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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 14

(Modalità dei dirigenti).
1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.
2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città, al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.