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LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  6-3-2011
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Art. 6


Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1.
A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.
La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;
3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.
((Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti))
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((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 febbraio 2011, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea"