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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148

Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. (12G0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012 al: 13-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2010, in particolare l'articolo 19;
Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;
Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, concernente attuazione della direttiva 2008/62/CE recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 31 novembre 2001;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica con la quale è stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale è stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «zona fonte»:
1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o;
2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:
«Articolo 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.»
La direttiva 2010/60/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2010, n. L 228.
Il testo dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. così recita:
«Articolo 19-bis
1. - 5. (abrogati)
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.
7. (abrogato)
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
Il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, così recita:
«Articolo 2-bis (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101). - 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione", come definite al comma 2.
2. Si intendono per "varietà da conservazione" le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
4. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».
Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n. 34.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
La legge 6 aprile 2004, n. 101 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione della L. 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O.
La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ( Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla direttiva 92/43/CEE si vedano le note alle premesse.