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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 72

Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (15G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
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Testo in vigore dal: 27-6-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi  e
criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, della giustizia e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  "IVASS"   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni;»; 
    b) al comma 1, la lettera f) e' soppressa; 
    c) al comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
    d) al comma 2, dopo la lettera h-bis) e' inserita la seguente: 
    «h-bis.1)  "istituti  di  moneta  elettronica  comunitari":   gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale  e  amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»; 
    e) al comma 2, dopo la lettera h-octies) e' aggiunta la seguente: 
    «h-novies)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che  comunque
operano sulla base  di  rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato»; 
    f) al comma 3, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni
del CICR,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel titolo II». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento  a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare
il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013,  delle  relative  norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente  applicabili   adottati   ai   sensi   di   quest'ultimo
regolamento». 
  4. All'articolo 7, comma 5, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la parola:  «l'ISVAP»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«l'IVASS». 
  5. L'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti
di carattere generale  emanati  dalle  autorita'  creditizie  nonche'
altri provvedimenti  rilevanti  relativi  ai  soggetti  sottoposti  a
vigilanza.». 
  6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 5, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni
del CICR,» sono soppresse; 
    b) al comma 6, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni
del CICR,» sono soppresse. 
  7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sussistano i presupposti per il rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;»; 
    b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»; 
    c) il comma 2-bis e' abrogato; 
    d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e
alle  modalita'  di  presentazione  dell'istanza,   ai   criteri   di
valutazione delle condizioni previste dal comma 1,  alle  ipotesi  di
decadenza e di revoca dell'autorizzazione.». 
  8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni  del
CICR,» sono soppresse. 
  9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo  79»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, commi 1, 3 e 4». 
  10. L'articolo 19 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando  ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca,
valutando la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la  solidita'
finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:
la reputazione del potenziale acquirente ai sensi  dell'articolo  25;
l'idoneita', ai sensi dell'articolo  26,  di  coloro  che,  in  esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo nella banca;  la  solidita'  finanziaria  del  potenziale
acquirente;  la  capacita'  della  banca  di  rispettare  a   seguito
dell'acquisizione  le  disposizioni  che  ne  regolano   l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del  potenziale  acquirente  a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non
puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo.  L'autorizzazione  puo'  essere  sospesa  o  revocata  se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo
rilascio.»; 
    b) al comma 9, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni
del CICR» sono soppresse. 
  11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla  seguente:  «Partecipanti
al capitale ed esponenti aziendali». 
  12. L'articolo 25 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  25  (Partecipanti  al  capitale).  -  1.  I  titolari  delle
partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di
onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo
da garantire la sana e prudente gestione della banca. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
  a) i requisiti di onorabilita'; 
  b) i criteri di competenza,  graduati  in  relazione  all'influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione  puo'
esercitare; 
  c) i criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del  titolare
della partecipazione. 
  3. Qualora non siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i  criteri  non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,  che
consentono di influire sulla societa', inerenti  alle  partecipazioni
eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma  1.  In  caso  di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma  2.  Le  partecipazioni
eccedenti devono essere alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla
Banca d'Italia.». 
  13. L'articolo 26 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26 (Esponenti  aziendali).  -  1.  I  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  banche
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
  2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri  di
competenza e correttezza, dedicare il tempo  necessario  all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana  e  prudente
gestione della banca. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
  a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; 
  b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo
principi di proporzionalita'; 
  c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da  ricoprire  e
con le  caratteristiche  della  banca,  e  di  adeguata  composizione
dell'organo; 
  d) i criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, a provvedimenti restrittivi  inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento  suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
  e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle  banche,
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo  conto  delle
dimensioni dell'intermediario; 
  f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e
la sua durata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita'  si
applicano anche ai responsabili delle principali  funzioni  aziendali
nelle banche di maggiore rilevanza. 
  5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche  valutano
l'idoneita'  dei  propri  componenti  e   l'adeguatezza   complessiva
dell'organo,  documentando  il  processo  di  analisi   e   motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In  caso  di  specifiche  e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del  comma  3,
lettera c), i medesimi organi possono adottare  misure  necessarie  a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la  violazione
dei  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  determina   la   decadenza
dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  del  difetto  o  della
violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono  effettuate
dall'organo che li ha nominati. 
  6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa  stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti  sulle  banche,
valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche  sulla  base  dell'analisi  compiuta  e  delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto  o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.». 
  14. L'articolo 27 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' abrogato. 
  15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo
il diritto al rimborso delle azioni nel  caso  di  recesso,  anche  a
seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e'  limitato
secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme
di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita'  primaria  della
banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare  il  diritto
al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.». 
  16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «, in conformita'  delle  deliberazioni  del
CICR,» sono soppresse. 
  17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-quater.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere   informazioni   al
personale delle banche anche per il tramite di queste ultime. 
  1-quinquies. Le previsioni  del  comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.». 
  18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 52-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).  -
1. Le banche e le relative capogruppo adottano  procedure  specifiche
per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti
o  fatti  che  possano  costituire   una   violazione   delle   norme
disciplinanti l'attivita' bancaria. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: 
  a) garantire la riservatezza dei dati personali  del  segnalante  e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le  regole
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati  dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; 
  b) tutelare adeguatamente il soggetto  segnalante  contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o   comunque   sleali   conseguenti   la
segnalazione; 
  c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente
e autonomo. 
  3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per  se'
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  non  trova  applicazione  con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per  la
difesa del segnalato. 
  5. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  Art. 52-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). -  1.
La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle
relative capogruppo, segnalazioni che  si  riferiscono  a  violazioni
riguardanti norme del titolo  II  e  III,  nonche'  atti  dell'Unione
europea direttamente applicabili nelle stesse materie. 
  2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri  di  cui  all'articolo
52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti
e procedure per la ricezione delle segnalazioni. 
  3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni  contenute  nelle
segnalazioni,  ove  rilevanti,  esclusivamente  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste
dall'articolo 5. 
  4. Nel caso di accesso ai sensi  degli  articoli  22,  e  seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'ostensione  del  documento  e'
effettuata con modalita' che salvaguardino comunque  la  riservatezza
del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.». 
  19. L'articolo 53 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 1, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del
CICR,» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) il comma 3 e' abrogato; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  La  Banca  d'Italia  disciplina  condizioni   e   limiti   per
l'assunzione,  da  parte  delle  banche  o  dei  gruppi  bancari,  di
attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono  esercitare,
direttamente o  indirettamente,  un'influenza  sulla  gestione  della
banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In
ogni caso i soci e gli amministratori, fermi  restando  gli  obblighi
previsti dall'articolo 2391,  primo  comma,  del  codice  civile,  si
astengono  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano  un  interesse   in
conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove  verifichi  in  concreto
l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
l'assunzione delle attivita' di rischio.»; 
  e)  al  comma  4-quater  le  parole:   «,   in   conformita'   alle
deliberazioni del CICR,» sono soppresse; 
  f) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-quinquies.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del   presente
articolo  possono  prevedere   che   determinate   operazioni   siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca  d'Italia.  Possono  inoltre
prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e  di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche  nel  modello  dualistico  di  amministrazione   e   controllo,
stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a  norme
di legge. 
  4-sexies. E' nullo qualunque patto o  clausola  non  conforme  alle
disposizioni  in  materia  di   sistemi   di   remunerazione   e   di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o  contenute
in atti dell'Unione europea  direttamente  applicabili.  La  nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le  previsioni
contenute nelle  clausole  nulle  sono  sostituite  di  diritto,  ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni  suddette  nei
valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.». 
  20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo': 
  a) convocare gli amministratori, i sindaci  e  il  personale  delle
banche; 
  b) ordinare la convocazione degli organi collegiali  delle  banche,
fissandone  l'ordine  del  giorno,   e   proporre   l'assunzione   di
determinate decisioni; 
  c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
delle banche quando gli organi competenti non abbiano  ottemperato  a
quanto previsto dalla lettera b); 
  d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1,  ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei  confronti  di
una o piu' banche o dell'intero sistema bancario  riguardanti  anche:
la restrizione delle attivita' o  della  struttura  territoriale;  il
divieto  di  effettuare  determinate  operazioni,  anche  di   natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi  del  patrimonio,
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare  interessi;  la
fissazione di limiti all'importo totale della parte  variabile  delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il  mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le  banche  che  beneficiano  di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca  d'Italia  puo'
inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali; 
  e)  disporre,  qualora  la  loro  permanenza  in  carica   sia   di
pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'  disposta  ove
ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la  decadenza   ai   sensi
dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori,  i
sindaci  e  il  personale  dei  soggetti   ai   quali   siano   state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. 
    
  Art. 53-ter (Misure  macroprudenziali).  -  1.  La  Banca  d'Italia
adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo  IV  del
titolo VII  della  direttiva  2013/36/UE  nonche'  quelle  di  natura
macro-prudenziale previste dal regolamento (UE)  n.  575/2013,  quale
autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie.». 
  21. L'articolo 54, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche  e
i soggetti ai quali esse abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e  gli
atti che ritenga necessari.». 
  22. L'articolo 55, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalita' da essa
stabilite.». 
  23. All'articolo 59, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  le  parole:  «in   conformita'   alle
deliberazioni del CICR» sono soppresse. 
  24. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  le  parole:  «in   conformita'   alle
deliberazioni del CICR» sono soppresse. 
  25. L'articolo 62 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 62 (Idoneita' degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa'
finanziaria  e  la  societa'  di  partecipazione  finanziaria   mista
capogruppo si  applica  l'articolo  26  e  le  relative  disposizioni
attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». 
  26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale
dei soggetti indicati al comma 1, anche  per  il  tramite  di  questi
ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 
  5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano  anche
ai soggetti ai quali siano state  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.». 
  27. L'articolo 67 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine  di  esercitare  la  vigilanza  consolidata,  la  Banca
d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti  di  carattere
generale,    disposizioni    concernenti    il    gruppo     bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: 
  a) l'adeguatezza patrimoniale; 
  b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
  c) le partecipazioni detenibili; 
  d)  il  governo  societario,  l'organizzazione   amministrativa   e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
  e) l'informativa da rendere al pubblico sulle  materie  di  cui  al
presente comma.». 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) il comma 2-ter e' abrogato; 
  d) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e
l'articolo 53-ter.». 
  28. Dopo l'articolo 67-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo': 
  a) convocare gli amministratori, i sindaci  e  il  personale  della
capogruppo; 
  b)  ordinare  la  convocazione  degli   organi   collegiali   della
capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e  proporre  l'assunzione
di determinate decisioni; 
  c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato
a quanto previsto dalla lettera b); 
  d) impartire le disposizioni previste dall'articolo  67  anche  con
provvedimenti  di  carattere  particolare;  questi   possono   essere
indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario
e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della  struttura
territoriale  del  gruppo;  il  divieto  di  effettuare   determinate
operazioni e di distribuire utili o altri  elementi  del  patrimonio,
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare  interessi;  la
fissazione di limiti all'importo totale della parte  variabile  delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il  mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca  d'Italia  puo'
inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali; 
  e)  disporre,  qualora  la  loro  permanenza  in  carica   sia   di
pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la  rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai
sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori,  i
sindaci e il personale dei soggetti  ai  quali  la  capogruppo  abbia
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.». 
  29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati  nell'articolo  65  e
presso i soggetti ai  quali  siano  state  esternalizzate  da  questi
ultimi  funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti  e  richiedere
l'esibizione di documenti  e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  Le
ispezioni nei confronti  di  societa'  diverse  da  quelle  bancarie,
finanziarie  e  strumentali  o  da  quelle  alle  quali  siano  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti  hanno  il
fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza   dei   dati   e   delle
informazioni forniti per il consolidamento.». 
  30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 70-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli  organi  di
amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
rimozione  di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzioni  di
amministrazione  e  di  controllo  delle  banche  al  ricorrere   dei
presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica
il comma 4 dell'articolo 70. 
  2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la  rimozione  dei
componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea  della
banca per il rinnovo degli organi con funzioni di  amministrazione  e
controllo. 
  3. Resta salva la possibilita'  in  ogni  momento  di  disporre  la
gestione provvisoria  di  cui  all'articolo  76  e  l'amministrazione
straordinaria  della  banca  di  cui  all'articolo  70,  secondo   le
modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.». 
  31. L'articolo 79 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In  caso  di  violazione  o  di
rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie  delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione  di  servizi
nel  territorio   della   Repubblica,   il   cui   controllo   spetta
all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia  ne
da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari.  In
attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca  d'Italia
puo' adottare le misure provvisorie necessarie per  la  tutela  delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti  ai
quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto  di
intraprendere nuove operazioni e la  sospensione  dei  pagamenti;  le
misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello  Stato
d'origine, alla Commissione europea e all'ABE. 
  2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidita' della banca  comunitaria  o  in
ogni altro caso di  deterioramento  della  situazione  di  liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare  le  misure  necessarie
per la stabilita' finanziaria o  per  la  tutela  delle  ragioni  dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai  quali  sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita'  competente  dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine  e
all'ABE. 
  3. Quando i provvedimenti  dell'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine indicati al comma 1 manchino  o  risultino  inadeguati,  la
Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per  la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
  4. In caso di violazione o di rilevante rischio  di  violazione  da
parte  di  banche  comunitarie  delle  disposizioni   relative   alle
succursali  o  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta
le misure necessarie a  prevenire  o  reprimere  tali  irregolarita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni,
la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale,  dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.». 
  32. All'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  misure  adottate  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio  della
procedura di risanamento da  parte  dell'autorita'  competente  dello
Stato d'origine della banca comunitaria.». 
  33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 98-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli  organi  di
amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
rimozione  di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzioni  di
amministrazione e di controllo  della  capogruppo  al  ricorrere  dei
presupposti indicati all'articolo 70, comma  1,  lettera  a),  e  98,
comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70. 
  2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la  rimozione  dei
componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea  della
capogruppo  per   il   rinnovo   degli   organi   con   funzioni   di
amministrazione e controllo. 
  3.  Resta  salva  la  possibilita'  in  ogni  momento  di  disporre
l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui  all'articolo
98, secondo le modalita' e con  gli  effetti  previsti  dal  presente
capo.». 
  34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) sussistano i presupposti per  il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;»; 
  b) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 110;». 
  35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) disporre, qualora la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio  per  la  sana  e  prudente  gestione  dell'intermediario
finanziario, la rimozione  dalla  carica  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare  la  decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.»; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare   gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti  ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»; 
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale
degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. 
  4-ter. Gli obblighi previsti dal comma  4  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»; 
    d)  al  comma  5,  dopo  le  parole:  «presso  gli   intermediari
finanziari» sono inserite le seguenti:  «o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti». 
  36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 3, lettera c), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«I poteri previsti dalla  presente  lettera  si  applicano  anche  ai
soggetti ai  quali  siano  state  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti.»; 
  b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale
dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di
questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati. 
  3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si
applicano anche ai  soggetti  ai  quali  siano  state  esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.». 
  37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Agli  intermediari  finanziari   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.»; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e  controllo  presso  intermediari  finanziari  si  applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei  criteri  di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3,  lettera
c),  avuto  riguardo  alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e
organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla  natura  specifica
dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
intermediari finanziari si applica l'articolo 25,  ad  eccezione  del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei  criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del
medesimo  articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
complessita'   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
  38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere  delle  condizioni  di
forma  giuridica,   di   capitale   sociale   o   fondo   consortile,
patrimoniali,  di  oggetto  sociale   e   di   assetto   proprietario
individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  nonche'  al  possesso  da  parte  di   coloro   che   detengono
partecipazioni   e   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di  onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma  2,  lettera  a),  e  26,
comma 3, lettera a). La sede legale e  quella  amministrativa  devono
essere situate nel territorio della Repubblica.». 
  39. L'articolo 114-quinquies del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) sussistano i presupposti per  il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;»; 
  b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 114-quinquies.3;»; 
  c) al comma 4, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili   del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
comma 3, lettere a) e b).». 
  40. L'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale
degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di  questi
ultimi. 
  1-ter. Gli obblighi previsti dal comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti  ai  quali  gli  istituti  di  moneta  elettronica   abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e  al  loro
personale.»; 
    b) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) disporre, qualora la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto  di  moneta
elettronica, la rimozione dalla carica di uno o  piu'  esponenti;  la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare
la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di
provvedere.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare   gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti  ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti
di moneta elettronica,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attivita' e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  dello
Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni  sul
territorio di  quest'ultimo  nei  confronti  di  istituti  di  moneta
elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali  essenziali  o  importanti  ovvero  richiede  alle
autorita' competenti del medesimo  Stato  comunitario  di  effettuare
tali accertamenti.»; 
  e)  al  comma  5,  dopo  le  parole:  «o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate»  sono  inserite  le  seguenti:  «funzioni   aziendali
essenziali o importanti»; 
  f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. In caso di violazione,  da  parte  di  istituti  di  moneta
elettronica comunitari che non esercitano  attivita'  imprenditoriali
diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla  prestazione  di
servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle  succursali  o
alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca
d'Italia puo' ordinare all'istituto di moneta  elettronica  di  porre
termine a tali  irregolarita',  dandone  comunicazione  all'autorita'
competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica
ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 
  6-ter. Quando  manchino  o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti
dell'autorita' competente, quando le irregolarita'  commesse  possano
pregiudicare interessi generali ovvero nei casi  di  urgenza  per  la
tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca  d'Italia  adotta
le  misure  necessarie,  comprese  l'imposizione   del   divieto   di
intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.». 
  41. L'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Agli istituti di moneta elettronica  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 52, 139 e 140 nonche'  nel  titolo  VI.  Agli  emittenti  che
agiscono in  veste  di  pubblica  autorita'  si  applicano  solo  gli
articoli  114-ter  e  126-novies  nonche',  relativamente  a   queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e  controllo  presso  istituti  di  moneta  elettronica  si
applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il
decreto di cui all'articolo  26  puo'  prevedere  l'applicazione  dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo,  comma
3,  lettera  c),  avuto   riguardo   alla   complessita'   operativa,
dimensionale e organizzativa  degli  istituti,  nonche'  alla  natura
specifica dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione
del comma 2, lettera b); il  decreto  di  cui  all'articolo  25  puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
del medesimo articolo, comma  2,  lettera  b),  avuto  riguardo  alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli  istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Agli  istituti  di  moneta  elettronica  che  non   esercitano
attivita'   imprenditoriali   diverse   dall'emissione   di    moneta
elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano
altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.». 
  42. L'articolo 114-novies, comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) sussistano i presupposti per  il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;»; 
  b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 114-undecies;». 
  43. L'articolo 114-undecies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24,  52,
139 e 140 nonche' nel titolo VI.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  istituti  di  pagamento  si  applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei  criteri  di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3,  lettera
c),  avuto  riguardo  alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e
organizzativa  degli  istituti,   nonche'   alla   natura   specifica
dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di pagamento si applica  l'articolo  25,  ad  eccezione  del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei  criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del
medesimo  articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli  istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino  attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 82,  113-bis  e  113-ter,  ad  eccezione  del  comma  7,
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.». 
  44.  L'articolo  114-quaterdecies  del   decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale
degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi. 
  1-ter. Gli obblighi previsti dal comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali gli istituti di  pagamento  abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»; 
    b) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) disporre, qualora la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio  per  la  sana  e  prudente  gestione  dell'istituto   di
pagamento,  la  rimozione  dalla  carica  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare  la  decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare   gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti
di pagamento, i loro agenti o i soggetti a  cui  sono  esternalizzate
funzioni aziendali  essenziali  o  importanti  e  richiedere  a  essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La  Banca
d'Italia notifica all'autorita' competente  dello  Stato  comunitario
ospitante l'intenzione di  effettuare  ispezioni  sul  territorio  di
quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro  agenti
o  dei  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate   funzioni   aziendali
essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita' competenti del
medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le autorita' competenti di uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento  comunitari,  i
loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti che operano nel territorio della  Repubblica.
Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.». 
  45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con riguardo  ai  beneficiari  e  ai  terzi  destinatari  delle
disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i  controlli
previsti dal comma  1  sono  demandati  al  Ministro  dello  sviluppo
economico al quale compete,  inoltre,  l'irrogazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c),  d),  ed  e),  e
4.»; 
    b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con riguardo ai soggetti  individuati  ai  sensi  dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a  effettuare  i
controlli previsti dal comma 1 e  a  irrogare  le  sanzioni  previste
dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.». 
  46. All'articolo 128-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) pubblicare i provvedimenti di cui al  presente  articolo  sul
sito  web  della  Banca  d'Italia   e   disporre   altre   forme   di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.». 
  47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis,  1-ter  e
1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o
un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
30.000 fino al 10 per cento del  fatturato.  Le  stesse  sanzioni  si
applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento  di  essere  sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108  o  di
essere abilitato all'esercizio delle attivita'  di  cui  all'articolo
111.»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
  48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimita'» sono inserite
le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.». 
  49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'omissione   delle   domande   di   autorizzazione   previste
dall'articolo 19,  la  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'articolo 20,  comma  2,  nonche'  la  violazione  delle
disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo  25,  comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un
ente, e' applicata la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le medesime sanzioni si  applicano  alla  violazione  delle
norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
  50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'omissione delle comunicazioni  previste  dagli  articoli  20,
commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63  e'  punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  a  5  milioni  di
euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino
al 10 per cento del fatturato.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le medesime sanzioni si  applicano  per  l'omissione  delle
comunicazioni di cui alle norme  indicate  nel  comma  1,  in  quanto
richiamate dall'articolo 110.»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
  51. L'articolo 144 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) alla rubrica, dopo le  parole:  «sanzioni  amministrative»  sono
aggiunte le seguenti: «alle societa' o enti»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti  delle  banche,  degli  intermediari  finanziari,
delle rispettive capogruppo, degli istituti  di  moneta  elettronica,
degli istituti di pagamento  e  dei  soggetti  ai  quali  sono  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei  conti,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  al  10  per
cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
  a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26,  28,  comma  2-ter,
34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54,  55,  61
comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3,  110
in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5,  64,  commi  2  e  4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione  agli
articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli
26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,  129,  comma
1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147,  o  delle  relative  disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
  b)  inosservanza  degli  articoli  116,  123,  124,  126-quater   e
126-novies,  comma  3,  o  delle  relative  disposizioni  generali  o
particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
  c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119,  120,
120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,  commi  1,  2,  3  e  4,
125-octies, commi 2 e 3, 126,  126-quinquies,  comma  2,  126-sexies,
126-septies e 128-decies, comma  2,  o  delle  relative  disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
  d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione  alla
clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis
o  del  titolo  VI,  ovvero  offerta  di  contratti   in   violazione
dell'articolo 117, comma 8; 
  e) inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi  l'effetto  di
imporre al debitore  oneri  superiori  a  quelli  consentiti  per  il
recesso o il rimborso anticipato ovvero  ostacolo  all'esercizio  del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' abrogato; 
  e) il comma 3-bis e' abrogato; 
  f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La sanzione di cui al comma 1, si  applica  per  l'inosservanza
delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi  di
ostacolo all'esercizio  delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di  risoluzione
stragiudiziale delle  controversie  previsti  dall'articolo  128-bis,
nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai  sensi  dell'articolo  128-ter.  La  stessa  sanzione  si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso  di  un  unico
contratto di credito al consumo in una pluralita'  di  contratti  dei
quali almeno  uno  sia  di  importo  inferiore  al  limite  inferiore
previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).»; 
  g) il comma 5 e' abrogato; 
  h) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  mandante  rilevi  nel
comportamento dell'agente  in  attivita'  finanziaria  le  violazioni
previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4,  l'inosservanza
degli obblighi previsti  dall'articolo  125-novies  o  la  violazione
dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo,  adotta  immediate
misure  correttive  e  trasmette  la  documentazione  relativa   alle
violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.»; 
    i) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),  e
4 si applicano quando le infrazioni  rivestono  carattere  rilevante,
secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.»; 
    l) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile.». 
  52. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle violazioni). -  1.  Per
le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando
esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca
d'Italia  puo',  in  alternativa  all'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della  societa'  o
dell'ente  una  sanzione  consistente  nell'ordine  di  eliminare  le
infrazioni, anche indicando le misure da adottare e  il  termine  per
l'adempimento. 
  2. Per l'inosservanza dell'ordine entro  il  termine  stabilito  la
Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 144, comma 1; l'importo  delle  sanzioni  e'  aumentato
sino a  un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la  violazione
originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. 
  Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative  agli  esponenti  o  al
personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti  dei  quali  sono  accertate  le  violazioni,  per
l'inosservanza delle norme richiamate  dall'articolo  144,  comma  1,
lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
5.000 fino a 5  milioni  di  euro  nei  confronti  dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione  o  di  controllo,
nonche' del personale, quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni: 
  a) la condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
  b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza
della societa' o dell'ente  a  provvedimenti  specifici  adottati  ai
sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d),  67-ter,  comma  1,
lettera d), 108, comma 3, lettera  d),  109,  comma  3,  lettera  a),
114-quinquies.2, comma 3,  lettera  d),  114-quaterdecies,  comma  3,
lettera d); 
  c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo
26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando  l'esponente  o  il
personale e' la parte interessata. 
  2.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
nei casi in cui la loro  condotta  abbia  contribuito  a  determinare
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della
societa'  o  dell'ente,  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. 
  3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in  ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei  criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo'  applicare
la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a  tre  anni,  dallo
svolgimento di funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo
presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  presente   decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
pensione. 
  4. Si applica l'articolo 144, comma 9. 
  Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle  sanzioni).  -
1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni  amministrative
pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie  previste  nel
presente  titolo  la  Banca  d'Italia  considera   ogni   circostanza
rilevante  e,  in  particolare,  tenuto  conto  del  fatto   che   il
destinatario della  sanzione  sia  persona  fisica  o  giuridica,  le
seguenti, ove pertinenti: 
  a) gravita' e durata della violazione; 
  b) grado di responsabilita'; 
  c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
  d)  entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle   perdite   evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
  e) pregiudizi cagionati a terzi  attraverso  la  violazione,  nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
  f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la
Banca d'Italia; 
  g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse
da parte del medesimo soggetto; 
  h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione. 
  Art.  144-quinquies  (Sanzioni  per  violazioni   di   disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle  materie  a
cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140,
144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano,  nella
misura e con le modalita' stabilite nel  presente  titolo,  anche  in
caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013,  delle  relative
norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione  emanate  dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati  ai  sensi  di
quest'ultimo regolamento. 
  Art. 144-sexies  (Obbligo  di  astensione).  -  1.  I  soci  e  gli
amministratori  che  violano   l'obbligo   di   astensione   di   cui
all'articolo 53, comma  4,  secondo  periodo,  sono  puniti  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.». 
  53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Per  le  violazioni  previste  nel  presente  titolo  cui   e'
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti  interessati,  tenuto  conto  del  complesso
delle informazioni raccolte, applica le  sanzioni  con  provvedimento
motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta  giorni  dalla
contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale
in  sede  di  istruttoria,  cui   possono   partecipare   anche   con
l'assistenza di un avvocato.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il procedimento sanzionatorio e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  previste  dal
presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto  sul  sito
web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la
Banca d'Italia menziona l'avvio  dell'azione  giudiziaria  e  l'esito
della stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.  La
Banca d'Italia, tenuto conto della natura della  violazione  e  degli
interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per  dare
pubblicita' al provvedimento, ponendo  le  relative  spese  a  carico
dell'autore della violazione.»; 
    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione  la  Banca
d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del  provvedimento
sanzionatorio quando quella ordinaria: 
  a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, la cui  pubblicazione  appaia  sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata; 
  b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari
o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; 
  c)  possa  causare  un  pregiudizio  sproporzionato   ai   soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile. 
  3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis  hanno  carattere
temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono  venute
meno.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Contro il provvedimento che  applica  la  sanzione  e'  ammesso
ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso  e'  notificato,  a
pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di  trenta  giorni
dalla comunicazione  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta
giorni se il ricorrente  risiede  all'estero,  ed  e'  depositato  in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti  in  comunicazione,  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»; 
    f) al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle
seguenti: «ordinanza non impugnabile.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il  Presidente  della  corte  di  appello  designa  il  giudice
relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica  per  la  discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti  a  cura  della
cancelleria almeno  sessanta  giorni  prima  dell'udienza.  La  Banca
d'Italia deposita memorie e documenti nel  termine  di  dieci  giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con  ordinanza
ricorribile  per  cassazione,  dichiara  il  ricorso   improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»; 
    h) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'udienza, la Corte di appello dispone,  anche  d'ufficio,  i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'  l'audizione  personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le  parti
procedono  alla  discussione  orale  della  causa.  La  sentenza   e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni.  Quando  almeno  una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione  anticipata  del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni  dall'udienza
di discussione.»; 
    i) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte  d'Appello   puo'   rigettare
l'opposizione,  ponendo  a  carico  dell'opponente   le   spese   del
procedimento, o accoglierla,  annullando  in  tutto  o  in  parte  il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»; 
    l) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Copia della sentenza e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria
della corte di appello, alla Banca  d'Italia,  anche  ai  fini  della
pubblicazione prevista dal comma 3.»; 
    m) al comma 9, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I
proventi  derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.»; 
  n) il comma 10 e' abrogato; 
  o) al comma 11, le parole: «nell'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli articoli 6, 10, 11 e». 
  54. Dopo l'articolo 145-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni  applicate).  -
1. La Banca d'Italia  comunica  all'ABE  le  sanzioni  amministrative
applicate  ai  sensi  del  presente  titolo,  ivi   comprese   quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 
  Art.  145-quater  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  La  Banca
d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.». 
  55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' cosi' modificato: 
  a) al comma 3,il secondo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 4, le parole: «n. 89/646/CEE,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2013/36/UE,». 
  56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, al comma 1, dopo le parole: «il  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta  eccezione  per
gli articoli 3, 4, 5» le parole: «e per le competenze  valutarie  del
CICR previste dall'articolo 1, primo comma» sono soppresse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
          sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e  sulle
          imprese  di  investimento,  che   modifica   la   direttiva
          2002/87/CE e abroga le direttive  2006/48/CE  e  2006/49/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo ai  requisiti  prudenziali
          per gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che
          modifica il regolamento (UE) n. 648/2012  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  27  giugno
          2013, n. L 176. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 7 ottobre  2014,  n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento  della  direttiva  2013/36/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ,  sull'accesso
          all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  sulla   vigilanza
          prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese   di
          investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga
          le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE). - 1.  Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione  della  direttiva  2013/36/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi  di  cui  all'art.  1,   comma   1,   in   quanto
          compatibili, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
          specifici: 
                a) apportare al testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
          le  integrazioni  necessarie  al   corretto   e   integrale
          recepimento della direttiva 2013/36/UE  e  all'applicazione
          del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 giugno 2013,  relativo  ai  requisiti
          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di
          investimento  e  che  modifica  il  regolamento   (UE)   n.
          648/2012; 
                b)  prevedere,  ove  opportuno,   il   ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB)
          secondo le rispettive  competenze  e  in  ogni  caso  entro
          l'ambito di quanto specificamente previsto dalla  direttiva
          2013/36/UE ; le  disposizioni  di  attuazione  della  Banca
          d'Italia  sono  emanate  senza  previa  deliberazione   del
          Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio;
          nell'esercizio dei poteri  regolamentari  le  autorita'  di
          vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza  adottati
          dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria  e  delle
          linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea; 
                c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le
          rispettive competenze, tutti  i  poteri  che  la  direttiva
          2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono  di
          assegnare loro; 
                d) rivedere, in linea con la direttiva  2013/36/UE  ,
          con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con  le  linee  guida
          emanate dall'Autorita' bancaria  europea,  la  materia  dei
          requisiti degli esponenti aziendali e dei  partecipanti  al
          capitale  degli  intermediari,  in   modo   da   rafforzare
          l'idoneita' a garantire la sana e prudente  gestione  degli
          intermediari stessi; individuare inoltre il  momento  della
          prima valutazione  dei  requisiti  prescritti  dalla  nuova
          disciplina; 
                e)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di
          rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione; 
                f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della
          direttiva 2013/36/UE e del  regolamento  (UE)  n.  575/2013
          nonche' di rafforzare i presidi relativi  ai  conflitti  di
          interessi degli intermediari e a tutela delle  esigenze  di
          trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire  a  carico
          dei  soci  e  degli   amministratori   degli   intermediari
          l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in  cui  abbiano
          un interesse in conflitto e  prevedere  la  nullita'  delle
          previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in
          materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla
          disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di  cui
          ai decreti legislativi 1° settembre  1993,  n.  385,  e  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                g)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente a esercitare  le  facolta'  di  opzione  che  il
          regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri; 
                h)   disciplinare    modalita'    di    segnalazione,
          all'interno  degli  intermediari  e  verso  l'autorita'  di
          vigilanza,  delle  violazioni  delle   disposizioni   della
          direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.  575/2013  ,
          tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
          protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
          misure per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini
          dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
          estendendo le modalita'  di  segnalazione  anche  ad  altre
          violazioni; 
                i) con riferimento  alla  disciplina  delle  sanzioni
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385: 
                  1) rivedere, in modo organico  e  in  coerenza  con
          quanto  previsto  dalla  direttiva  2013/36/UE  e  con   le
          disposizioni emanate in attuazione del  presente  articolo,
          la  disciplina  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          prevista   dall'art.   144   e   la   relativa    procedura
          sanzionatoria, stabilendo: 
                    1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
          pecuniarie alle societa' o  enti  nei  cui  confronti  sono
          accertate  le  violazioni,  tenendo   conto   anche   delle
          dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i  presupposti
          che determinano una responsabilita' da parte  dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
          controllo nonche' dei dipendenti o di  coloro  che  operano
          sulla base di rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
          nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche  in  forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                    1.2)  l'entita'  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie, in modo tale che: 
                    1.2.1) la sanzione applicabile  alle  societa'  o
          enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
          del 10 per cento del fatturato; 
                    1.2.2)  la  sanzione  applicabile  alle   persone
          fisiche sia compresa tra un  minimo  di  5.000  euro  e  un
          massimo di 5 milioni di euro; 
                    1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto  dall'autore
          della violazione sia superiore ai limiti  massimi  indicati
          ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano  elevate  fino
          al doppio dell'ammontare del  vantaggio  ottenuto,  purche'
          tale ammontare sia determinabile; 
                  2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai
          sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste
          nel vigente art. 144, tenendo fermo,  per  le  sanzioni  in
          materia di trasparenza, il principio della rilevanza  della
          violazione; 
                  3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli
          articoli 133, 139 e 140,  in  coerenza  con  i  principi  e
          criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2); 
                  4) per le fattispecie previste dagli articoli  130,
          131,  131-bis,  131-ter  e  132,  confermare  i  reati  ivi
          previsti  e  avvalersi  della  facolta',  attribuita  dalla
          direttiva  2013/36/UE  ,   di   non   introdurre   sanzioni
          amministrative; 
                l) con riferimento  alla  disciplina  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                  1) rivedere, in modo organico e in coerenza  con  i
          principi e criteri  direttivi  previsti  alla  lettera  i),
          numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la  procedura
          sanzionatoria   relative   alle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190; 
                  2) rivedere, tenuto conto  di  quanto  disposto  ai
          sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i  minimi  e  i
          massimi edittali delle sanzioni di cui agli  articoli  191,
          192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare  il
          rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita'  e
          adeguatezza, secondo un'articolazione  che  preveda  minimi
          non inferiori a 5.000 euro e  massimi  non  superiori  a  5
          milioni di euro; 
                m)  con  riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria
          adottata in attuazione delle lettere i) e l): 
                  1) valutare l'estensione del  principio  del  favor
          rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento
          in cui e' stata commessa la violazione; 
                  2) definire i criteri cui la Banca  d'Italia  e  la
          CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare
          della sanzione,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla
          direttiva 2013/36/UE , anche in  deroga  alle  disposizioni
          contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                  3) prevedere  le  modalita'  di  pubblicazione  dei
          provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime  per  lo
          scambio di informazioni con l'Autorita'  bancaria  europea,
          in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE; 
                  4) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo il vigente riparto  di  competenze,  il  potere  di
          definire  disposizioni  attuative,  con  riferimento,   tra
          l'altro, alla definizione della nozione di fatturato  utile
          per  la  determinazione  della  sanzione,  alla   procedura
          sanzionatoria  e  alle  modalita'  di   pubblicazione   dei
          provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
                  5) con riferimento alle  fattispecie  connotate  da
          minore effettiva offensivita' o  pericolosita',  prevedere,
          ove compatibili con  la  direttiva  2013/36/UE  ,  efficaci
          strumenti per  la  deflazione  del  contenzioso  o  per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  applicazione  della
          sanzione, anche conferendo alle autorita' di  vigilanza  la
          facolta' di escludere  l'applicazione  della  sanzione  per
          condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 
                n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,  nel
          rispetto del vigente riparto di competenze,  il  potere  di
          adottare le  misure  previste  dalla  direttiva  2013/36/UE
          relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare  o
          di porre rimedio a condotte irregolari e  alla  sospensione
          temporanea dall'incarico; 
                o)  attribuire  alle  autorita'  di  vigilanza,   nel
          rispetto del vigente riparto di competenze,  il  potere  di
          revocare  l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'
          degli  intermediari  nei  casi  previsti  dalla   direttiva
          2013/36/UE,  operando  gli  opportuni   raccordi   con   la
          disciplina della gestione delle crisi; 
                p) nel rispetto del  vigente  assetto  di  competenze
          delle  autorita'  nazionali   preposte   alla   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del   terrorismo,   apportare   al   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  alle   altre
          disposizioni  vigenti  in  materia   le   modificazioni   e
          integrazioni  occorrenti  ad   adeguare   l'entita'   delle
          sanzioni ivi previste, coerentemente con  quanto  stabilito
          alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente
          comma, e a introdurre le misure di  cui  alla  lettera  n),
          nonche' ogni altra modificazione e integrazione  necessaria
          a   garantire   la   coerenza,   la   proporzionalita'    e
          l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di  tutti  i
          soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti  dal
          medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle  altre
          disposizioni   vigenti   in    materia    di    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
                q)  apportare  alla  normativa   vigente   tutte   le
          modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le  autorita'  interessate  provvedono  alla  sua
          attuazione con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
              a)   "autorita'   creditizie"   indica   il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
              b) "banca" indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
              c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
              d) "CONSOB" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              d-bis) "COVIP" indica la commissione di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
              e) "IVASS" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
              f) (soppressa); 
              g) "Stato comunitario" indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' europea; 
              g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
          cui   la   banca   e'   stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
              g-ter) "Stato ospitante" indica  lo  Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
              h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non  membro
          della Comunita' europea; 
              h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              i) "legge fallimentare"  indica  il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
              l) "autorita' competenti" indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
              m) (soppressa). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "banca italiana": la banca  avente  sede  legale  in
          Italia; 
              b) "banca comunitaria": la banca avente sede  legale  e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              c)  "banca  extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
              d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
          le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
              e)  "succursale":  una  sede  che  costituisce   parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
              f) "attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
              1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
          restituzione; 
              2) operazioni di prestito (compreso in  particolare  il
          credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,  il
          factoring,  le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e   pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
              3) leasing finanziario; 
              4) prestazione di servizi di  pagamento  come  definiti
          dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              5)  emissione  e  gestione  di   mezzi   di   pagamento
          ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
              6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
              7) operazioni per  proprio  conto  o  per  conto  della
          clientela in: 
              strumenti  di  mercato  monetario  (assegni,  cambiali,
          certificati di deposito, ecc.); 
              cambi; 
              strumenti finanziari a termine e opzioni; 
              contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
              valori mobiliari; 
              8)  partecipazione   alle   emissioni   di   titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
              9) consulenza alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
              10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo
          "money broking"; 
              11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
              12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
              13) servizi di informazione commerciale; 
              14) locazione di cassette di sicurezza; 
              15) altre attivita' che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
              g)  "intermediari  finanziari":  i  soggetti   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
              h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
              1) controlla la banca; 
              2) e' controllato dalla banca; 
              3) e' controllato dallo stesso soggetto  che  controlla
          la banca; 
              4) partecipa al capitale della  banca  in  misura  pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
              5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno  al
          20% del capitale con diritto di voto; 
              h-bis) "istituti di moneta  elettronica":  le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
              h-bis.1) «istituti di moneta  elettronica  comunitari»:
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              h-ter)  "moneta  elettronica'':  il  valore   monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
              1) il  valore  monetario  memorizzato  sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              2) il valore monetario utilizzato per le operazioni  di
          pagamento previste dall'art. 2, comma 2,  lettera  n),  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              h-quinquies) 
              h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,  diverse
          dalle  banche  e  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,
          autorizzate a prestare i servizi di pagamento di  cui  alla
          lettera f), n. 4); 
              h-septies)  "istituti  di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
              h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
          sede che  costituisce  parte,  sprovvista  di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento; 
              h-novies)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Banca  d'Italia).  -  1.  La  Banca  d'Italia,
          nell'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  formula  le
          proposte  per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
          previste nel titolo II. La Banca d'Italia,  inoltre,  emana
          regolamenti  nei  casi  previsti  dalla  legge,  impartisce
          istruzioni  e   adotta   i   provvedimenti   di   carattere
          particolare di sua competenza. 
              2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende   pubblici
          previamente  i  principi  e  i  criteri  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi  termini
          fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini  per
          provvedere, individua  il  responsabile  del  procedimento,
          indica i motivi delle decisioni e pubblica i  provvedimenti
          aventi  carattere  generale.  Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
              4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
          sull'attivita' di vigilanza.». 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea  e
          integrazione nel  SEVIF).  -  1.  Le  autorita'  creditizie
          esercitano i poteri  loro  attribuiti  in  armonia  con  le
          disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e
          le decisioni dell'Unione europea  e  provvedono  in  merito
          alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 
              2. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
          obblighi di comunicazione nei confronti delle  autorita'  e
          dei  comitati  che  compongono  il  SEVIF  e  delle   altre
          autorita'  e  istituzioni   indicate   dalle   disposizioni
          dell'Unione europea. 
              3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e  partecipa  alle  attivita'
          che esso svolge,  tenendo  conto  della  convergenza  degli
          strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 
              3-bis. Le  autorita'  creditizie  esercitano  i  poteri
          d'intervento  a  esse  attribuiti  dal   presente   decreto
          legislativo  anche   per   assicurare   il   rispetto   del
          regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
          di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento  (CE)  n.  1093/2010,   ovvero   in   caso   di
          inosservanza degli atti dell'ABE  direttamente  applicabili
          adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 
              4. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea,  la  Banca  d'Italia  puo'  concludere
          accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di  altri
          Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
          e la delega di funzioni nonche' ricorrere  all'ABE  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere.». 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e   collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire esclusivamente  al  Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          d'informazioni,  con  le  autorita'  e   i   comitati   che
          compongono il SEVIF, al fine  di  agevolare  le  rispettive
          funzioni. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia
          possono   essere   trasmesse   alle   autorita'    italiane
          competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'   dello   Stato
          comunitario che ha fornito le informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati  extracomunitari;  le  informazioni  che   la   Banca
          d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane   all'estero   o   di   banche    comunitarie    o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi  nell'ambito  della  vigilanza   consolidata.   Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie  lo  scambio  di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8  (Pubblicazione  di  provvedimenti  e  di  dati
          statistici). - 1. La Banca d'Italia  pubblica  sul  proprio
          sito web i  provvedimenti  di  carattere  generale  emanati
          dalle  autorita'  creditizie  nonche'  altri  provvedimenti
          rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. 
              2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di  carattere
          generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati
          ai sensi del presente decreto legislativo  sono  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  I
          provvedimenti di carattere generale  della  Banca  d'Italia
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana quando le  disposizioni  in  essi  contenute  sono
          destinate anche a soggetti diversi da quelli  sottoposti  a
          vigilanza. 
              3. La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e  dati
          statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.». 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Obbligazioni  e  titoli  di  deposito  emessi
          dalle  banche).  -  1.  Le  banche,  in   qualunque   forma
          costituite,   possono    emettere    obbligazioni,    anche
          convertibili, nominative o al portatore. 
              2. 
              3. L'emissione delle obbligazioni  non  convertibili  o
          convertibili in titoli  di  altre  societa'  e'  deliberata
          dall'organo amministrativo; non si applicano  gli  articoli
          2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis,  2415,
          2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 
              4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie  si
          applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412. 
              4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli  strumenti
          finanziari assoggettati alla disciplina delle  obbligazioni
          prevista dal codice civile. 
              5. La Banca d'Italia disciplina  l'emissione  da  parte
          delle  banche  delle  obbligazioni   non   convertibili   o
          convertibili in titoli  di  altre  societa'  nonche'  degli
          strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni. 
              6.  Le  banche  possono  emettere  titoli  di  deposito
          nominativi  o  al  portatore.  La   Banca   d'Italia   puo'
          disciplinarne le modalita' di emissione. 
              7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni  da  parte
          delle banche di prestiti subordinati,  irredimibili  ovvero
          rimborsabili previa  autorizzazione  della  medesima  Banca
          d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
          di obbligazioni o di titoli di deposito.». 
              - Il testo dell'art.  14  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). -  1.
          La Banca d'Italia  autorizza  l'attivita'  bancaria  quando
          ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per  azioni  o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
              a-bis) la sede legale e  la  direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
              b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia; 
              c)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita' iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto; 
              d)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
              e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26; 
              f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo
          di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami  che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              2-bis. (Abrogato). 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'. 
              4-bis. La Banca d'Italia emana  disposizioni  attuative
          del  presente  articolo,  con  particolare  riguardo   alla
          procedura   di   autorizzazione   e   alle   modalita'   di
          presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle
          condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di  decadenza
          e di revoca dell'autorizzazione.». 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   17   (Attivita'   non    ammesse    al    mutuo
          riconoscimento).  -  1.  La   Banca   d'Italia   disciplina
          l'esercizio   di   attivita'   non   ammesse    al    mutuo
          riconoscimento  comunque  effettuato  da  parte  di  banche
          comunitarie nel territorio della Repubblica.». 
              - Il testo dell'art.  18  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  18  (Societa'  finanziarie  ammesse   al   mutuo
          riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell'art.  15,  comma
          1, e  dell'art.  16,  comma  1,  si  applicano  anche  alle
          societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
          forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da  una  o  piu'  banche  italiane  e
          ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3,  e  dell'art.
          16, comma 3, si applicano,  in  armonia  con  la  normativa
          comunitaria, anche alle societa'  finanziarie  aventi  sede
          legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da una  o  piu'  banche  aventi  sede
          legale nel medesimo Stato. 
              3. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio  di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare,
          comunica alla CONSOB le  societa'  finanziarie  ammesse  al
          mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi dei commi 1 e  2  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3. 
              5.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi del comma 2 si  applicano  altresi'
          le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          in una banca di partecipazioni che comportano il  controllo
          o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 
              4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle partecipazioni indicate ai commi 1  e  2  spettano  o
          sono attribuiti ad un soggetto diverso dal  titolare  delle
          partecipazioni stesse. 
              5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando
          ricorrono condizioni atte a garantire una gestione  sana  e
          prudente della banca, valutando la qualita' del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale   acquirente   ai   sensi   dell'art.   25;
          l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito
          all'acquisizione, svolgeranno funzioni di  amministrazione,
          direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria
          del potenziale acquirente;  la  capacita'  della  banca  di
          rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni  che
          ne regolano l'attivita'; l'idoneita'  della  struttura  del
          gruppo del potenziale acquirente a  consentire  l'esercizio
          efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo'  essere
          rilasciata in caso di fondato sospetto  che  l'acquisizione
          sia  connessa   ad   operazioni   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'  essere
          sospesa o revocata  se  vengono  meno  o  si  modificano  i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              6. 
              7. 
              8. Se alle operazioni indicate  nei  commi  1,  2  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  extracomunitari
          che non assicurano condizioni  di  reciprocita',  la  Banca
          d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9. La Banca d'Italia emana disposizioni  attuative  del
          presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
          e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
          5, i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti  ai
          fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi  1  e
          2, ivi inclusi i casi in cui i diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
          criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di   influenza
          notevole.». 
              - Il testo dell'art.  28  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Norme applicabili) In  vigore  dal  26  marzo
          2015. - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte  di
          societa' cooperative e' riservato alle  banche  popolari  e
          alle  banche  di  credito  cooperativo  disciplinate  dalle
          sezioni I e II del presente capo. 
              2. Alle  banche  popolari  e  alle  banche  di  credito
          cooperativo non si applicano  i  controlli  sulle  societa'
          cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
          civile. 
              2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di  carattere
          agevolativo,  sono  considerate  cooperative  a  mutualita'
          prevalente le banche di credito cooperativo che  rispettano
          i requisiti  di  mutualita'  previsti  dall'art.  2514  del
          codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
          soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto. 
              2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di  credito
          cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di
          recesso,  anche  a  seguito  di  trasformazione,  morte   o
          esclusione del socio, e' limitato secondo  quanto  previsto
          dalla Banca d'Italia, anche in deroga  a  norme  di  legge,
          laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
          delle  azioni  nel  patrimonio  di  vigilanza  di  qualita'
          primaria della banca. Agli stessi fini, la  Banca  d'Italia
          puo' limitare il diritto al rimborso degli altri  strumenti
          di capitale emessi.». 
              - Il testo dell'art.  49  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 49 (Assegni circolari). - 1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza le banche alla emissione degli assegni  circolari
          nonche'  di   altri   assegni   a   essi   assimilabili   o
          equiparabili.  Il  provvedimento   di   autorizzazione   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              2.  La  Banca  d'Italia   determina   la   misura,   la
          composizione  e  le  modalita'  per  il  versamento   della
          cauzione che le banche emittenti sono tenute  a  costituire
          presso  la  medesima  Banca   d'Italia   a   fronte   della
          circolazione degli assegni indicati nel comma 1.». 
              - Il testo dell'art.  51  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  51  (Vigilanza  informativa).  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
              a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina   del   soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
              b)  le  dimissioni  del   soggetto   incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
              c) la risoluzione consensuale del mandato; 
              d) la revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
          per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. 
              1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni
          al personale delle banche anche per il  tramite  di  queste
          ultime. 
              1-quinquies. Le previsioni del  comma  1  si  applicano
          anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
          funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti  e  al  loro
          personale.». 
              - Il testo dell'art.  53  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi  a
          oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              d-bis)  l'informativa  da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la  Banca  d'Italia  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. Le societa' o enti esterni che,  anche  gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              3. (Abrogato). 
              4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
          l'assunzione, da parte delle banche o dei  gruppi  bancari,
          di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
          esercitare,  direttamente  o  indirettamente,  un'influenza
          sulla gestione della banca o del  gruppo  bancario  nonche'
          dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i  soci  e  gli
          amministratori,  fermi  restando  gli   obblighi   previsti
          dall'art.  2391,  primo  comma,  del  codice   civile,   si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi.  Ove  verifichi
          in concreto  l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di
          interessi, la Banca d'Italia puo'  stabilire  condizioni  e
          limiti  specifici  per  l'assunzione  delle  attivita'   di
          rischio. 
              4-bis. 
              4-ter. La Banca d'Italia individua i  casi  in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
              4-quater. La  Banca  d'Italia  disciplina  i  conflitti
          d'interessi tra le banche e i soggetti indicati  nel  comma
          4, in relazione ad altre tipologie di  rapporti  di  natura
          economica. 
              4-quinquies.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del
          presente  articolo  possono   prevedere   che   determinate
          operazioni siano sottoposte ad autorizzazione  della  Banca
          d'Italia.  Possono  inoltre   prevedere   che   determinate
          decisioni in materia di remunerazione e  di  incentivazione
          siano rimesse  alla  competenza  dell'assemblea  dei  soci,
          anche  nel  modello   dualistico   di   amministrazione   e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
              4-sexies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1,  lettera  d),  o  contenute  in  atti  dell'Unione
          europea  direttamente  applicabili.   La   nullita'   della
          clausola  non  comporta  la  nullita'  del  contratto.   Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria.». 
              - Il testo dell'art.  54  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti  ai
          quali  esse  abbiano  esternalizzato   funzioni   aziendali
          essenziali  o  importanti  e  richiedere  l'esibizione   di
          documenti e gli atti che ritenga necessari. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti di uno Stato  comunitario  che  esse  effettuino
          accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
          nel territorio  di  detto  Stato  ovvero  concordare  altre
          modalita' delle verifiche. 
              3. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
          anche tramite persone da  esse  incaricate,  le  succursali
          stabilite nel territorio della Repubblica di  banche  dalle
          stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato
          comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
          direttamente  agli  accertamenti  ovvero  concordare  altre
          modalita' delle verifiche. 
              4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
          concordare  con  le  autorita'   competenti   degli   Stati
          extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali  di
          banche insediate nei rispettivi territori. 
              5. La Banca d'Italia  da'  notizia  alla  CONSOB  delle
          comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.». 
              - Il testo dell'art.  55  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 55  (Controlli  sulle  succursali  in  Italia  di
          banche  comunitarie).  -  1.  La  Banca  d'Italia  esercita
          controlli  sulle  succursali  di  banche  comunitarie   nel
          territorio della  Repubblica,  con  le  modalita'  da  essa
          stabilite.». 
              - Il testo dell'art.  59  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo: 
              a) il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'art.
          23; 
              b) per "societa' finanziarie" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia; una o piu'  delle  attivita'
          previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri  da  2  a
          12; altre  attivita'  finanziarie  previste  ai  sensi  del
          numero 15 della  medesima  lettera;  le  attivita'  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              b-bis) per "di  partecipazione  finanziaria  mista"  si
          intendono le societa' di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
          v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              c) per "societa' strumentali" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'
          che  hanno  carattere   ausiliario   dell'attivita'   delle
          societa' del  gruppo,  comprese  quelle  consistenti  nella
          proprieta'  e  nell'amministrazione  di  immobili  e  nella
          gestione di servizi anche informatici. 
              1-bis.». 
              - Il testo dell'art.  60  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60 (Composizione). - 1.  Il  gruppo  bancario  e'
          composto alternativamente: 
              a) dalla banca italiana  capogruppo  e  dalle  societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; 
              b) dalla  societa'  finanziaria  o  dalla  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  italiana  e
          dalle  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da
          questa controllate, quando nell'insieme delle  societa'  da
          essa  partecipate  vi  sia  almeno   una   banca   italiana
          controllata  e  abbiano  rilevanza  determinante,   secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in
          societa' bancarie e finanziarie.». 
              - Il testo dell'art.  66  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 66 (Vigilanza  informativa).  -  1.  Al  fine  di
          esercitare la  vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca
          d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da  a)
          a c) del  comma  1  dell'art.  65  la  trasmissione,  anche
          periodica,  di  situazioni  e  dati,  nonche'  ogni   altra
          informazione  utile.  La  Banca  d'Italia   puo'   altresi'
          richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i)  del
          comma 1 dell'art. 65 le  informazioni  utili  all'esercizio
          della vigilanza su base consolidata. 
              2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini  per
          la  trasmissione  delle  situazioni,  dei  dati   e   delle
          informazioni indicati nel comma 1. 
              3. La Banca d'Italia puo' disporre  nei  confronti  dei
          soggetti indicati nelle lettere da a)  a  c)  del  comma  1
          dell'art. 65  l'applicazione  delle  disposizioni  previste
          dalla parte IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              4. Le societa' indicate nell'art.  65  forniscono  alla
          capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i  dati
          e le  informazioni  richiesti  per  consentire  l'esercizio
          della vigilanza consolidata. 
              5. Le societa' con sede  legale  in  Italia  ricomprese
          nella vigilanza su base  consolidata  di  competenza  delle
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri   Stati   comunitari
          forniscono  ai  soggetti  individuati   dalle   stesse   le
          informazioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
          consolidata. 
              5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale dei soggetti indicati al comma 1,  anche  per  il
          tramite di  questi  ultimi,  e  per  i  medesimi  fini  ivi
          indicati. 
              5-ter. Gli obblighi previsti dai commi  1,  2  e  4  si
          applicano  anche  ai  soggetti   ai   quali   siano   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale.». 
              - Il testo dell'art.  67  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Vigilanza regolamentare). -  1.  Al  fine  di
          esercitare la  vigilanza  consolidata,  la  Banca  d'Italia
          impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di  carattere
          generale,  disposizioni  concernenti  il  gruppo   bancario
          complessivamente considerato o suoi componenti,  aventi  ad
          oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              e) l'informativa da rendere al pubblico  sulle  materie
          di cui al presente comma. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti che tali soggetti devono possedere e le  relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca   d'Italia.   Per   i   gruppi
          sottoposti a vigilanza consolidata di  un'autorita'  di  un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita'  qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la  Banca  d'Italia  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. (Abrogato). 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          esercitare la vigilanza su base consolidata possono  tenere
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  impartire  disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di  uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. 
              3-ter. Si applicano  l'art.  53,  commi  4-quinquies  e
          4-sexies, e l'art. 53-ter.». 
              - Il testo dell'art.  68  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  68  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  A  fini   di
          vigilanza su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso i soggetti  indicati  nell'art.
          65 e presso i soggetti ai quali siano state  esternalizzate
          da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti
          e richiedere l'esibizione  di  documenti  e  gli  atti  che
          ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti  di  societa'
          diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o  da
          quelle  alle  quali  siano  state  esternalizzate  funzioni
          aziendali essenziali o importanti hanno il  fine  esclusivo
          di verificare l'esattezza dei  dati  e  delle  informazioni
          forniti per il consolidamento. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti  di  uno   Stato   comunitario   di   effettuare
          accertamenti  presso  i  soggetti  indicati  nel  comma  1,
          stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero  concordare
          altre modalita' delle verifiche. 
              3. La Banca  d'Italia,  su  richiesta  delle  autorita'
          competenti di altri  Stati  comunitari  o  extracomunitari,
          puo' effettuare  ispezioni  presso  le  societa'  con  sede
          legale  in  Italia  ricomprese  nella  vigilanza  su   base
          consolidata di competenza delle autorita'  richiedenti.  La
          Banca  d'Italia  puo'  consentire  che  la   verifica   sia
          effettuata dalle autorita' che  hanno  fatto  la  richiesta
          ovvero  da  un  revisore  o  da  un  esperto.   L'autorita'
          competente richiedente, qualora non compia direttamente  la
          verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che  autorita'
          competenti di altri Stati  comunitari  partecipino,  per  i
          profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo  ai
          sensi dell'art.  61,  qualora  queste  abbiano  controllate
          sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.». 
              - Il testo dell'art. 95-bis del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  95-bis  (Riconoscimento   delle   procedure   di
          risanamento e liquidazione). -  1.  I  provvedimenti  e  le
          procedure  di  risanamento   e   liquidazione   di   banche
          comunitarie sono disciplinati e producono i  loro  effetti,
          senza  ulteriori  formalita',   nell'ordinamento   italiano
          secondo la normativa dello Stato d'origine. 
              1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
          dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto  dall'avvio
          della procedura  di  risanamento  da  parte  dell'autorita'
          competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. 
              2. I provvedimenti e le  procedure  di  amministrazione
          straordinaria, di gestione provvisoria  e  di  liquidazione
          coatta amministrativa di banche  italiane  si  applicano  e
          producono i loro effetti negli altri  Stati  comunitari  e,
          sulla base di accordi internazionali, anche in altri  Stati
          esteri.». 
              - Il testo dell'art. 107  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 107 (Autorizzazione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza gli  intermediari  finanziari  ad  esercitare  la
          propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  in
          accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata   e
          cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia anche in  relazione
          al tipo di operativita'; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
              e-bis)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110; 
              f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza; 
              g) l'oggetto sociale sia limitato alle  sole  attivita'
          di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di  revoca,  nonche'  di  decadenza,
          quando  l'intermediario  autorizzato  non  abbia   iniziato
          l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni  attuative
          del presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 108  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 108 (Vigilanza). - 1.  La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis,
          lettera a); 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
              d-bis) disporre, qualora la loro permanenza  in  carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'intermediario finanziario, la rimozione  dalla  carica
          di uno o piu' esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale  degli  intermediari  finanziari,  anche  per  il
          tramite di questi ultimi. 
              4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4  si  applicano
          anche ai soggetti  ai  quali  gli  intermediari  finanziari
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti e al loro personale. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti  che
          ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Il testo dell'art. 109  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  109  (Vigilanza  consolidata).  -  1.  La  Banca
          d'Italia  emana  disposizioni  volte  a  individuare,   tra
          soggetti non sottoposti a vigilanza  consolidata  ai  sensi
          del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, il gruppo  finanziario,  composto  da
          uno  o   piu'   intermediari   finanziari,   dalle   banche
          extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite
          dall'art. 59, comma 1, lettera b). Societa'  capogruppo  e'
          l'intermediario finanziario o la societa'  finanziaria  che
          esercita il  controllo  diretto  o  indiretto  sugli  altri
          componenti del gruppo. 
              2. La Banca d'Italia puo' esercitare  la  vigilanza  su
          base consolidata, oltre che nei confronti dei  soggetti  di
          cui  al  comma  1  inclusi  nel  gruppo  finanziario,   nei
          confronti di: 
              a)  intermediari  finanziari   e   societa'   bancarie,
          finanziarie e strumentali partecipate per almeno  il  venti
          per  cento  dalle  societa'  appartenenti   a   un   gruppo
          finanziario o da un intermediario finanziario; 
              b)  intermediari  finanziari   e   societa'   bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  non  comprese  in  un   gruppo
          finanziario,  ma  controllate  dalla   persona   fisica   o
          giuridica  che  controlla  un  gruppo  finanziario   o   un
          intermediario finanziario; 
              c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e  da
          quelle bancarie, finanziarie  e  strumentali  quando  siano
          controllate da un intermediario finanziario  ovvero  quando
          societa' appartenenti a un  gruppo  finanziario  detengano,
          anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              3. Al fine di esercitare  la  vigilanza  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, la Banca d'Italia: 
              a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
          carattere generale o particolare, disposizioni  concernenti
          il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi
          componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma  1.
