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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal: 27-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
26 luglio 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  per  la
coesione  territoriale,  degli  affari  esteri,  dell'interno,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali
e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modificazioni al libro primo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in  non  piu'
di undici direzioni generali,  ovvero  nel  minor  numero  risultante
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»
sono sostituite dalle seguenti:  «articolata  in  direzioni  generali
secondo quanto previsto dal regolamento,»; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Servizio di assistenza spirituale alle Forze  armate,  istituito  per
integrare  la  formazione  spirituale  del  personale   militare   di
religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita'
di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore  dell'intesa
prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo
addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo  con
la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal  presente  codice
e, in particolare, dal titolo III del libro V. »; 
    c) all'articolo 22: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  in  materia  di  bonifiche  da   ordigni   esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali  a
legislazione vigente: 
          1)  provvede  all'organizzazione  del   servizio   e   alla
formazione del personale specializzato; 
          2) esercita le funzioni di  vigilanza  sulle  attivita'  di
ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono
essere eseguiti su iniziativa e a  spese  dei  soggetti  interessati,
mediante ditte che impiegano personale  specializzato  ai  sensi  del
numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e  sorveglia
l'esecuzione dell'attivita'; 
          3)  segnala  alle  competenti  sedi  INAIL   il   personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
          4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui
al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di
ordigni sulle aree che ha in uso; 
          5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne
ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti,
attraverso personale specializzato di Forza armata; 
          6) svolge l'attivita' di cui  al  numero  n.  5)  sotto  il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa
l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica
incolumita'.»; 
        d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e
commissioni: 
  a)  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
  b) Comitato consultivo per  l'inserimento  del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di
finanza; 
  c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
  d) Commissione consultiva militare unica per la  concessione  e  la
perdita di ricompense al valor militare; 
  e) Commissioni consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
  f)   Commissione   tecnica   incaricata   di    esprimere    parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
  g) Commissione italiana di storia militare; 
  h) Comitato etico.»; 
        e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo  12,»,
sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 
        f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture  dipendenti  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito  italiano).  -  1.  Sono  posti  alle  dirette
dipendenze del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  italiano  i
seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di
cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti
con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le
funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»; 
        g) all'articolo 103: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le  forze  di
completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che
individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in
materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al
lavoro dei militari volontari congedati.»; 
  2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e  reclutamento
nazionale» sono soppresse; 
        h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
    1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    2) Accademia militare di Modena; 
    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
    4) Scuola militare "Nunziatella"; 
    5) Scuola militare "Teulie'"; 
    6) Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la  formazione  dei
volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche  alla  funzione
addestrativa: 
    1) Comando di artiglieria; 
    2) Comando del genio; 
    3) Comando logistico di proiezione; 
    4) Comando artiglieria controaerei; 
  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»; 
        i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione logistica  dell'Esercito  italiano  fa
capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
  a) i dipartimenti trasporti e  materiali,  commissariato,  sanita',
veterinaria e tecnico; 
  b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
  c) i poli di mantenimento; 
  d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  f) il Policlinico militare di Roma; 
  g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  h) il Centro militare di veterinaria; 
  i) l'Istituto geografico militare.»; 
        l) all'articolo 107: 
          1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»; 
          2) al comma l : 
  2.1) all'alinea, le parole:  «lavori  e  demanio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 
  2.2) alla lettera b), la  parola:  «gestire»  e'  sostituita  dalla
seguente: «mantenere»; 
        m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 108 (Armi  e  Corpi  dell'Esercito  italiano).  -  1.
L'Esercito italiano si compone  di  strutture  organizzative  a  vari
livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative,
formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e   di   gestione
amministrativa dello strumento militare terrestre. 
          2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a
una  o  piu'  funzioni  tecnico-operative  o  tecnico-logistiche,  e'
assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle  seguenti
armi o corpi: 
  a) Arma di fanteria; 
  b) Arma di cavalleria; 
  c) Arma di artiglieria; 
  d) Arma del genio; 
  e) Arma delle trasmissioni; 
  f) Arma dei trasporti e materiali; 
  g) Corpo degli ingegneri; 
  h) Corpo sanitario; 
  i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole
Armi.»; 
        n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo»  sono
inserite le seguenti: «allo Stato  maggiore  della  Marina  militare,
nonche'»; 
        o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa  di  Forza  armata  fa  capo
all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
  a) L'Accademia navale; 
  b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La
Maddalena; 
  e) il Centro addestramento e formazione  del  personale  volontario
della Marina militare.»; 
        p) all'articolo 118,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto.»; 
        q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
        r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 120 (Corpo del genio  navale).  -  1.  Rientra  nelle
competenze del Corpo del genio navale: 
  a) progettare le navi dello Stato in base  ai  programmi  stabiliti
dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della
Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare
la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di
cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti,
armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
  b) seguire e controllare la costruzione o il  raddobbo  delle  navi
dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi
relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina
militare; 
  c) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
  d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio
servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema
nave; 
  e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; 
  f) vigilare i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
  g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico   relativo   alle
costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti
alla Marina militare; 
  h) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.»; 
        s) all'articolo 121, comma 1: 
          1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compresi gli incarichi di addetti  aggiunti  e  assistenti
per la Marina militare all'estero»; 
          2) alla lettera d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti  titoli
e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e  controllare  la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui
agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti,  armamenti,
collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»; 
          3) alla lettera e), le parole:  «dirigere,  amministrare  e
svolgere i lavori negli  arsenali  e  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»; 
        t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n.
81» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  ed  esercizio  delle
potesta' organizzative e  dei  poteri  di  vigilanza  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture  e
dei propri mezzi operativi»; 
        u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  143  (Comando  e  controllo  operativo  delle  Forze
aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea  esercita,  altresi',  le
funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con  le  operazioni  o
esercitazioni aeree  d'interesse  della  Forza  armata;  il  relativo
Comandante espleta la funzione di Comandante  operativo  delle  Forze
aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze
aeree interalleate. 
          2. Il  Comando  della  squadra  aerea  si  integra  con  il
relativo comando interalleato.»; 
        v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
  a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
  b) l'Accademia aeronautica; 
  c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
  d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
  e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
  f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»; 
        z) all'articolo 155,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14  maggio
2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per
la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»; 
        aa) all'articolo 165, comma 5,  le  parole:  «del  consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
        bb) all'articolo 181, comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «Il Servizio sanitario  militare,  di  seguito  denominato:
"Sanita' militare" provvede:»; 
        cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le  parole:  «alimenti  e
bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica
veterinaria, »; 
        dd) all'articolo 188, comma 1: 
          1) alla lettera a), le parole:  «Direzione  generale  della
sanita'  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «struttura
organizzativa della Sanita'  militare  costituita  nell'ambito  dello
Stato maggiore della difesa»; 
          2) la lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:«c)  gli
organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»; 
        ee) all'articolo 189: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni
Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»; 
          2) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha
sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in
appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da
espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di
laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero
di ogni altra struttura sanitaria militare.»; 
        ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a),  dopo  la  parola:
«conti» sono inserite le  seguenti:  «e  dagli  organi  di  giustizia
amministrativa »; 
        gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di
ciascuna  Forza  armata  sono  individuati   organi   direttivi   che
esercitano le attribuzioni in materia di: 
  a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
  b) organizzazione  e  coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi
svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
          2. L'autorita'  preposta  alla  direzione  del  settore  e'
nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o  dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
          3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1
sono istituite: 
  a) La commissione medica di seconda  istanza  di  cui  all'articolo
194; 
  b) Una commissione medica composta da: 
    1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
    2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato
al principio di ogni anno; 
