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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 7


Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.