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LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 27-10-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((E'   vietato  detenere,  vendere,  porre  in  vendita  o  mettere
altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
    a)  latte  fresco  destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere  o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
    b)  latte  liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione  di  prodotti  caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte   in  polvere  o  con  altri  latti  conservati  con  qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
    c)  prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;
    d)  bevande  ottenute  con  miscelazione dei prodotti di cui alle
lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione)).
  E'  altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o
depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali
si  detengono  o  si  lavorano  latti destinati al consumo alimentare
diretto o prodotti caseari.
  ((E'  escluso  dal  divieto  di cui al primo comma il latte liquido
ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che
abbia  subito  tutti  i  trattamenti  idonei  a qualificarlo del tipo
"granulare e a solubilita' istantanea" e che sia destinato al consumo
alimentare  immediato  dell'utente,  purche' il suddetto prodotto sia
distribuito  tramite  apparecchiature  automatiche  e semiautomatiche
nelle  quali  la  miscelazione  del  latte  in  polvere  con le altre
sostanze   avvenga  al  momento  stesso  in  cui  l'utente  si  serve
dell'apparecchiatura.  La  dose  massima  di bevanda fornita per ogni
singola  erogazione  non  puo'  superare i 150 centilitri. E' vietata
l'installazione  di  distributori  che  forniscono  bevande di cui al
presente  comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e
nelle  mense,  di  qualunque  genere e tipo, tale divieto e' limitato
alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei
pasti)).