    3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta
in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati
dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere
scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o
presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza
armata.»; 
        hh) all'articolo 194, i commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «1. La commissione medica interforze di seconda istanza  e'
composta: 
  a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata   di   cui
all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo
stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
  b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati
al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo
191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale
della commissione medica di prima istanza.»; 
        ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola:
«sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»; 
        ll)  all'articolo  196,  comma  2,  lettera  b),  la  parola:
«dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»; 
        mm) all'articolo 197: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del  personale
del Corpo militare e del personale volontario  per  il  soccorso,  la
Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma
restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture
clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate
allo scopo specifico.»; 
          2) al comma 3, le parole: «e  consente  inoltre  l'accesso,
nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo  anno  delle  scuole
delle infermiere professionali» sono soppresse; 
          3) il comma 5 e' abrogato; 
        nn) all'articolo  199,  comma  1,  le  parole:  «un  ospedale
militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie  di
cui all'articolo 195»; 
        oo) al titolo V, capo IV,  la  rubrica  della  sezione  I  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Personale   del   servizio   sanitario
militare»; 
        pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 208 (Categorie  di  personale).  -  1.  Il  personale
impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
  a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati   all'esercizio   delle
professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari
delle Forze armate; 
  b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto
sanitario; 
  c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari  di  truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
  d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale  assunto  o
convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
          2. L'attivita' sanitaria  e'  consentita  al  personale  in
possesso dei titoli per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e
alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal  Ministero  della
salute,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  213   per   i
soccorritori militari.»; 
        qq) all'articolo 209,  comma  3,  le  parole:  «la  Direzione
generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti:  «lo
Stato maggiore della difesa»; 
        rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal  seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non  sono
applicabili  le  norme  relative   alle   incompatibilita'   inerenti
l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le
limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il
servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di
infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  alla
riforma.»; 
        ss) al titolo V, capo IV, la  rubrica  della  sezione  II  e'
sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»; 
        tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  211  (Formazione  continua).  -  1.   Il   personale
sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli  obblighi
di formazione continua previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
26 luglio 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  per  la
coesione  territoriale,  degli  affari  esteri,  dell'interno,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali
e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modificazioni al libro primo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in  non  piu'
di undici direzioni generali,  ovvero  nel  minor  numero  risultante
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»
sono sostituite dalle seguenti:  «articolata  in  direzioni  generali
secondo quanto previsto dal regolamento,»; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Servizio di assistenza spirituale alle Forze  armate,  istituito  per
integrare  la  formazione  spirituale  del  personale   militare   di
religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita'
di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore  dell'intesa
prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo
addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo  con
la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal  presente  codice
e, in particolare, dal titolo III del libro V. »; 
    c) all'articolo 22: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  in  materia  di  bonifiche  da   ordigni   esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali  a
legislazione vigente: 
          1)  provvede  all'organizzazione  del   servizio   e   alla
formazione del personale specializzato; 
          2) esercita le funzioni di  vigilanza  sulle  attivita'  di
ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono
essere eseguiti su iniziativa e a  spese  dei  soggetti  interessati,
mediante ditte che impiegano personale  specializzato  ai  sensi  del
numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e  sorveglia
l'esecuzione dell'attivita'; 
          3)  segnala  alle  competenti  sedi  INAIL   il   personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
          4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui
al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di
ordigni sulle aree che ha in uso; 
          5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne
ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti,
attraverso personale specializzato di Forza armata; 
          6) svolge l'attivita' di cui  al  numero  n.  5)  sotto  il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa
l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica
incolumita'.»; 
        d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e
commissioni: 
  a)  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
  b) Comitato consultivo per  l'inserimento  del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di
finanza; 
  c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
  d) Commissione consultiva militare unica per la  concessione  e  la
perdita di ricompense al valor militare; 
  e) Commissioni consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