          L'art. 108 si  applica  anche  al  gruppo  finanziario.  Le
          disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la
          vigilanza su base consolidata possono tenere  conto,  anche
          con riferimento al singolo intermediario finanziario, della
          situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a)  e
          b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei
          confronti di un solo  o  di  alcuni  componenti  il  gruppo
          finanziario; 
              b) puo' richiedere, nei  termini  e  con  le  modalita'
          dalla medesima determinati, alle societa'  appartenenti  al
          gruppo finanziario la  trasmissione,  anche  periodica,  di
          situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile  e
          ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche'  alle
          societa' che controllano l'intermediario finanziario e  non
          appartengono al gruppo finanziario, le  informazioni  utili
          per consentire  l'esercizio  della  vigilanza  consolidata;
          tali   soggetti   forniscono   alla    capogruppo    ovvero
          all'intermediario finanziario le situazioni, i  dati  e  le
          informazioni richieste  per  consentire  l'esercizio  della
          vigilanza consolidata; 
              c) puo' effettuare ispezioni e richiedere  l'esibizione
          di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni
          nei confronti  di  societa'  diverse  da  quelle  bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  hanno  il  fine  esclusivo  di
          verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle   informazioni
          forniti per il  consolidamento.  I  poteri  previsti  dalla
          presente lettera si applicano anche ai  soggetti  ai  quali
          siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali  o
          importanti. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale dei soggetti indicati al  comma  3,  lettera  b),
          anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini
          ivi indicati. 
              3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti  dal  comma  3,
          lettera b), si applicano anche ai soggetti ai  quali  siano
          state  esternalizzate  funzioni  aziendali   essenziali   o
          importanti e al loro personale.». 
              - Il testo dell'art. 110  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli  intermediari  finanziari
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23,  24,  47,  52,
          61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  intermediari
          finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma  3,
          lettere c) ed e);  il  decreto  di  cui  all'art.  26  puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla   natura
          specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in intermediari finanziari  si  applica  l'art.
          25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
          all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di
          competenza definiti ai sensi del medesimo  articolo,  comma
          2, lettera b), avuto riguardo alla complessita'  operativa,
          dimensionale e organizzativa  degli  intermediari,  nonche'
          alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Il testo dell'art. 112  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano  in
          via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
          i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
          disposizioni dettate dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all'art.  106  sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          nell'elenco   tenuto   dall'Organismo   previsto   all'art.
          112-bis. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106. La Banca d'Italia  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, gli elementi da prendere  in  considerazione
          per il calcolo del  volume  di  attivita'  finanziaria.  In
          deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo  i  confidi
          possono  adottare  la  forma  di  societa'   consortile   a
          responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2,  di  fondi
          pubblici di agevolazione; 
              c)  stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,   di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in   via
          residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi
          dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e  le
          societa' cooperative costituiti entro il  1°  gennaio  1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
          data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
          di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del  tesoro  del
          29 marzo 1995. In attesa di un riordino  complessivo  degli
          strumenti di intermediazione finanziaria,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
          propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
          cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo  I
          del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
          alla data del 1° gennaio 1996 e le  cui  azioni  non  siano
          negoziate   in   mercati   regolamentati,   che   concedono
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  esclusivamente  nei
          confronti dei propri soci, a condizione che: 
              a) non raccolgano risparmio  sotto  qualsivoglia  forma
          tecnica; 
              b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
          soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
              c)  l'importo  unitario  del   finanziamento   sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
              d) i finanziamenti siano  concessi  a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
              8. Le agenzie di prestito su pegno  previste  dall'art.
          115  del  reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
          sottoposte  alle  disposizioni  dell'art.  106.  La   Banca
          d'Italia   puo'   dettare   disposizioni   per    escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.». 
              -  Il  testo  dell'art.   114-quinquies   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  114-quinquies  (Autorizzazione  e   operativita'
          transfrontaliera). - 1. La  Banca  d'Italia  autorizza  gli
          istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
          condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   di   societa'   a
          responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
              e-bis)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3; 
              f)  non  sussistano,  tra  gli   istituti   di   moneta
          elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
          soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino   l'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione  ovvero  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di  moneta
          elettronica soggetti che esercitino anche  altre  attivita'
          imprenditoriali quando: 
              a) ricorrano le condizioni  indicate  al  comma  1,  ad
          eccezione del possesso dei  requisiti  di  professionalita'
          degli esponenti aziendali; 
              b) per l'attivita' di emissione di moneta  elettronica,
          la prestazione dei servizi di pagamento e per  le  relative
          attivita' accessorie e strumentali sia costituito un  unico
          patrimonio  destinato  con  le  modalita'  e  agli  effetti
          stabiliti  dagli  articoli  114-quinquies.1,  comma  5,   e
          114-terdecies; 
              c) siano individuati uno o piu'  soggetti  responsabili
          del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi  si  applica
          l'art. 26, comma 3, lettere a) e b). 
              5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
          cui  al  comma  4  rischia  di  danneggiare  la   solidita'
          finanziaria   dell'istituto   di   moneta   elettronica   o
          l'esercizio effettivo della vigilanza,  la  Banca  d'Italia
          puo' imporre la costituzione di  una  societa'  che  svolga
          esclusivamente   l'attivita'   di   emissione   di   moneta
          elettronica. 
              6. Gli istituti di moneta elettronica italiani  possono
          operare: 
              a) in uno Stato  comunitario,  anche  senza  stabilirvi
          succursali, nel  rispetto  delle  procedure  fissate  dalla
          Banca d'Italia; 
              b)  in  uno   Stato   extracomunitario,   anche   senza
          stabilirvi succursali, previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia. 
              7. Gli istituti di moneta elettronica con  sede  legale
          in un altro Stato comunitario,  che  intendono  operare  in
          Italia, possono operare  nel  territorio  della  Repubblica
          anche  senza  stabilirvi  succursali  dopo  che  la   Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di appartenenza. 
              8. L'emissione di moneta elettronica  da  parte  di  un
          istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
          extracomunitario  e'  subordinata   all'apertura   di   una
          succursale in Italia autorizzata dalla  Banca  d'Italia  ai
          sensi del  presente  articolo  in  presenza  di  condizioni
          corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e)  ed
          f). L'autorizzazione e' rilasciata,  sentito  il  Ministero
          degli affari esteri, tenendo anche conto  della  condizione
          di reciprocita'. 
              9. La Banca d'Italia detta disposizioni  attuative  del
          presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  114-quinquies.2  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti di
          moneta elettronica inviano  alla  Banca  d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini da essa stabiliti, le  segnalazioni
          periodiche nonche' ogni altro dato e  documento  richiesto.
          Essi trasmettono anche i bilanci con  le  modalita'  e  nei
          termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale degli istituti di moneta elettronica,  anche  per
          il tramite di questi ultimi. 
              1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1  si  applicano
          anche  ai  soggetti  ai  quali  gli  istituti   di   moneta
          elettronica  abbiano  esternalizzato   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti e al loro personale. 
              2. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e incentivazione. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti  degli  istituti  di   moneta   elettronica   per
          esaminare la situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli istituti di moneta elettronica,  fissandone  l'ordine
          del  giorno,  e  proporre   l'assunzione   di   determinate
          decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali  degli  istituti  di  moneta  elettronica
          quando gli organi  competenti  non  abbiano  ottemperato  a
          quanto previsto dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti  di  singoli  istituti  di   moneta   elettronica
          riguardanti anche la restrizione delle  attivita'  o  della
          struttura   territoriale,   il   divieto   di    effettuare
          determinate operazioni anche  di  natura  societaria  e  di
          distribuire utili o altri elementi del patrimonio  nonche',
          con riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
              d-bis) disporre, qualora la loro permanenza  in  carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'istituto di moneta  elettronica,  la  rimozione  dalla
          carica di  uno  o  piu'  esponenti;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli istituti di moneta  elettronica,  i  loro  agenti  o  i
          soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
          essenziali o  importanti  attivita'  e  richiedere  a  essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
          La Banca d'Italia notifica all'autorita'  competente  dello
          Stato  comunitario  ospitante  l'intenzione  di  effettuare
          ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei  confronti  di
          istituti di moneta  elettronica,  dei  loro  agenti  o  dei
          soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
          essenziali o  importanti  ovvero  richiede  alle  autorita'
          competenti del medesimo  Stato  comunitario  di  effettuare
          tali accertamenti. 
              5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
          anche tramite persone da esse incaricate, gli  istituti  di
          moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a
          cui sono esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti  attivita'  che  operano  nel  territorio  della
          Repubblica.  Se  le  autorita'  competenti  di  uno   Stato
          comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
          direttamente agli accertamenti. 
              6. Nel confronti degli istituti di  moneta  elettronica
          che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali  diverse
          dall'emissione di moneta elettronica  e  dalla  prestazione
          dei servizi di pagamento, autorizzati  ai  sensi  dell'art.
          114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri
          di vigilanza indicati nel presente articolo  sull'attivita'
          di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi
          di pagamento e  sulle  attivita'  connesse  e  strumentali,
          avendo a riferimento anche il responsabile  della  gestione
          dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
              6-bis. In caso di violazione, da parte di  istituti  di
          moneta elettronica comunitari che non esercitano  attivita'
          imprenditoriali   diverse    dall'emissione    di    moneta
          elettronica o dalla prestazione di  servizi  di  pagamento,
          delle  disposizioni  relative  alle   succursali   o   alla
          prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,  la
          Banca  d'Italia  puo'  ordinare  all'istituto   di   moneta
          elettronica di porre termine a tali irregolarita',  dandone
          comunicazione all'autorita' competente dello  Stato  membro
          in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale  per
          i provvedimenti eventualmente necessari. 
              6-ter.  Quando  manchino  o  risultino   inadeguati   i
          provvedimenti   dell'autorita'   competente,   quando    le
          irregolarita'  commesse  possano   pregiudicare   interessi
          generali ovvero nei casi di urgenza  per  la  tutela  delle
          ragioni dei depositanti, dei risparmiatori  e  degli  altri
          soggetti  ai  quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
          d'Italia   adotta   le    misure    necessarie,    comprese
          l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
          e la chiusura della succursale.». 
              -  Il  testo  dell'art.  114-quinquies.3  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli  istituti  di
          moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21,  22,  23,
          24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. Agli emittenti che
          agiscono in veste di pubblica autorita' si  applicano  solo
          gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente  a
          queste disposizioni, gli  articoli  39  e  40  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          moneta elettronica si applica l'art. 26, ad  eccezione  del
          comma 3, lettere c) ed e); il decreto di  cui  all'art.  26
          puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di  competenza
          definiti ai sensi del medesimo articolo, comma  3,  lettera
          c),   avuto   riguardo   alla    complessita'    operativa,
          dimensionale e organizzativa degli istituti,  nonche'  alla
          natura specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in istituti di moneta  elettronica  si  applica
          l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto
          di  cui  all'art.  25  puo'  prevedere  l'applicazione  dei
          criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del  medesimo
          articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
          complessita' operativa, dimensionale e organizzativa  degli
          istituti,  nonche'  alla  natura  specifica  dell'attivita'
          svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  moneta  elettronica   che   non
          esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
          di moneta elettronica o dalla  prestazione  di  servizi  di
          pagamento, si  applicano  altresi'  gli  articoli  78,  82,
          113-bis e 113-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 114-novies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  114-novies  (Autorizzazione).  -  1.  La   Banca
          d'Italia  autorizza  gli  istituti  di   pagamento   quando
          ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   di   societa'   a
          responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
              e-bis)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-undecies; 
              f) non sussistano, tra gli istituti di  pagamento  o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione  ovvero  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              4. La Banca d'Italia,  autorizza  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  soggetti   che   esercitino   altre
          attivita' imprenditoriali quando: 
              a) ricorrano le condizioni  indicate  al  comma  1,  ad
          eccezione del possesso dei  requisiti  di  professionalita'
          degli esponenti aziendali; 
              b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le
          relative attivita' accessorie e strumentali sia  costituito
          un patrimonio destinato con le  modalita'  e  agli  effetti
          stabiliti dall'art. 114-terdecies; 
              c) siano individuati uno o piu'  soggetti  responsabili
          del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi  si  applica
          l'art. 26, limitatamente ai  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita'. 
              5.   Se   lo   svolgimento   delle   altre    attivita'
          imprenditoriali  rischia  di   danneggiare   la   solidita'
          finanziaria  dell'istituto  di  pagamento   o   l'esercizio
          effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia  puo'  imporre
          la costituzione di una societa' che  svolga  esclusivamente
          l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. 
              5-bis. La Banca d'Italia detta  disposizioni  attuative
          del presente articolo.». 
              -  Il  testo   dell'art.   114-undecies   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 114-undecies (Rinvio).  -  1.  Agli  istituti  di
          pagamento  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21,  22,  23,
          24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del  comma  3,
          lettere c) ed e);  il  decreto  di  cui  all'art.  26  puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
          dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art.  25,
          ad eccezione del comma 2, lettera b);  il  decreto  di  cui
          all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di
          competenza definiti ai sensi del medesimo  articolo,  comma
          2, lettera b), avuto riguardo alla complessita'  operativa,
          dimensionale e organizzativa degli istituti,  nonche'  alla
          natura specifica dell'attivita' svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino
          attivita' imprenditoriali  diverse  dalla  prestazione  dei
          servizi di pagamento ai sensi dell'art.  114-novies,  comma
          4, si applicano altresi' gli articoli  78,  82,  113-bis  e
          113-ter, ad eccezione del comma 7,  114-quinquies.2,  commi
          6-bis e 6-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  114-quaterdecies  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1.  Gli  istituti
          di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le  modalita'
          e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
          nonche'  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto.   Essi
          trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei  termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite
          di questi ultimi. 
              1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1  si  applicano
          anche ai  soggetti  ai  quali  gli  istituti  di  pagamento
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti e al loro personale. 
              2. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e  i
          sistemi di remunerazione e incentivazione. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti degli istituti  di  pagamento  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli  istituti  di  pagamento,  fissandone  l'ordine   del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali degli istituti di  pagamento  quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti di singoli  istituti  di  pagamento,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
              d-bis) disporre, qualora la loro permanenza  in  carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'istituto di pagamento, la rimozione  dalla  carica  di
          uno  o  piu'  esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
          sono  esternalizzate  funzioni   aziendali   essenziali   o
          importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti  e
          gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia  notifica
          all'autorita' competente dello Stato comunitario  ospitante
          l'intenzione di  effettuare  ispezioni  sul  territorio  di
          quest'ultimo nei confronti di istituti  di  pagamento,  dei
          loro agenti  o  dei  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
          funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero  richiede
          alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di
          effettuare tali accertamenti. 
              5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
          anche tramite persone da esse incaricate, gli  istituti  di
          pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali  o  importanti
          che  operano  nel  territorio  della  Repubblica.   Se   le
          autorita'  competenti   di   uno   Stato   comunitario   lo
          richiedono, la Banca d'Italia puo'  procedere  direttamente
          agli accertamenti. 
              6.  Nei  confronti  degli  istituti  di  pagamento  che
          svolgano  anche  attivita'  imprenditoriali  diverse  dalla
          prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai  sensi
          dell'art. 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i
          poteri  di  vigilanza  indicati   nel   presente   articolo
          sull'attivita' di prestazione dei servizi  di  pagamento  e
          sulle  attivita'   connesse   e   strumentali,   avendo   a
          riferimento   anche   il   responsabile   della    gestione
          dell'attivita' e il patrimonio destinato.». 
              - Il testo dell'art. 128  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine  di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
          elettronica, gli istituti di pagamento e  gli  intermediari
          finanziari. 
              2. Con riguardo ai beneficiari e ai  terzi  destinatari
          delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma  3,
          i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
          dello  sviluppo  economico  al  quale   compete,   inoltre,
          l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144,  commi
          1, lettere b), c), d), ed e), e 4. 
              3.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste  dall'art.  144,  commi  1,
          lettere b), c), d), ed e), e 4.». 
              - Il testo dell'art. 128-ter del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  128-ter  (Misure  inibitorie).  -   1.   Qualora
          nell'esercizio  dei  controlli   previsti   dall'art.   128
          emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': 
              a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni  e  i
          servizi disciplinati dal presente titolo  la  continuazione
          dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie,  e
          ordinare  la   restituzione   delle   somme   indebitamente
          percepite e altri comportamenti conseguenti; 
              b) inibire specifiche forme di  offerta,  promozione  o
          conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; 
              c) disporre in via provvisoria la sospensione,  per  un
          periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita'  di
          cui alle lettere a)  e  b),  laddove  sussista  particolare
          urgenza; 
              d)  pubblicare  i  provvedimenti  di  cui  al  presente
          articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre
          forme  di  pubblicazione,  eventualmente  a  cura  e  spese
          dell'intermediario.». 
              - Il testo dell'art. 133  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1.  L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  "banca",
          "banco", "credito", "risparmio", ovvero di altre  parole  o
          locuzioni, anche in lingua straniera, idonee  a  trarre  in
          inganno    sulla    legittimazione     allo     svolgimento
          dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
          banche. 
              1-bis. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione  "moneta  elettronica"  ovvero  di   altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica   e'
          vietato  a  soggetti  diversi  dagli  istituti  di   moneta
          elettronica e dalle banche. 
              1-ter. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione «istituto di pagamento»  ovvero  di  altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di prestazione di servizi  di  pagamento  e'
          vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. 
              1-quater. L'uso, nella denominazione o in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          parola "finanziaria" ovvero di altre  parole  o  locuzioni,
          anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
          legittimazione allo svolgimento dell'attivita'  finanziaria
          loro  riservata  e'  vietato  ai  soggetti  diversi   dagli
          intermediari finanziari di cui all'art. 106. 
              2. La Banca  d'Italia  determina  in  via  generale  le
          ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
          o in base a elementi di fatto, le  parole  o  le  locuzioni
          indicate nei commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater  possono
          essere utilizzate da soggetti diversi dalle  banche,  dagli
          istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento
          e dagli intermediari finanziari. 
              3. Chiunque  contravviene  al  disposto  dei  commi  1,
          1-bis,  1-ter  e  1-quater  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.  Se
          la violazione e' commessa da una societa'  o  un  ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al  10  per  cento  del  fatturato.  Le  stesse
          sanzioni si applicano  a  chi,  attraverso  informazioni  e
          comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il  falso
          convincimento di essere  sottoposto  alla  vigilanza  della
          Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato
          all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111. 
              3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.». 
              - Il testo dell'art. 136  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). -  1.
          Chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
          controllo presso una banca non puo' contrarre  obbligazioni
          di qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di  compravendita,
          direttamente  od   indirettamente,   con   la   banca   che
          amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
          dell'organo di  amministrazione  presa  all'unanimita'  con
          l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto
          favorevole di tutti i componenti dell'organo di  controllo,
          fermi restando gli obblighi previsti dal codice  civile  in
          materia di interessi degli amministratori e  di  operazioni
          con  parti  correlate.  E'  facolta'   del   consiglio   di
          amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di
          cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita'  ivi
          previste. 
              [2. Le medesime disposizioni si applicano anche  a  chi
          svolge funzione di amministrazione, direzione e  controllo,
          presso una banca o societa'  facenti  parte  di  un  gruppo
          bancario, per le obbligazioni e per gli atti  indicati  nel
          comma 1 posti in essere con la societa' medesima o  per  le
          operazioni di  finanziamento  poste  in  essere  con  altra
          societa' o  con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali  casi
          l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con  le  modalita'
          previste dal comma 1, dagli organi della societa'  o  banca
          contraente e con l'assenso della capogruppo.] 
              [2-bis. Per l'applicazione dei commi  1  e  2  rilevano
          anche   le   obbligazioni   intercorrenti   con    societa'
          controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o  presso
          le  quali  gli  stessi  soggetti   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione  o  controllo,  nonche'  con  le
          societa' da queste controllate o  che  le  controllano.  Il
          presente comma non si applica alle  obbligazioni  contratte
          tra  societa'  appartenenti  al  medesimo  gruppo  bancario
          ovvero  tra  banche   per   le   operazioni   sul   mercato
          interbancario.] 
              3. L'inosservanza delle disposizioni  del  comma  1  e'
          punita con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
          da 206 a 2.066 euro.». 
              - Il testo dell'art. 139  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 139 (Partecipazioni  in  banche,  e  di  societa'
          finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria  mista
          capogruppo e in intermediari finanziari). - 1.  L'omissione
          delle domande di autorizzazione previste dall'art.  19,  la
          violazione  degli  obblighi   di   comunicazione   previsti
          dall'art.  20,  comma  2,  nonche'  la   violazione   delle
          disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 25, comma
          3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa  da
          una  societa'  o  un  ente,  e'   applicata   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al  10  per
          cento del fatturato. 
              1-bis.  Le  medesime   sanzioni   si   applicano   alla
          violazione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  in  quanto
          richiamate dall'art. 110. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
          19 o nelle comunicazioni previste dall'art.  20,  comma  2,
          anche in quanto richiamati  dall'art.  110  fornisce  false
          indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. 
              3. La sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  dal
          comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per  le
          medesime violazioni  in  materia  di  partecipazioni  nelle
          societa' finanziarie e  nelle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista capogruppo.». 
              3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.». 
              - Il testo dell'art. 140  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 140 (Comunicazioni relative  alle  partecipazioni
          in banche, in societa' appartenenti ad un  gruppo  bancario
          ed in intermediari  finanziari).  -  1.  L'omissione  delle
          comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
          periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni  di
          euro. Se la violazione e' commessa da  una  societa'  o  un
          ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 
              1-bis.  Le   medesime   sanzioni   si   applicano   per
          l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme  indicate
          nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel  comma  1  e  nel
          comma  1-bis  fornisce  indicazioni  false  e'  punito  con
          l'arresto fino a tre anni.». 
              2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.». 
              - Il testo dell'art. 144  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
          istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
          e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110  in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater  e  126-novies,  comma  3,  o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma   2,   126-sexies,   126-septies   e
          128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. (Abrogato). 
              4. La sanzione di  cui  al  comma  1,  si  applica  per
          l'inosservanza delle norme contenute nell'art.  128,  comma
          1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal medesimo  art.  128,  di  mancata
          adesione ai sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  previsti  dall'art.   128-bis,   nonche'   di
          inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione  si
          applica altresi' nel caso di frazionamento  artificioso  di
          un unico contratto di credito al consumo in una  pluralita'
          di contratti dei quali almeno uno sia di importo  inferiore
          al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122,  comma
          1, lettera a). 
              5. (Abrogato). 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
          e  4,  l'inosservanza  degli  obblighi  previsti  dall'art.
          125-novies o la violazione dell'art. 128-decies,  comma  1,
          ultimo  periodo,  adotta  immediate  misure  correttive   e
          trasmette  la  documentazione  relativa   alle   violazioni
          riscontrate,  anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni  rivestono
          carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
          d'Italia, con provvedimento di carattere  generale,  tenuto
          conto  dell'incidenza  delle  condotte  sulla   complessiva
          organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.». 
              - Il testo dell'art. 145  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la Banca  d'Italia  contestati
          gli addebiti ai  soggetti  interessati,  tenuto  conto  del
          complesso delle informazioni raccolte, applica le  sanzioni
          con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
          entro  trenta  giorni   dalla   contestazione,   presentare
          deduzioni e chiedere  un'audizione  personale  in  sede  di
          istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
          di un avvocato. 
              1-bis.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              2. 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo  e
          per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
          cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
          sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la  Banca   d'Italia
          menziona l'avvio dell'azione giudiziaria  e  l'esito  della
          stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.
          La  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  della   natura   della
          violazione e  degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire
          modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
          ponendo  le  relative  spese  a  carico  dell'autore  della
          violazione. 
              3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
          la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
          del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
              a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la  cui  pubblicazione
          appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
              b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
              c)  possa  causare  un  pregiudizio  sproporzionato  ai
          soggetti   coinvolti,   purche'   tale   pregiudizio    sia
          determinabile. 
              3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
          carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
          queste sono venute meno.». 
              4. Contro il provvedimento che applica la  sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte di appello di Roma.  Il  ricorso
          e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente  risiede  all'estero,  ed   e'   depositato   in
          cancelleria,   unitamente   ai   documenti    offerti    in
          comunicazione, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il Presidente della  corte  di  appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima dell'udienza. La Banca d'Italia  deposita  memorie  e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7. All'udienza, la  Corte  di  appello  dispone,  anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte   d'Appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento, o accoglierla, annullando in  tutto
          o in parte il provvedimento o riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  alla  Banca  d'Italia,
          anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
          derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
              10. (Abrogato). 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 6, 10, 11  e  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 159  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  159  (Regioni  a  statuto  speciale).  -  1.  Le
          valutazioni  di  vigilanza  sono   riservate   alla   Banca
          d'Italia. 
              2. Nei casi  in  cui  i  provvedimenti  previsti  dagli
          articoli  14,  31,  36,  56  e  57  sono  attribuiti   alla
          competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
          di vigilanza, un parere vincolante. 
              3.  Sono  inderogabili  e  prevalgono  sulle  contrarie
          disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e  2
          nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. 
              4. Le regioni  a  statuto  speciale,  alle  quali  sono
          riconosciuti,  in  base  alle  norme  di   attuazione   dei
          rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
          direttiva  2013/36/UE,  provvedono  a  emanare   norme   di
          recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto  delle
          disposizioni di  principio  non  derogabili  contenute  nei
          commi precedenti.». 
