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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  19-8-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.
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1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso.
L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.
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((5))
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1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis.
))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata".