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LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. (11G0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
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Testo in vigore dal:  6-3-2011

Art. 2

Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
3. È istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
5. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1.
A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.
La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 1;
2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'art. 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;
3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dello aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.
Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».