stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (in G.U. 15/05/2004, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni
((dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato))
, all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.
((3))
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".