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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-2-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240  del
2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  revisione
della disciplina del  trattamento  economico  dei  professori  e  dei
ricercatori universitari gia' in servizio e di  quelli  vincitori  di
concorsi indetti fino alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
medesima; 
  Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240  del  2010
che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina  della
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi,  anche  su  base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
legge medesima; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
e in particolare, l'articolo 1, comma 9; 
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 125; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 9; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
  Visto l'articolo  3  del  decreto-legge  11  gennaio  1985,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; 
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare,  l'articolo
8; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli  articoli  36,
38 e 39; 
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni  riunite
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente  in  data
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la revisione del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di coloro i quali sono  risultati  vincitori  di  concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge  30  dicembre
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori  e  dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per professori e ricercatori universitari gia'  in  servizio,  i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della predetta legge; 
  b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di  entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  anche  in
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  della
predetta legge n. 240 del 2010 e  i  ricercatori  nominati  in  ruolo
all'esito  di  procedure  di  valutazione  comparativa  indette  fino
all'entrata in vigore della medesima legge; 
  c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del  2010,  i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge; 
  d)  per  professori  e  ricercatori  assunti  secondo   il   regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo  di  cui
alle lettere a) e b); 
  e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.". 
              Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10: 
              "1. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo, tenendo conto anche  delle
          disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  adotta  un  regolamento  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, per la  revisione  della  disciplina  del  trattamento
          economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari
          gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi  indetti
          fino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
          le seguenti norme regolatrici: 
              a)  trasformazione  della  progressione  biennale   per
          classi e scatti di stipendio in progressione triennale; 
              b) invarianza complessiva della progressione; 
              c) decorrenza della  trasformazione  dal  primo  scatto
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della presente legge." 
              "3. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Governo adotta un  regolamento  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, della progressione economica
          e dei relativi importi,  anche  su  base  premiale,  per  i
          professori e i ricercatori assunti ai sensi della  presente
          legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
              a) abolizione  del  periodo  di  straordinariato  e  di
          conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
          per i professori di seconda fascia; 
              b) eliminazione delle  procedure  di  ricostruzione  di
          carriera  e  conseguente  rivalutazione   del   trattamento
          iniziale; 
              c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori
          nominati secondo il regime previgente,  di  optare  per  il
          regime di cui al presente comma.". 
              L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  9,  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 
              "9.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una
          commissione,   nominata   dal    Consiglio    universitario
          nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
          al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
          e' proposta la chiamata. Il rettore, con  proprio  decreto,
          dispone  la  nomina  determinando  la  relativa  classe  di
          stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
          e di valutazioni di merito.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125,  della
          legge del 15 maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo" : 
              "125. I competenti organi dell'universita' degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica.". 
              L'articolo 5, comma 9,  della  legge  del  24  dicembre
          1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza  pubblica),
          recita: 
              "9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico ed economico dei professori  universitari  e  dei
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di stato giuridico, sono  attribuite  alle  universita'  di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'.". 
              L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413
          (Disposizioni urgenti in materia di  trattamento  economico
          dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad  essi
          equiparate,  nonche'  in  materia  di   pubblico   impiego)
          convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27  dicembre
          1989, n. 413, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
          trattamento economico dei dirigenti  dello  Stato  e  delle
          categorie  ad  essi  equiparate,  nonche'  in  materia   di
          pubblico impiego) reca: 
              "Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti
          civili  e  militari  dello  Stato  ed  alle  categorie   di
          personale ad essi equiparate, ai dipendenti che  godono  di
          trattamenti  commisurati  o   rapportati   a   quelli   dei
          dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
          l'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          17 settembre 1987, n. 494. 
              2. Per le categorie di personale di cui al comma 1,  ad
          eccezione del personale di magistratura,  le  misure  degli
          stipendi iniziali annui lordi, in  attesa  dell'entrata  in
          vigore della legge di riordino  della  dirigenza  pubblica,
          sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1°  marzo
          1989. Il predetto incremento si applica ai professori e  ai
          ricercatori universitari e al personale ad essi  equiparato
          a decorrere dal 1° gennaio 1990. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  le  parole:  «90  per  cento»  di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986,
          n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          1986, n.  78,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «92  per
          cento». 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, al personale  di
          magistratura ai dirigenti dello Stato e alle  categorie  di
          personale ad essi equi parate e  collegate  si  applica  in
          materia di trattamento di missione l'articolo 14  comma  1,
          della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              4-bis. Le misure massime di spesa per il  vitto  e  per
          l'alloggio  del  personale  di  cui  al  comma  4   saranno
          stabilite con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare, su proposta del Ministro del  tesoro,
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge
          di conversione del presente decreto. 
              4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale
          a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di
          cui al  comma  4-bis.  Gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          bilancio  degli   stati   di   previsione   delle   singole
          amministrazioni relativi al  trattamento  di  missione  non
          possono essere aumentati nel biennio  1991-1992  in  misura
          superiore al tasso  d'inflazione  programmato  in  sede  di
          Relazione previsionale e programmatica. 
              4-quater. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  4,
          commi  dal  1  a  8,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in  materia  di  congedo
          ordinario,  si  applicano,  con  gli   stessi   criteri   e
          modalita', anche ai  dirigenti  civili  dello  Stato  e  al
          personale ad essi collegato ed equiparato. 
              4-quinquies. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 15, secondo e  terzo  comma,  della  legge  30
          luglio 1973, n. 477 ,  e  all'articolo  10,  comma  6,  del
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.  417,  sono
          estese ai dirigenti civili dello Stato.". 
              L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio  1985,  n.  2
          (Adeguamento  provvisorio  del  trattamento  economico  dei
          dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e del personale  ad  essi  collegato)
          convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985,  n.  2,
          recante adeguamento provvisorio del  trattamento  economico
          dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo e del  personale  ad  essi  collegato)
          recita: 
              "Art.  3.  1.  Il   numero   massimo   di   prestazioni
          straordinarie remunerabili,  per  i  dirigenti  generali  e
          qualifiche  superiori,  e'  stabilito,  nell'ambito   degli
          stanziamenti autorizzati, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro. 
              2. Per il restante personale dirigenziale e per  quello
          delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e  di
          direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.
          748, nonche' per i destinatari delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 19, terzo comma, della L.  15  novembre  1973,  n.
          734, i limiti massimi individuali di prestazioni di  lavoro
          straordinario sono fissati,  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,  nell'ambito
          degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 
              3. Ai professori universitari di ruolo che  optino  per
          il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza  dal  1°
          luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art.  39  del
          D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i
          commi terzultimo ed ultimo. Con la  stessa  decorrenza,  le
          misure forfettarie lorde  dell'assegno  aggiuntivo  fissate
          nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il
          coefficiente 2,5. 
              4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17
          aprile 1984, n. 79.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  17
          aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento
          economico dei dirigenti dell'Amministrazione  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo,  e  del  personale  ad  esso
          collegato.  Adeguamento  del  trattamento   economico   dei
          professori universitari a tempo pieno all'ultima classe  di
          stipendio): 
              "Art. 8. Per il professore  universitario  appartenente
          alla fascia degli  ordinari  che  opta  per  il  regime  di
          impegno a tempo pieno la progressione  economica,  dopo  il
          conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa
          in conformita' a quanto previsto per il dirigente  generale
          dello Stato,  livello  di  funzione  A,  dal  quarto  comma
          dell'articolo 1 del decreto-legge  27  settembre  1982,  n.
          681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre
          1982, n. 869, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Ai  fini  della  predetta  progressione  si  considera   lo
          stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale  dal
          secondo  comma  del  citato   articolo   1   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              La  misura  dello  stipendio  spettante  al  professore
          universitario a tempo  pieno  di  cui  al  primo  comma  e'
          calcolata sulla base degli anni di servizio prestati  nella
          classe di stipendio finale. 
              In sede di prima attuazione  della  presente  legge,  i
          miglioramenti  economici  derivanti  dall'applicazione  dei
          precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche al professore universitario appartenente alla seconda
          fascia, allorche' raggiunga l'ultima classe di stipendio  e
          abbia optato per il regime a tempo  pieno,  con  i  criteri
          contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . 
              Restano ferme le vigenti disposizioni che  disciplinano
          la progressione economica dei professori all'ultima  classe
          di stipendio che optano per il regime a tempo definito. 
              Fino al raggiungimento dell'ultima classe di  stipendio
          ai professori universitari compete  lo  stipendio  previsto
          dall'articolo  36  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382  ,  secondo  il  rapporto
          percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale
          del dirigente generale di livello A dello Stato, cosi' come
          modificato   dall'articolo   1,    secondo    comma,    del
          decreto-legge 27 settembre 1982, n.  681,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 20  novembre  1982,  n.  869,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              In caso di passaggio dal  regime  di  impegno  a  tempo
          pieno  a  quello  definito,  al  professore   universitario
          compete il differenziato trattamento economico previsto per
          quest'ultimo regime in relazione alla  relativa  anzianita'
          di servizio e non si fa luogo  ne'  al  mantenimento  della
          retribuzione in godimento ne' all'attribuzione  di  assegno
          ad personam. ". 
              L'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7 (Disposizioni urgenti  per  l'universita'  e  la
          ricerca, per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  per  il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005,
          n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31
          gennaio  2005,  n.  7,  recante  disposizioni  urgenti  per
          l'universita' e la ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici  dipendenti,
          nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
          di bollo e tasse di concessione.  Sanatoria  degli  effetti
          dell'articolo 4, comma 1, del D.L.  29  novembre  2004,  n.
          280), recita: 
              "2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino  al
          giudizio  di  conferma,  il   trattamento   economico   dei
          ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di  quello
          previsto per il professore universitario di seconda  fascia
          a tempo pieno di pari anzianita'. ". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
              Il predetto articolo 12  del  decreto-legge  1  ottobre
          1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti per  l'universita'),
          recita: 
              "Art. 12.Trattamento economico  del  personale  docente
          universitario. 
              Al personale insegnante delle universita'  ed  istituti
          d'istruzione  universitaria  di  ruolo,   fuori   ruolo   e
          incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  provvedimento,  un  assegno  annuo
          pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
          con esclusione di  ogni  effetto  sugli  aumenti  periodici
          dello  stipendio  e  sulla  tredicesima  mensilita',  nella
          misura di cui alla tabella allegata. 
              Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
          scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n.  16,
          e successive modificazioni. 
              L'assegno di cui al primo comma puo'  essere  percepito
          in base ad un solo titolo e non  e'  cumulabile  con  altri
          assegni o indennita' di analoga natura ne' con  trattamenti
          economici onnicomprensivi. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
          che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per  la
          durata  dell'opzione,  e'   attribuita   in   aggiunta   al
          trattamento economico previsto dal precedente art. 36,  per
          dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo  pari  al
          70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per  i
          professori di ruolo appartenenti alla  prima  fascia  nelle
          corrispondenti classi di stipendio. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla prima  e  alla
          seconda fascia che optino per il regime di impegno a  tempo
          definito,  le  indennita'  previste  ai  precedenti   commi
          rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
          di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. 
              Le indennita' di  cui  ai  precedenti  commi  non  sono
          pensionabili, sono subordinate  alla  corresponsione  dello
          stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
          e per lo stesso periodo di tempo. 
              Le  indennita'  previste  dai  precedenti  commi   sono
          riassorbibili con i  futuri  miglioramenti  economici  fino
          alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
          appartenenti alle due fasce che optino  per  il  regime  di
          impegno a tempo pieno e  fino  alla  concorrenza  del  loro
          intero ammontare nei confronti dei  professori  che  optino
          per il regime di impegno a tempo definito. 
              Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  su
          conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
          professori  ordinari,  straordinari  ed  associati  possono
          dirigere un istituto, laboratorio o  centro  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
          carattere nazionale. 
              L'incarico non puo' avere durata superiore a 5  anni  e
          non e' immediatamente rinnovabile. 
              Lo stanziamento di lire cento  milioni  iscritto  nello
          stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero   della
          pubblica istruzione, ai sensi  dell'art.  24  della  L.  24
          febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di  incarichi  di
          lettore di lingua e di lingua  e  letteratura  straniera  a
          cittadini stranieri, in  esecuzione  di  accordi  culturali
          debitamente ratificati, e' elevato a  lire  300  milioni  a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1973. 
              I  rettori  comunicano,   all'inizio   di   ogni   anno
          accademico, l'elenco degli incarichi di nuova  attribuzione
          alle competenti direzioni provinciali del Tesoro  che  sono
          autorizzate  ad  aprire  una   partita   di   spesa   fissa
          provvisoria in attesa della registrazione  da  parte  degli
          organi di controllo.". 
              La  legge  27  maggio  1959,  n.   324   (Miglioramenti
          economici  al  personale  statale  in   attivita'   ed   in
          quiescenza), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno  1959,
          n. 132. 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si
          veda nelle note alle premesse. 
              La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme   per   il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
          155. 
              Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6,
          e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 18. Chiamata dei professori 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  sul  sito
          dell'ateneo  e  su  quelli  del  Ministero  e   dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per  il  settore  concorsuale  e  per  le
          funzioni oggetto  del  procedimento,  ovvero  per  funzioni
          superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni
          superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di
          prima e di seconda fascia possono  partecipare  altresi'  i
          professori, rispettivamente, di prima e di  seconda  fascia
          gia' in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente  impegnati
          all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
          universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
          del  bando,  sulla  base  di  tabelle  di   corrispondenza,
          aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
          CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di  cui
          al presente articolo, non possono  partecipare  coloro  che
          abbiano un grado di  parentela  o  di  affinita',  fino  al
          quarto grado compreso, con un  professore  appartenente  al
          dipartimento o alla  struttura  che  effettua  la  chiamata
          ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale   o   un
          componente del consiglio  di  amministrazione  dell'ateneo;
          (14) 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui alla'rticolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori
          e i ricercatori  titolari  del  secondo  contratto  di  cui
          all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata  almeno  pari  a
          quella del contratto per i ricercatori. 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e) al personale tecnico-amministrativo  in  servizio  a
          tempo  indeterminato  presso  le  universita'  purche'   in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di   studio   o   di   ricerca   banditi   da   tali
          amministrazioni, enti o  imprese,  purche'  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              "Art. 24. Ricercatori a tempo determinato 
              (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del  sesto  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare  le  risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5." 
              "Art. 29. Norme transitorie e finali 
              (Omissis). 
              4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i  ruoli
          di professore associato e ordinario possono comunque essere
          destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
          n.  210,  fino   al   termine   del   periodo   di   durata
          dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo  1,  comma  6,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e  nel
          caso di idoneita' conseguita all'esito delle  procedure  di
          valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo
          4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno  2008,  n.  97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,
          n. 129, nei novanta giorni successivi  alla  deliberazione,
          da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler
          effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina
          e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza  dei  quali
          quest'ultimo puo' essere  chiamato  da  altre  universita',
          ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la
          possibilita' di ripetere la chiamata.".