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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244

Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2011
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 2-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del  Fondo  di
assistenza per il personale della pubblica sicurezza; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto l'articolo 26, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102; 
  Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992,  n.
417; 
  Ritenuto   necessario   procedere    al    riordino    dell'assetto
ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione
della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del
predetto ente; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative  del  personale
della Polizia di Stato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione di cui all'articolo 14,  comma  19,  della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione 29 ottobre 2010; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  per  la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di  Governo
e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Natura del Fondo 
 
  1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza
assume la denominazione di: «Fondo di  assistenza  per  il  personale
della Polizia di Stato». 
  2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto  pubblico,
con  sede  in  Roma,  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'interno. 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta l'art. 26,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli  enti
          confermati  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          oggetto di regolamenti di riordino  di  enti  ed  organismi
          pubblici statali, di cui al comma  634  dell'art.  2  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il  termine  di  cui  al
          secondo  periodo  si  intende   comunque   rispettato   con
          l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
          schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
          pubblici non economici di cui  al  secondo  periodo  i  cui
          regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
          il 31  ottobre  2009,  non  siano  stati  adottati  in  via
          definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con  esclusione  di
          quelli  che  formano   oggetto   di   apposite   previsioni
          legislative di riordino entrate in vigore nel  corso  della
          XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni  i  Ministri
          vigilanti  comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  le  parole:  «Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
          dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
                b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
                c) le parole: «termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
              5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre  2007,
          n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa». 
              6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
          comma 724,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta   l'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione conferisce al Presidente della  Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
              - La legge 12 novembre 1964, n. 1279 reca:  Istituzione
          del Fondo  di  assistenza  per  il  personale  di  pubblica
          sicurezza. 
              -  La  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  reca:  Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              « 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  634,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.» 
              - Per il  testo  dell'art.  26,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini  previsti
          da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  finanziarie
          urgenti): 
              «Art. 4 (Taglia-enti). - 1. All'alinea  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le
          parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle  seguenti:
          «30 giugno 2009». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2  e  6,  del
          decreto legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «2. All'art. 2, comma  634,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «30  giugno  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31  ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione»   fino   a   «Ministri   interessati»   sono
          sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.» 
              «6. All'art. 2, comma  634,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 sono aggiunte  le  seguenti  lettere:  "h)  la
          riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali  esistenti
          presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici
          del  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  ed   il
          contenimento delle spese  relative  alla  logistica  ed  al
          funzionamento   i)   la   riduzione    da    parte    delle
          amministrazioni vigilanti  del  numero  dei  propri  uffici
          dirigenziali con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
          organiche del personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale
          nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed  il
          funzionamento".». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   10-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e  di
          «taglia-leggi»). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in   materia   di
          procedimento «taglia-enti», si  interpreta  nel  senso  che
          l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
          gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
          o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti  gia'
          espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
          di  quelli  comunque  non  inclusi  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              2. All'art. 26, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   in   materia   di   procedimento
          «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          «Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
                b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di  cui  al
          secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
          via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura». 
              3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, in materia di semplificazione  della  legislazione,
          il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
          «Trascorso il termine, eventualmente prorogato,  senza  che
          la  Commissione  abbia  espresso  il  parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque  emanati.  Nel  computo
          dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
          estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.» 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art.
          11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio  2003,  n.  97,  reca:  "Regolamento   concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          1992, n. 417 reca: "Regolamento  di  amministrazione  e  di
          contabilita'    dell'Amministrazione     della     pubblica
          sicurezza". 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».