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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. 188

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (14G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2021)
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Testo in vigore dal:  24-12-2014 al: 31-12-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente altresì le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, di trasmettere nuovamente alle Commissioni parlamentari il testo in considerazione delle modifiche apportate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Sulla

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.»;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.»;
b) all'articolo 39-ter:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.»;
2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
c) all'articolo 39-quinquies:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.»;
2) il comma 2-bis è abrogato;
d) l'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.»;
e) dopo l'articolo 39-duodecies è inserito il seguente:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
f) all'articolo 62-quater:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
h) nell'Allegato I:
1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»;
2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.
4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.
5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:
«Art. 13 (Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette). - 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.
2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186, è il seguente:
«3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.
In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:
«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 39-bis, 39-ter, 39-quinquies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ( Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario, come modificati dal presente decreto è il seguente:
«Art. 39-bis (Oggetto dell'imposizione). - 1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare;
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco;
d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;
e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.
3. È considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5. comma abrogato».
«Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all' art. 39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c);
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).».
«Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.
2-bis. (Abrogato).».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al ai commi 1 e 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al ai commi 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al ai commi 1 e 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».
- Gli articoli 62 -bis e 62-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), abrogati dal presente decreto, disciplinavano, rispettivamente, l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e le tariffe di vendita dei fiammiferi.
- Il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), è il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
2-bis.».
- Il testo dell'allegato I al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal presente decreto, è il seguente:
«Allegato I
(Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico)
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1);
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).
TABACCHI LAVORATI
a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,7%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Titolo della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127:
«Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)».
- Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;
b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarietà nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».
- L'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, reca disposizioni in tema di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati.
- L'art. 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, reca disposizioni in tema di contrassegno di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.