stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 novembre 1973, n. 812

Provvedimenti per le banche popolari cooperative.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  11-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni".