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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  27-3-2012

Art. 4

Modificazioni al libro quarto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse;
b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma dei trasporti e dei materiali»;
c) al comma 4 dell'articolo 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»;
d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»;
e) all'articolo 653, il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»;
g) all'articolo 701, comma 1, la parola: «quadriennali» è sostituita dalla seguente: «quadriennale»;
h) all'articolo 707, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»;
i) all'articolo 709, comma 1, le parole: «della vacanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»;
l) all'articolo 711, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,»;
2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»;
m) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:
«Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573.»;
n) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»;
o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.»;
p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»;
q) all'articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: «armi o» sono soppresse;
r) all'articolo 792, comma 2, le parole: «appartenente al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»;
s) all'articolo 811, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.»;
t) all'articolo 826:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.»;
2) al comma 2, le parole: «Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81» sono sostituite dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità»;
u) al comma 2 dell'articolo 830 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.»;
v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
aa) all'articolo 882, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.»;
bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.»;
dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
ee) all'articolo 909:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.»;
2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, semprechè risultino valutati e giudicati idonei.»;
ff) all'articolo 911, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»;
gg) l'articolo 912 è sostituito dal seguente:
«Art. 912 (Durata dell'aspettativa). - 1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»;
hh) al titolo V, capo III:
1) dopo la sezione V, è inserita la seguente:

«Sezione V-bis


Riammissione in servizio»;

2) dopo l'articolo 935, è inserito il seguente:
«Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in congedo» sono soppresse;
ll) all'articolo 957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»;
mm) al comma 1 dell'articolo 970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di età»;
nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;»;
oo) all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
pp) all'articolo 1014, comma 3:
1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»;
2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»;
qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra»;
rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;»;
ss) all'articolo 1053:
1) al comma 2, dopo le parole: «tenenti colonnelli» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2) al comma 3:
2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2.2) dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»;
uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole: «dei ruoli normali» sono soppresse;
vv) all'articolo 1097, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, secondo quanto stabilito dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»;
zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse;
aaa) l'articolo 1193 è abrogato;
bbb) all'articolo 1229:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «7»;
ccc) all'articolo 1232, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»;
ddd) all'articolo 1234:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;
eee) all'articolo 1236, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.»;
fff) all'articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: «maggiore:» è soppressa;
ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di idoneità,» sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»;
hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la parola: «articoli» la parola: «articolo» è soppressa;
iii) all'articolo 1359:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.»;
lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già sanzionate con il rimprovero»;
mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'autorità militare da lui delegata,»;
nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole: «a seguito di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»;
ooo) all'articolo 1378, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «militari» è soppressa;
2) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;»;
5) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;»;
6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»;
ppp) all'articolo 1380, comma 3:
1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «i militari»;
2) alla lettera l) la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «commissione»;
qqq) all'articolo 1398, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.»;
rrr) all'articolo 1440, comma 1, la parola: «medaglia» è sostituita dalla seguente: «medaglie»;
sss) all'articolo 1454, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»;
ttt) all'articolo 1464, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianità di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio;
m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»;
uuu) all'articolo 1472, comma 1, le parole: «, di servizio o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;
vvv) all'articolo 1483, comma 2:
a) le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo»;
b) le parole: «, sindacati » sono soppresse;
zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato»;
aaaa) all'articolo 1515:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e archivisti»;
2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»;
bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La» è sostituita dalla seguente: «Le»;
cccc) al comma 2 dell'articolo 1524 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 621 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 621. (Acquisto dello stato di militare) - 1. È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio è prestato:
a) su base volontaria;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.
3. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 628 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali) - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;
i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 633 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.633. (Reclutamento) - 1. - 3. (Omissis).
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.".
Si riporta il testo dell'art. 641 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 641. (Accertamento dell'idoneità attitudinale) - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.".
Si riporta il testo dell'art. 653 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 653. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali) - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'art. 652, sempre che gli stessi non superino:
a) il 40° anno d'età, se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;
b) il 34° anno di età se ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3.(abrogato).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 682. (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'art. 760.
2. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 701 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 701. (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale) - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
2. (Omissis).".
-Si riporta il testo dell'art. 707 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 707. (Requisiti speciali) - 1.Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 709 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 709. (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri) - 1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all' art. 783, nel limite delle vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 711 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 711. (Requisiti per l'ammissione) - 1. Salvo quanto disposto dall' art. 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:
a) al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;
b) alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.".
Si riporta il testo dell'art. 718 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 718. (Ammissione ai corsi di militari stranieri) - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'art. 573.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 723 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 723. (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. (Omissis).
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) - d) (Omissis).
4. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 759. (Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità) - 1. (Omissis).
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.
Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.".
Si riporta il testo dell'art. 763 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.763. (Cause di proscioglimento) - 1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio, espulsione o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.".
Si riporta il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 621 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 768. (Stato giuridico dei frequentatori) - 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 792 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.792. (Organici) - 1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 811. (Militari della Marina militare) - 1.
Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
Si riporta il testo dell'art. 826 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro) - 1.
Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 830 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 830. (Contingente per la Banca d'Italia) - 1. È costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
c) ufficiali inferiori: 3;
d) ispettori: 232;
e) sovrintendenti: 91;
f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 879 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 879. (Posizione di stato nel congedo) - 1. Il militare in congedo può trovarsi:
a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
b) sospeso dalle funzioni del grado.
2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 881 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 881. (Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali) - 1. - 4. (Omissis)
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 882 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 882. (Servizio permanente effettivo) - 1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 884 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 884. (Aspettativa) - 1. (Omissis).
2. L'aspettativa può conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'art. 621;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all'art. 930;
i-bis) applicazione dell'art. 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 904 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 904. (Elezioni in cariche amministrative) - 1.
Salvo quanto disposto dall' art. 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell' art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 906 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 906. (Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' art. 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei quadri) - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2.Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
3. - 7 (Omissis).
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.In ogni caso agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'art. 1076, comma 1, semprechè risultino valutati e giudicati idonei.
9. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 911 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 911. (Dottorato di ricerca) - 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione.Si applica l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 912 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 912. (Durata dell'aspettativa) - 1.I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 939 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 939. (Ufficiali in ferma prefissata) - 1. (Omissis).
2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.".
Si riporta il testo dell'art. 957 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 957. (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma) - 1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923, comma 1, lettere i), l) e m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 955;
g) scarso rendimento di cui all'art. 960.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 970 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 970. (Ulteriori ferme per il personale militare) - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell' art. 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 981 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 981. (Normativa applicabile) - 1. (Omissis).
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d) art. 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) art. 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Si riporta il testo dell'art. 1008 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1008. (Collocamento nella riserva) - 1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'articolo 909, comma 4.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1014 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1014. (Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis).
3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1038 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1038. (Commissione superiore di avanzamento della Marina militare) - 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;
c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra;
d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1039 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1039. (Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
b)dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale di squadra aerea;
c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1053. (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali) - 1. (Omissis).
2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.
4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1076 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1076. (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali) - 1. (Omissis).
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1082 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1082. (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età) - 1. (Omissis).
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l' art. 1076, comma 2.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1097 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1097. (Forme di avanzamento) - 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'art. 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. > > .
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
< < Art.1099. (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione) - 1. (Omissis).
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».
3. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1229. (Periodi di permanenza minima nel grado) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 7 anni;
d) maggiore: 5 anni.".
Si riporta il testo dell'art. 1232 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1232. (Promozioni a scelta nel grado superiore) - 1.Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.".
Si riporta il testo dell'art. 1234 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1234. (Periodi di permanenza minima nel grado) - 1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 5 anni.".
Si riporta il testo dell'art. 1236 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1236. (Promozioni a scelta nel grado superiore) - 1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1264 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1264. (Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare) - 1. (Omissis).
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:
a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;
b) - d) (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1302 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1302. (Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti) - 1. Previo giudizio di idoneità,i caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1342 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1342. (Militari in servizio permanente) - 1. (Omissis).
2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti.
All'ufficiale si applicano le disposizioni dell' art. 1085, comma 2, lettere a) e b).
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1359 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1359. (Richiamo) - 1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:
a) lievi mancanze;
b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.
3.Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione .
4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1361 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1361. (Consegna) - 1. Con la consegna sono punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'art. 751 del regolamento;
b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1369 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1369. (Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo) - 1. (Omissis).
2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1373 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1373. (Rinnovazione del procedimento disciplinare) 1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.".
Si riporta il testo dell'art. 1378 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1378. (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale) - 1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
a) al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;
g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1380 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art.1380. (Composizione delle commissioni di disciplina) - 1. - 2. (Omissis).
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
a) - d) (Omissis).
e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
f) - i) (Omissis).
l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1398 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1398. (Procedimento disciplinare) - 1.Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.
2. - 8. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1440 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1440. (Medaglie al valore aeronautico) - 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1454 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1454. (Istituzione) - 1.Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1464. (Altre ricompense) - 1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianità di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio ;
m)distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1472 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1472. (Libertà di manifestazione del pensiero) - 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1483 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1483. (Esercizio delle libertà in ambito politico) - 1. (Omissis).
2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1502 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1502. (Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata) - 1. 7. (Omissis).
8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'art. 957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato;
c) decesso.
9. - 14. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1515 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1515. (Orchestralie archivisti) - 1. Il ruolo dei musicisti delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1516 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1516. (Inidoneità tecnica) - 1. (Omissis).
2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.
3. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1524 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1524. (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli) - 1. (Omissis).
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.".