzionale  dagli
          specialisti   ambulatoriali   medici    e    delle    altre
          professionalita' sanitarie, al fine  dell'attribuzione  del
          trattamento giuridico ed economico ai  soggetti  inquadrati
          in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449; 
              b) per lo stesso fine, del servizio prestato in  regime
          convenzionale  dai  medici  della  guardia  medica,   della
          emergenza territoriale e della  medicina  dei  servizi  nel
          caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
          il rapporto  di  impiego  ai  sensi  del  comma  1-bis  del
          presente articolo sia  nel  testo  modificato  dal  decreto
          legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  sia  nel   testo
          introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229;
          a  tali  medici  e'  data  facolta'  di   optare   per   il
          mantenimento della posizione assicurativa  gia'  costituita
          presso l'Ente nazionale  previdenza  ed  assistenza  medici
          (ENPAM); tale opzione deve  essere  esercitata  al  momento
          dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
          comma e' valutato con  riferimento  all'orario  settimanale
          svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  e  delle  altre
          professionalita'   sanitarie   dipendenti   dalla   azienda
          sanitaria. 
              2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e'
          istituita,  senza  oneri  a   carico   dello   Stato,   una
          commissione composta da rappresentanti dei Ministeri  della
          sanita', del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  da
          rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  al  fine  di
          individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
          al personale a rapporto convenzionale, di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  come
          modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,
          dei limiti di  eta'  previsti  dal  comma  1  dell'articolo
          15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri  per  il
          personale medesimo. L'efficacia della disposizione  di  cui
          all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
          alla   attuazione   dei   provvedimenti   collegati    alle
          determinazioni della Commissione di cui al presente comma. 
              3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti  a
          valutare sotto  il  profilo  deontologico  i  comportamenti
          degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
          siano resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali.  I
          ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli  Ordini  o  dai
          Collegi sono decisi  dalla  Commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie. 
              4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in
          materia di autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni
          sanitarie private, a norma  dell'art.  43  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,   con   atto   di   indirizzo   e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle
          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e
          private e la periodicita' dei  controlli  sulla  permanenza
          dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo  e  coordinamento
          e' emanato entro il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri e principi direttivi: 
              a)   garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale; 
              b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1992,  concernente  la  «Definizione  dei  livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria»   ovvero   dal   Piano
          sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1,  comma
          4, lettera b); 
              c) assicurare l'adeguamento  delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; 
              d)   assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia; 
              e) garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,   continuita'
          elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene  dei  luoghi
          di  lavoro,   protezione   dalle   radiazioni   ionizzanti,
          eliminazione delle  barriere  architettoniche,  smaltimento
          dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,   impianti   di
          distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al  fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio; 
              f) prevedere l'articolazione delle strutture  sanitarie
          in classi differenziate in relazione alla  tipologia  delle
          prestazioni erogabili; 
              g) prevedere  l'obbligo  di  controllo  della  qualita'
          delle prestazioni erogate; 
              h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
          e dei presidi gia' autorizzati e  per  l'aggiornamento  dei
          requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato  livello
          di  qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con   le
          risorse a disposizione. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Le unita'  sanitarie  locali,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano   il
          personale sanitario in servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,  n.  261,  13  marzo
          1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente  per
          il suddetto personale valgono le convenzioni  stipulate  ai
          sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro il triennio indicato al comma 7  le  regioni  possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini   del   miglioramento    del    servizio    richiedano
          l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.  A  questi  fini  i
          medici specialistici ambulatoriali di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316,  che
          alla data del 31 dicembre  1992  svolgevano  esclusivamente
          attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con  incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima  data  non  avevano   altro   tipo   di   rapporto
          convenzionale con il Servizio  sanitario  nazionale  o  con
          altre istituzioni pubbliche o private, sono  inquadrati,  a
          domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  primo  livello
          dirigenziale  del  ruolo  medico   in   soprannumero.   Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993,  n.  517,  ai
          sensi  dell'art.  17,  L.  23  agosto  1988,  n.  400,  dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro della sanita'  di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e della funzione pubblica sono determinati i  tempi,
          le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei  giudizi
          di idoneita' (173).  In  sede  di  revisione  dei  rapporti
          convenzionali  in  atto,  l'accordo  collettivo   nazionale
          disciplina  l'adeguamento  dei   rapporti   medesimi   alle
          esigenze   di   flessibilita'   operativa,    incluse    la
          riorganizzazione  degli  orari  e  le  forme  di  mobilita'
          interaziendale, nonche' i  criteri  di  integrazione  dello
          specialista ambulatoriale  nella  assistenza  distrettuale.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449. 
              8-bis. I medici che frequentano  il  secondo  anno  del
          corso biennale di formazione specifica in medicina generale
          possono presentare,  nei  termini  stabiliti,  domanda  per
          l'inclusione  nella  graduatoria   regionale   dei   medici
          aspiranti alla assegnazione  degli  incarichi  di  medicina
          generale, autocertificando la frequenza al  corso,  qualora
          il corso non sia concluso e il relativo attestato  non  sia
          stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno  stesso,  a
          causa del ritardo degli adempimenti regionali.  L'attestato
          di   superamento   del   corso   biennale    e'    prodotto
          dall'interessato, durante il  periodo  di  validita'  della
          graduatoria   regionale,   unitamente   alla   domanda   di
          assegnazione delle zone carenti. Il  mancato  conseguimento
          dell'attestato comporta la cancellazione dalla  graduatoria
          regionale. 
              9. ». 
              - Per il riferimento all'Accordo quadro tra il Ministro
          della sanita', le regioni e le province  autonome,  sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano,  il
          22 febbraio 2001, vedasi nelle note alle premesse.