              - Il testo dell'art. 161  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  161  (Norme  abrogate).  -  1.  Sono  o  restano
          abrogati: 
              il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
              la legge 15 luglio 1906, n. 441; 
              il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; 
              il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; 
              il regio  decreto-legge  2  settembre  1919,  n.  1709,
          convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; 
              il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
              il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; 
              il regio  decreto-legge  15  dicembre  1923,  n.  3148,
          convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; 
              il  regio  decreto-legge  4  maggio   1924,   n.   933,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          1926, n. 255; 
              il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; 
              il  regio  decreto-legge  1°  luglio  1926,  n.   1297,
          convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; 
              il regio  decreto-legge  7  settembre  1926,  n.  1511,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; 
              il  regio  decreto-legge  6  novembre  1926,  n.  1830,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; 
              il  regio  decreto-legge  13  febbraio  1927,  n.  187,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; 
              il  regio  decreto-legge  27  luglio  1927,  n.   1509,
          convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
          modificazioni e integrazioni; 
              il decreto ministeriale 23 gennaio 1928,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Resta salvo  quanto  previsto
          dal comma 3 del presente articolo; 
              il  regio  decreto-legge  5  luglio  1928,   n.   1817,
          convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; 
              il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1928,  n.   2307,
          convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; 
              il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967,  e  successive
          modificazioni; 
              il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; 
              il  regio  decreto-legge  19  marzo   1931,   n.   693,
          convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; 
              il regio  decreto-legge  13  novembre  1931,  n.  1398,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          1932, n. 1581; 
              la legge 30 maggio 1932, n. 635; 
              il  regio  decreto-legge  24  maggio  1932,   n.   721,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; 
              la legge 30 maggio 1932, n. 805; 
              la legge 3 giugno 1935, n. 1281; 
              l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; 
              il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.   1883,
          convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; 
              il  regio  decreto-legge  12  marzo   1936,   n.   375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fatta
          eccezione per il titolo III e per gli  articoli  32,  primo
          comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); 
              il  regio  decreto-legge  12  marzo   1936,   n.   376,
          convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; 
              il  regio  decreto-legge  15  ottobre  1936,  n.  2008,
          convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; 
              il  regio  decreto-legge  12  agosto  1937,  n.   1561,
          convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; 
              il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e  successive
          modificazioni e integrazioni; 
              il  regio  decreto-legge  24  febbraio  1938,  n.  204,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  giugno  1938,
          n. 778; 
              la legge 7 aprile 1938, n. 378; 
              la legge 10 maggio 1938, n. 745,  fatta  eccezione  per
          gli articoli 10,11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e
          31; 
              il  regio  decreto-legge  3  giugno   1938,   n.   883,
          convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; 
              il  regio  decreto  25  maggio  1939,  n.  1279,  fatta
          eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi 2°  e  3°,
          41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 
              la legge 16 novembre 1939, n. 1779; 
              la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; 
              la legge 21 maggio 1940, n. 657; 
              la legge 10 giugno 1940, n. 933; 
              il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; 
              gli articoli 2766 e 2778, numeri  3  e  9,  del  codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
              il decreto  legislativo  luogotenenziale  14  settembre
          1944, n. 226; 
              il capo III del decreto legislativo luogotenenziale  28
          dicembre 1944, n. 416; 
              i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale
          28 dicembre 1944, n. 417; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          12 agosto 1946, n. 76; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          13 ottobre 1946, n. 244; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          23 agosto 1946, n. 370; 
              il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; 
              il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3,
          4, 5; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          15 dicembre 1947, n. 1418; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          15 dicembre 1947, n. 1419; 
              il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          15 dicembre 1947, n. 1421; 
              il decreto legislativo 10  febbraio  1948,  n.  105,  e
          successive modificazioni; 
              il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; 
              la legge 29 luglio 1949, n. 474; 
              la legge 22 giugno 1950, n. 445; 
              la legge 10 agosto 1950, n. 717; 
              la legge 17 novembre 1950, n. 1095; 
              la legge 27 novembre 1951, n. 1350; 
              i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta
          eccezione per gli articoli 21,  37,  38,  primo  e  secondo
          comma, 39, primo comma, 40,  primo  comma,  e  41,  secondo
          comma; 
              la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; 
              la legge 24 febbraio 1953, n. 101; 
              la legge 13 marzo 1953, n. 208; 
              la legge 11 aprile 1953, n. 298; 
              la legge 8 aprile 1954, n. 102; 
              la legge 31 luglio 1957, n. 742; 
              la legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  fatta  eccezione  per  gli
          articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; 
              l'art. 155 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 gennaio 1958, n. 645; 
              la legge 21 luglio 1959, n. 607; 
              la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; 
              la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; 
              la legge 3 febbraio 1961, n. 39; 
              la legge 21 maggio 1961, n. 456; 
              la legge 27 giugno 1961, n. 562; 
              la legge 28 luglio 1961, n. 850; 
              la legge 24 novembre 1961, n. 1306; 
              la legge 20 aprile 1962, n. 265; 
              gli articoli 1, 2, 3 e4 della legge 25  novembre  1962,
          n. 1679; 
              il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre
          1962, n. 1907; 
              la legge 10 maggio 1964, n. 407; 
              la legge 5 luglio 1964, n. 627; 
              la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; 
              la legge 11 maggio 1966, n. 297; 
              la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; 
              gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n.
          700, nonche' ogni altra disposizione della  medesima  legge
          relativa    all'organizzazione,    al    funzionamento    e
          all'operativita'  della  "Sezione  credito"   della   Banca
          nazionale delle comunicazioni; 
              l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
              la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; 
              la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; 
              la legge 27 marzo 1969, n. 120; 
              l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; 
              la legge 28 ottobre 1970, n. 866; 
              il decreto del Presidente della  Repubblica  21  agosto
          1971, n. 896; 
              la legge 26 ottobre 1971, n. 917; 
              la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; 
              la legge 5 dicembre 1972, n. 848; 
              la legge 29 novembre 1973, n. 812; 
              il decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1973, n. 916; 
              la legge 11 marzo 1974, n. 75; 
              la legge 14 agosto 1974, n. 392; 
              la legge 14 agosto 1974, n. 395; 
              gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto  1975,
          n. 376,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          ottobre 1975, n. 492; 
              l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; 
              l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403; 
              la legge 10 febbraio 1981, n. 23; 
              gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n.
          423; 
              l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; 
              l'art.  11  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,   e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; 
              la legge 18 luglio 1984, n. 360; 
              gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio  1985,  n.
          49; 
              gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni; 
              la legge 17 aprile 1986, n. 114; 
              la legge 17 aprile 1986, n. 115; 
              l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 
              gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2,  3
          e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8  e15
          della legge 28 agosto 1989,  n.  302.  Resta  fermo  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo; 
              l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; 
              il titolo V della legge  10  ottobre  1990,  n.  287  e
          successive modificazioni; 
              l'art. 18 e il titolo VII del  decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 356; 
              la legge 6 giugno 1991, n. 175; 
              l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8,  9  e  10,
          l'art. 7 e l'art.  8,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta  fermo  quanto  previsto
          dal comma 2 del presente articolo; 
              l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
              l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992,  n.  207,  salvo
          quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; 
              il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,  fatta
          eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; 
              il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528. 
              2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati  fino
          alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  emanati
          dalle autorita' creditizie ai sensi  del  presente  decreto
          legislativo: 
              l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; 
              gli articoli 21 e 22, secondo, terzo  e  quarto  comma,
          della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
              la legge 5 marzo 1985, n. 74; 
              il decreto del Presidente della  Repubblica  27  giugno
          1985, n. 350; 
              gli articoli 10,11,12, 13 e 14 della  legge  28  agosto
          1989, n. 302; 
              gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre  1990,  n.
          428; 
              il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; 
              il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta
          salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5  dell'art.
          2; 
              l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 
              l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis,  e
          l'art.  9  del  decreto-legge  3  maggio  1991,   n.   143,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,
          n. 197; 
              il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n.
          142; 
              la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione  per
          l'art. 10; 
              il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          12 maggio 1992, n. 334. 
              3. Gli articoli 28 e 31  del  decreto  ministeriale  23
          gennaio  1928,  cosi'  come   successivamente   modificati,
          continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.
          152 del presente decreto legislativo. 
              3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
          148; tuttavia  essi  continuano  a  essere  applicati  fino
          all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto
          legislativo. 
              4. E' abrogata ogni  altra  disposizione  incompatibile
          con il presente decreto legislativo. 
              5. Le disposizioni emanate dalle  autorita'  creditizie
          ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
          applicate  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          provvedimenti  emanati  ai  sensi  del   presente   decreto
          legislativo. 
              6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori. 
              7. Restano autorizzate,  salvo  eventuali  revoche,  le
          partecipazioni   gia'   consentite   in   sede   di   prima
          applicazione del titolo V della legge 10 ottobre  1990,  n.
          287. 
              7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  40-bis  si
          applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
          giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini  di  cui
          ai  commi  2  e  3  del  medesimo  articolo  per  i   mutui
          immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile  2007  e  sono
          abrogate  le  disposizioni  legislative   e   regolamentari
          statali incompatibili con le disposizioni di  cui  all'art.
          40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo  articolo
          sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.  Per
          i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile  2007  e  la
          cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
          termine di cui al comma 2 dell'art.  40-bis  decorre  dalla
          data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
          da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento. 
              7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  dell'art.
          120-ter si applicano ai contratti di mutuo  per  l'acquisto
          della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio  2007
          e  ai  contratti  di  mutuo  per  l'acquisto   o   per   la
          ristrutturazione   di   unita'   immobiliari   adibite   ad
          abitazione ovvero allo svolgimento della propria  attivita'
          economica o  professionale  da  parte  di  persone  fisiche
          stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche  ai
          sensi del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  a
          decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
          della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata  o
          parziale dei mutui indicati nel comma 1  dell'art.  120-ter
          stipulati antecedentemente al 2  febbraio  2007  e'  quella
          definita   nell'accordo   siglato   il   2   maggio    2007
          dall'Associazione bancaria italiana  e  dalle  associazioni
          dei consumatori rappresentative  a  livello  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 137 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206. Le banche e gli intermediari  finanziari  non
          possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di  mutuo
          stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei  casi  in  cui  il
          debitore proponga la riduzione  dell'importo  della  penale
          entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              7-quater. Per i  mutui  a  tasso  variabile  e  a  rata
          variabile per tutta la durata del  contratto,  stipulati  o
          accollati,  anche   a   seguito   di   frazionamento,   per
          l'acquisto,   la   ristrutturazione   o   la    costruzione
          dell'abitazione principale entro il 29  gennaio  2009,  gli
          atti  di  consenso  alla  surrogazione  di   cui   all'art.
          120-quater, comma 3,  sono  autenticati  dal  notaio  senza
          l'applicazione di alcun onorario e  con  il  solo  rimborso
          delle spese.  A  tal  fine,  la  quietanza  rilasciata  dal
          finanziatore originario e il  contratto  stipulato  con  il
          creditore surrogato  sono  forniti  al  notaio  per  essere
          prodotti  unitamente  all'atto  di  surrogazione.  Con   il
          provvedimento di cui al comma 3 dell'art.  120-quater  sono
          stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e
          l'atto di surrogazione sono presentati al  conservatore  al
          fine dell'annotazione. Per eventuali  attivita'  aggiuntive
          non  necessarie  all'operazione,  espressamente   richieste
          dalle parti, gli onorari di legge restano  a  carico  della
          parte richiedente. 
              7-quinquies.  A  decorrere  dal  2  maggio   2012,   la
          cancellazione di cui all'art. 40-bis si  esegue  anche  con
          riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da  oltre
          venti anni e non rinnovate  ai  sensi  dell'art.  2847  del
          codice civile. Per tali ipoteche il  creditore,  entro  sei
          mesi dalla data in cui ne ha ricevuto  richiesta  da  parte
          del debitore mediante lettera raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento e salvo  che  ricorra  un  giustificato  motivo
          ostativo da comunicare al debitore medesimo,  trasmette  al
          conservatore  la  comunicazione  attestante  la   data   di
          estinzione  dell'obbligazione  ovvero  l'insussistenza   di
          ragioni di credito  da  garantire  con  l'ipoteca.  Per  le
          richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il  termine  di
          sei mesi  decorre  dalla  medesima  data.  Il  conservatore
          procede d'ufficio alla  cancellazione  dell'ipoteca,  senza
          alcun onere per il debitore, entro il giorno  successivo  a
          quello di ricezione della comunicazione. Con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro
          il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
          delle disposizioni di cui al presente comma.».