  f)   Commissione   tecnica   incaricata   di    esprimere    parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
  g) Commissione italiana di storia militare; 
  h) Comitato etico.»; 
        e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo  12,»,
sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 
        f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture  dipendenti  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito  italiano).  -  1.  Sono  posti  alle  dirette
dipendenze del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  italiano  i
seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di
cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti
con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le
funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»; 
        g) all'articolo 103: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le  forze  di
completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che
individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in
materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al
lavoro dei militari volontari congedati.»; 
  2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e  reclutamento
nazionale» sono soppresse; 
        h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
    1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    2) Accademia militare di Modena; 
    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
    4) Scuola militare "Nunziatella"; 
    5) Scuola militare "Teulie'"; 
    6) Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la  formazione  dei
volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche  alla  funzione
addestrativa: 
    1) Comando di artiglieria; 
    2) Comando del genio; 
    3) Comando logistico di proiezione; 
    4) Comando artiglieria controaerei; 
  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»; 
        i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione logistica  dell'Esercito  italiano  fa
capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
  a) i dipartimenti trasporti e  materiali,  commissariato,  sanita',
veterinaria e tecnico; 
  b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
  c) i poli di mantenimento; 
  d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  f) il Policlinico militare di Roma; 
  g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  h) il Centro militare di veterinaria; 
  i) l'Istituto geografico militare.»; 
        l) all'articolo 107: 
          1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»; 
          2) al comma l : 
  2.1) all'alinea, le parole:  «lavori  e  demanio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 
  2.2) alla lettera b), la  parola:  «gestire»  e'  sostituita  dalla
seguente: «mantenere»; 
        m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 108 (Armi  e  Corpi  dell'Esercito  italiano).  -  1.
L'Esercito italiano si compone  di  strutture  organizzative  a  vari
livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative,
formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e   di   gestione
amministrativa dello strumento militare terrestre. 
          2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a
una  o  piu'  funzioni  tecnico-operative  o  tecnico-logistiche,  e'
assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle  seguenti
armi o corpi: 
  a) Arma di fanteria; 
  b) Arma di cavalleria; 
  c) Arma di artiglieria; 
  d) Arma del genio; 
  e) Arma delle trasmissioni; 
  f) Arma dei trasporti e materiali; 
  g) Corpo degli ingegneri; 
  h) Corpo sanitario; 
  i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole
Armi.»; 
        n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo»  sono
inserite le seguenti: «allo Stato  maggiore  della  Marina  militare,
nonche'»; 
        o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa  di  Forza  armata  fa  capo
all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
  a) L'Accademia navale; 
  b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La
Maddalena; 
  e) il Centro addestramento e formazione  del  personale  volontario
della Marina militare.»; 
        p) all'articolo 118,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto.»; 
        q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
        r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 120 (Corpo del genio  navale).  -  1.  Rientra  nelle
competenze del Corpo del genio navale: 
  a) progettare le navi dello Stato in base  ai  programmi  stabiliti
dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della
Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare
la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di
cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti,
armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
  b) seguire e controllare la costruzione o il  raddobbo  delle  navi
dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi
relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina
militare; 
  c) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
  d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio
servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema
nave; 
  e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; 
  f) vigilare i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
  g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico   relativo   alle
costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti
alla Marina militare; 
  h) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.»; 
        s) all'articolo 121, comma 1: 
          1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compresi gli incarichi di addetti  aggiunti  e  assistenti
per la Marina militare all'estero»; 
          2) alla lettera d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti  titoli
e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e  controllare  la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui
agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti,  armamenti,
collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»; 
          3) alla lettera e), le parole:  «dirigere,  amministrare  e
svolgere i lavori negli  arsenali  e  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»; 
        t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n.
81» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  ed  esercizio  delle
potesta' organizzative e  dei  poteri  di  vigilanza  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture  e
dei propri mezzi operativi»; 
        u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  143  (Comando  e  controllo  operativo  delle  Forze
aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea  esercita,  altresi',  le
funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con  le  operazioni  o
esercitazioni aeree  d'interesse  della  Forza  armata;  il  relativo
Comandante espleta la funzione di Comandante  operativo  delle  Forze
aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze
aeree interalleate. 
          2. Il  Comando  della  squadra  aerea  si  integra  con  il
relativo comando interalleato.»; 
        v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
  a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
  b) l'Accademia aeronautica; 
  c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
  d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
  e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
  f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»; 
        z) all'articolo 155,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14  maggio
2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per
la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»; 
        aa) all'articolo 165, comma 5,  le  parole:  «del  consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
        bb) all'articolo 181, comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «Il Servizio sanitario  militare,  di  seguito  denominato:
"Sanita' militare" provvede:»; 
        cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le  parole:  «alimenti  e
bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica
veterinaria, »; 
        dd) all'articolo 188, comma 1: 
          1) alla lettera a), le parole:  «Direzione  generale  della
sanita'  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «struttura
organizzativa della Sanita'  militare  costituita  nell'ambito  dello
Stato maggiore della difesa»; 
          2) la lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:«c)  gli
organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»; 
        ee) all'articolo 189: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni
Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»; 
          2) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha
sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in
appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da
espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di
laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero
di ogni altra struttura sanitaria militare.»; 
        ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a),  dopo  la  parola:
«conti» sono inserite le  seguenti:  «e  dagli  organi  di  giustizia
amministrativa »; 
        gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di
ciascuna  Forza  armata  sono  individuati   organi   direttivi   che
esercitano le attribuzioni in materia di: 
  a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
  b) organizzazione  e  coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi
svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
          2. L'autorita'  preposta  alla  direzione  del  settore  e'
nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o  dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
          3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1
sono istituite: 
  a) La commissione medica di seconda  istanza  di  cui  all'articolo
194; 
  b) Una commissione medica composta da: 
    1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
    2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato
al principio di ogni anno; 
    3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta
in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati
dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere
scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o
presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza
armata.»; 
        hh) all'articolo 194, i commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «1. La commissione medica interforze di seconda istanza  e'
composta: 
  a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata   di   cui
all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo
stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
  b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati
al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo
191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale
della commissione medica di prima istanza.»; 
        ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola:
«sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»; 
        ll)  all'articolo  196,  comma  2,  lettera  b),  la  parola:
«dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»; 
        mm) all'articolo 197: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del  personale
del Corpo militare e del personale volontario  per  il  soccorso,  la
Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma
restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture
clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate
allo scopo specifico.»; 
          2) al comma 3, le parole: «e  consente  inoltre  l'accesso,
nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo  anno  delle  scuole
delle infermiere professionali» sono soppresse; 
          3) il comma 5 e' abrogato; 
        nn) all'articolo  199,  comma  1,  le  parole:  «un  ospedale
militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie  di
cui all'articolo 195»; 
        oo) al titolo V, capo IV,  la  rubrica  della  sezione  I  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Personale   del   servizio   sanitario
militare»; 
        pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 208 (Categorie  di  personale).  -  1.  Il  personale
impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
  a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati   all'esercizio   delle
professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari
delle Forze armate; 
  b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto
sanitario; 
  c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari  di  truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
  d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale  assunto  o
convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
          2. L'attivita' sanitaria  e'  consentita  al  personale  in
possesso dei titoli per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e
alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal  Ministero  della
salute,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  213   per   i
soccorritori militari.»; 
        qq) all'articolo 209,  comma  3,  le  parole:  «la  Direzione
generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti:  «lo
Stato maggiore della difesa»; 
        rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal  seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non  sono
applicabili  le  norme  relative   alle   incompatibilita'   inerenti
l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le
limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il
servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di
infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  alla
riforma.»; 
        ss) al titolo V, capo IV, la  rubrica  della  sezione  II  e'
sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»; 
        tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  211  (Formazione  continua).  -  1.   Il   personale
sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli  obblighi
di formazione continua previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,».