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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 176

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2012.
Il presente decreto legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana "177".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2015)
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Testo in vigore dal:  1-11-2012 al: 12-8-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonché a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58
1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1.
Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;
e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;
f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.
La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.
Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recitano:
"Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."
"Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."
"Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese."

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 4 (Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche)
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo."
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 6 (Marcatura CE)
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, modulo G).
4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalla normativa vigente, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 7 (Organismi notificati)
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: 'organismi notificatì, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni."
Il testo dell' articolo 11 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici)
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo."
Il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli)
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova."
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 17 (Disciplina sanzionatoria)
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
«Art. 53.
1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN - peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori."
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
"Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973.