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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2023)
Testo in vigore dal:  4-11-1997
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Art. 38

((Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.))

I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.