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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. 58

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2015)
Testo in vigore dal:  13-8-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Disciplina sanzionatoria
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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6-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123))
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