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REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939, n. 273

Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. (039U0273)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1939)
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Testo in vigore dal:  25-2-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, approvati con i Regi decreti 26 giugno 1924-II n. 1054, e 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1930-VIII, n. 21;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta, necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.