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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148

Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. (12G0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal: 14-9-2012
al: 13-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  Legge  comunitaria  2010,  in  particolare
l'articolo 19; 
  Vista la direttiva 2010/60/UE  della  Commissione,  del  30  agosto
2010, recante deroghe per la  commercializzazione  delle  miscele  di
sementi di piante foraggere destinate  a  essere  utilizzate  per  la
preservazione dell'ambiente naturale; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare   l'articolo   19-bis,   relativo
all'iscrizione   nei   registri   nazionali   delle    varieta'    da
conservazione; 
  Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  aprile  2007,  n.  46,
recante disposizioni volte a dare attuazione ad  obblighi  comunitari
ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della  legge  25
novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.  149,  concernente
attuazione   della   direttiva   2008/62/CE   recante   deroghe   per
l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole  naturalmente  adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi  di  patata  a
semina di tali ecotipi e varieta'; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  267,  recante
attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per
l'ammissione  di  ecotipi  e   varieta'   orticole   tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di  tali
ecotipi e varieta'; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  6  aprile  2004,  n.  101,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Trattato internazionale  delle  risorse  fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, con  appendici,  adottato  dalla
trentunesima riunione  della  Conferenza  della  FAO  a  Roma  il  31
novembre 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio,  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica con la quale e'  stato  soppresso  l'Ente  nazionale  delle
sementi elette le cui funzioni  sono  state  attribuite  all'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini con  il  quale  e'  stato  soppresso  l'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni
nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso
il prescritto parere entro il termine previsto; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «zona fonte»: 
      1) una zona designata come zona speciale  di  conservazione  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o; 
      2) una zona che contribuisce alla conservazione  delle  risorse
fitogenetiche e che  e'  designata  secondo  la  procedura  nazionale
basata  su  criteri  comparabili  a  quelli  previsti  dal  combinato
disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere  k)
e l), della direttiva 92/43/CEE e che e' gestita,  protetta  e  posta
sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello  prescritto  dagli
articoli 6 e 11 di detta direttiva; 
    b) «sito di raccolta»: la parte della  zona  fonte  in  cui  sono
state raccolte le sementi; 
    c) «miscela di sementi raccolte  direttamente»:  una  miscela  di
sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con
o senza pulitura; 
    d)  «miscela  di  sementi  coltivate»:  una  miscela  di  sementi
prodotte con il seguente procedimento: 
      1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel  sito  di
raccolta; 
      2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori
del sito di raccolta come singole specie; 
      3) le sementi di dette specie sono poi mescolate  per  ottenere
una miscela composta dei generi, delle specie e  se  del  caso  delle
sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del  sito  di
raccolta. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  Legge  comunitaria  2010,  in  particolare
l'articolo 19; 
  Vista la direttiva 2010/60/UE  della  Commissione,  del  30  agosto
2010, recante deroghe per la  commercializzazione  delle  miscele  di
sementi di piante foraggere destinate  a  essere  utilizzate  per  la
preservazione dell'ambiente naturale; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare   l'articolo   19-bis,   relativo
all'iscrizione   nei   registri   nazionali   delle    varieta'    da
conservazione; 
  Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  aprile  2007,  n.  46,
recante disposizioni volte a dare attuazione ad  obblighi  comunitari
ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della  legge  25
novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.  149,  concernente
attuazione   della   direttiva   2008/62/CE   recante   deroghe   per
l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole  naturalmente  adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi  di  patata  a
semina di tali ecotipi e varieta'; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  267,  recante
attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per
l'ammissione  di  ecotipi  e   varieta'   orticole   tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di  tali
ecotipi e varieta'; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  6  aprile  2004,  n.  101,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Trattato internazionale  delle  risorse  fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, con  appendici,  adottato  dalla
trentunesima riunione  della  Conferenza  della  FAO  a  Roma  il  31
novembre 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio,  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica con la quale e'  stato  soppresso  l'Ente  nazionale  delle
sementi elette le cui funzioni  sono  state  attribuite  all'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini con  il  quale  e'  stato  soppresso  l'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni
nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso
il prescritto parere entro il termine previsto; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «zona fonte»: 
      1) una zona designata come zona speciale  di  conservazione  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o; 
      2) una zona che contribuisce alla conservazione  delle  risorse
fitogenetiche e che  e'  designata  secondo  la  procedura  nazionale
basata  su  criteri  comparabili  a  quelli  previsti  dal  combinato
disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere  k)
e l), della direttiva 92/43/CEE e che e' gestita,  protetta  e  posta
sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello  prescritto  dagli
articoli 6 e 11 di detta direttiva; 
    b) «sito di raccolta»: la parte della  zona  fonte  in  cui  sono
state raccolte le sementi; 
    c) «miscela di sementi raccolte  direttamente»:  una  miscela  di
sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con
o senza pulitura; 
    d)  «miscela  di  sementi  coltivate»:  una  miscela  di  sementi
prodotte con il seguente procedimento: 
      1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel  sito  di
raccolta; 
      2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori
del sito di raccolta come singole specie; 
      3) le sementi di dette specie sono poi mescolate  per  ottenere
una miscela composta dei generi, delle specie e  se  del  caso  delle
sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del  sito  di
raccolta.