stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2019)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli
articoli 1 e 20; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la  rettifica  della  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
161, serie L, del 29 giugno 2010; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia  di  protezione
della  fauna  selvatica  e  di  prelievo  venatorio,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, recante attuazione della direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti  fitosanitari
e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007, relativo alla produzione  biologica  ed  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento  (CEE)  n.  2092/91  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui
pesticidi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Vista la direttiva n. 2009/127/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006,
relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; 
  Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche  di  difesa
delle  colture  e  del   controllo   delle   infestanti   nell'ambito
dell'applicazione  della  misura  «Riduzione  o  mantenimento   della
riduzione  dei  prodotti  fitosanitari  del  regolamento   (CEE)   n.
2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864  del  30
dicembre 1996; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore  degli  agricoltori,  e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Vista la legge 3 febbraio  2011,  n.  4,  recante  disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 3,  che  istituisce  il  sistema  di
qualita' nazionale di produzione integrata; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; 
  Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso
il prescritto parere entro il termine previsto; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari
regionali,  il  turismo  e  lo  sport,  degli  affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce le misure per un  uso  sostenibile
dei  pesticidi,  che  sono  prodotti   fitosanitari   come   definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di: 
  a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente
e sulla biodiversita'; 
  b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e  di  approcci
alternativi o metodi non chimici. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117 della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo degli articoli 1 e 20 della legge della  legge
          15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2010),  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  2  gennaio  2012,  n.  1,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie 
              1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento  nazionale  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              «Art. 20  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2009/128/CE,  relativa  all'utilizzo  sostenibile
          dei pesticidi 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di quattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
          giustizia e dell'economia  e  delle  finanze,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva
          2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
          ottobre  2009,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
          pesticidi.» 
              La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          24 novembre 2009, n. L 309. 
              La legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 1997, n. 248, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  17   marzo   1995,   n.   194
          (attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia   di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
          2001, n. 290 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          luglio 2001, n. 165, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  834/2007  (Regolamento   del
          consiglio   relativo   alla    produzione    biologica    e
          all'etichettatura dei prodotti biologici e  che  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 2092/91) e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          20 luglio 2007, n. L 189. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  (Regolamento  del
          parlamento europeo e del consiglio relativo  all'immissione
          sul mercato dei  prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le
          direttive  del  Consiglio  79/117/CEE  e   91/414/CEE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  396/2005  (Regolamento   del
          Parlamento europeo e del Consiglio  concernente  i  livelli
          massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
          alimentari e mangimi di origine vegetale e  animale  e  che
          modifica  la  direttiva  91/414/CEE   del   Consiglio)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L  70.  Entrato
          in vigore il 5 aprile 2005. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  1185/2009  (Regolamento  del
          parlamento  europeo   e   del   consiglio   relativo   alle
          statistiche sui pesticidi - Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre  2009,  n.  L
          324. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  (Regolamento  del
          parlamento  europeo   e   del   consiglio   relativo   alla
          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle
          sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento
          (CE) n. 1907/2006 - Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          25 novembre 2009, n. L 310. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  2078/92   (Regolamento   del
          Consiglio  relativo  a  metodi   di   produzione   agricola
          compatibili con le esigenze di protezione  dell'ambiente  e
          con la cura dello  spazio  naturale)  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215. Entrata in vigore il  30
          luglio 1992. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  (Regolamento  del
          Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del
          Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR).e'
          pubblicato nella  G.U.U.E.  21  ottobre  2005,  n.  L  277.
          Entrato in vigore il 22 ottobre 2005. 
              Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009   (regolamento   del
          consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
          sostegno  diretto  agli   agricoltori   nell'ambito   della
          politica agricola comune  e  istituisce  taluni  regimi  di
          sostegno a favore  degli  agricoltori,  e  che  modifica  i
          regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.  247/2006,  (CE)  n.
          378/2007 e abroga il regolamento (CE)  n.  1782/2003  )  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30. 
