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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti. (11G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-10-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Acquisito il parere della Corte dei conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
  1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2  le  parole:  «Il  controllo  di
legittimita' sugli atti e» sono soppresse. 
  2. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 le  parole:  «Per  il  controllo  di  legittimita'
nonche'» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis. In attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono
esercitati  rispettivamente  dalla  Provincia  di  Trento   e   dalla
Provincia di Bolzano i  controlli,  anche  di  natura  collaborativa,
funzionali  all'attivita'  di  vigilanza  sul  raggiungimento   degli
obiettivi di finanza pubblica e il controllo  successivo  sulla  sana
gestione relativi agli enti locali e  agli  altri  enti  e  organismi
individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli  e'  data
notizia alla competente sezione della Corte dei conti. 
  3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori  forme
di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti  ai  fini  della
regolare  gestione  finanziaria  e   dell'efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita'
pubblica anche per conto degli enti locali, singoli  o  associati,  e
degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.». 
  3. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di
Trento e di Bolzano  sono  parificati  dalle  Sezioni  riunite  nella
Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto  dalle  Sezioni
di controllo delle Province  di  Trento  e  di  Bolzano  in  adunanza
congiunta.   Le   Sezioni    riunite    regionali    si    riuniscono
alternativamente a Trento ed a Bolzano  seguendo  l'alternanza  delle
adunanze del Consiglio Regionale.». 
  4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. Le Sezioni di controllo possono  essere  integrate  con  un
componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di
Trento e da quello della Provincia di  Bolzano  con  oneri  a  carico
delle Province, in possesso dei requisiti e per  la  durata  previsti
dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n.  131;  la
nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con
le modalita' previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  unico  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.». 
  5. Sono abrogati gli articoli 7 e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 305 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione  delle
          sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento  e  di
          Bolzano e per il personale ad esse addetto)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988. 
              - La legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              - Il parere della Corte dei conti, emesso dalle Sezioni
          riunite in sede consultiva nell'adunanza  del  1°  febbraio
          2011, e depositato in data 1° marzo 2011, e' stato reso  ai
          sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio  1939,
          n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739. 
              - Il testo del primo comma dell'art.  107,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e'
          il seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dei commi 1  e  2  dell'art.  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e'
          il seguente: 
              «Art. 2. - 1. Il controllo sulla gestione del  bilancio
          e del patrimonio della Regione Trentino-Alto Adige e  della
          provincia autonoma di Trento sono esercitati nella  sezione
          di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento. 
              2. Il controllo  sulla  gestione  del  bilancio  e  del
          bilancio  della  provincia   autonoma   di   Bolzano   sono
          esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti
          avente sede in Bolzano». 
              -  Il  testo  dell'art.  6  del  citato   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  305  del  1988,  e'   il
          seguente: 
              «Art. 6. - 1.  Per  il  controllo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio della regione  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' e per  il  funzionamento  delle  sezioni  di
          Trento e di Bolzano e dei  relativi  uffici  di  controllo,
          nonche' per l'esercizio delle funzioni  dei  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento si applicano, per  quanto
          non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato
          che  disciplinano  l'ordinamento,  le  attribuzioni  e   le
          procedure della Corte dei conti. 
              2. Le sezioni di controllo aventi sede  a  Trento  e  a
          Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri  di
          riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del
          patrimonio delle regioni e delle  province  autonome  e  ne
          danno comunicazione agli enti interessati. 
              3.   Il   controllo   sulla   gestione   concerne    il
          perseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di
          principio e  di  programma  regionali,  provinciali  ovvero
          statali, in quanto applicabili. 
              3-bis. In attuazione e per le finalita' di cui all'art.
          79 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972,  n.  670,  sono  esercitati   rispettivamente   dalla
          Provincia  di  Trento  e  dalla  Provincia  di  Bolzano   i
          controlli,  anche  di  natura   collaborativa,   funzionali
          all'attivita'  di  vigilanza   sul   raggiungimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica  e  il  controllo  successivo
          sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli  altri
          enti e organismi individuati dall'art.  79,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del  1972;
          degli esiti dei controlli e' data notizia  alla  competente
          sezione della Corte dei conti. 
              3-ter. La Regione  e  le  Province  possono  richiedere
          ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della  Corte
          dei conti ai fini della  regolare  gestione  finanziaria  e
          dell'efficienza ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,
          nonche' pareri in materia di  contabilita'  pubblica  anche
          per conto degli enti locali, singoli o associati,  e  degli
          altri enti e organismi individuati dall'art. 79,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n.  305  del  1988,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 10. - 1. Il rendiconto generale della  Regione  e
          quello  della  Provincia  di  Trento  e  di  Bolzano   sono
          parificati   dalle   Sezioni    riunite    nella    Regione
          Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni
          di controllo delle Province  di  Trento  e  di  Bolzano  in
          adunanza  congiunta.  Le  Sezioni  riunite   regionali   si
          riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano  seguendo
          l'alternanza delle adunate del Consiglio Regionale». 
              -  Il  testo  dell'art.  17  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  305  del  1988,  e'   il
          seguente: 
              «Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie  esigenze
          di funzionamento delle sezioni  della  Corte  dei  conti  e
          della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente
          della  Corte  stessa  puo'  provvedere  con  le  necessarie
          assegnazioni di magistrati,  preferibilmente  a  conoscenza
          della  lingua  tedesca.  Tali  assegnazioni   non   possono
          superare la durata di un anno. 
              1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate
          con un componente designato rispettivamente  dal  Consiglio
          della Provincia di Trento e da quello  della  Provincia  di
          Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso  dei
          requisiti e per  la  durata  previsti  dall'art.  7,  comma
          8-bis, della  legge  5  giugno  2003,  131;  la  nomina  e'
          effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con
          le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  1977,
          n. 385».