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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-12-2021
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Art. 39-duodecies


(Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati).

1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.
2. Con provvedimento del Direttore dell'
((Agenzia delle dogane e dei monopoli))
, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori.
((87))
3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'
((Agenzia delle dogane e dei monopoli))
.
((87))
4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'
((Agenzia delle dogane e dei monopoli))
, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.
((87))

(52)

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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 dell'art. 1 del suddetto decreto è abrogato il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.