              Il testo dell'articolo 2, della legge 3 febbraio  2011,
          n.  4  (Disposizioni  in  materia  di  etichettatura  e  di
          qualita'  dei  prodotti   alimentari),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41, cosi' recita: 
              «Art.   2   Rafforzamento   della   tutela   e    della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata 
              1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974,  n.  138,
          e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Le  sanzioni  di
          cui ai  commi  primo  e  secondo  sono  raddoppiate  se  la
          violazione riguarda prodotti a  denominazione  protetta  ai
          sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e  n.  510/2006  del
          Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la  violazione  riguarda
          locali in cui sono lavorati i predetti prodotti». 
              2. Al fine di assicurare un elevato livello  di  tutela
          dei consumatori e di evitare che siano indotti  in  errore,
          e' vietata nelle etichettature delle  miscele  di  formaggi
          l'indicazione  di  formaggi  a  denominazione  di   origine
          protetta  (DOP),  tranne  che  tra   gli   ingredienti,   a
          condizione che per ciascun  formaggio  DOP  la  percentuale
          utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della  miscela
          e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
          di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo  nella
          percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
          ingredienti deve essere riportata  utilizzando  i  medesimi
          caratteri,   dimensioni   e   colori   delle    indicazioni
          concernenti gli altri ingredienti. 
              3. E' istituito il «Sistema di  qualita'  nazionale  di
          produzione integrata», di seguito denominato «Sistema».  Il
          Sistema  e'  finalizzato  a  garantire  una  qualita'   del
          prodotto finale  significativamente  superiore  alle  norme
          commerciali correnti. Il Sistema assicura che le  attivita'
          agricole e zootecniche siano esercitate  in  conformita'  a
          norme tecniche di produzione integrata,  come  definita  al
          comma 4; la verifica del rispetto delle norme  tecniche  e'
          eseguita in base a uno  specifico  piano  di  controllo  da
          organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. 
              4. Si definisce «produzione integrata»  il  sistema  di
          produzione  agroalimentare  che  utilizza  tutti  i   mezzi
          produttivi e di  difesa  delle  produzioni  agricole  dalle
          avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle  sostanze
          chimiche di sintesi e a razionalizzare la  fertilizzazione,
          nel  rispetto   dei   principi   ecologici,   economici   e
          tossicologici.  I  requisiti  e  le  norme   tecniche   che
          contraddistinguono  la  produzione  integrata,  nonche'  le
          procedure  di  coordinamento  da  seguire  da  parte  delle
          regioni e delle province autonome che hanno gia'  istituito
          il sistema di produzione integrata  nei  propri  territori,
          sono definiti con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  I
          prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti
          da uno specifico segno distintivo. Il  decreto  di  cui  al
          secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento
          in relazione a eventuali  segni  distintivi  gia'  adottati
          dalle regioni o dalle province autonome per  la  produzione
          integrata. 
              5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e'  aperta  a
          tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad  applicare  la
          disciplina di produzione integrata  e  si  sottopongono  ai
          relativi controlli. 
              6. Con successivi  provvedimenti,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          provvede a istituire,  al  proprio  interno,  un  organismo
          tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
          lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: 
              a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; 
              b) la disciplina produttiva; 
              c) il segno distintivo con cui identificare i  prodotti
          conformi al Sistema; 
              d) adeguate misure di vigilanza e controllo. 
              7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico  di
          cui  al  comma  6  non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,
          indennita' o rimborso di spese. 
              8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  divengono
          efficaci dopo il completamento della procedura di  notifica
          alla Commissione europea. 
              9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5  e  6  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              Il testo dell'articolo  123  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2001), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre
          2000, n. 302, S.O. cosi' recita: 
              «Articolo 123  (Promozione  e  sviluppo  delle  aziende
          agricole e zootecniche biologiche) 
              1. All'articolo 59 della legge  23  dicembre  1999,  n.
          488, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) ... (omissis); 
              b) ... (omissis); 
              c) ... (omissis); 
              d) ... (omissis). 
              2. In sede di prima applicazione il  primo  decreto  di
          cui al comma 1, secondo  periodo,  dell'articolo  59  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito  dal  comma
          1, lettera a), del  presente  articolo,  e'  emanato  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge».