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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-8-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità; Decreta:

Art. 1

Limiti di garanzia alle esportazioni


Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.
Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.