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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  8-11-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché l'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale può contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;
Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si è espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1

Disposizioni generali
1. I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilità speciale, curano il coordinamento e l'unità di indirizzo amministrativo-contabile delle attività dei vari uffici di amministrazione e contabilità degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I questori sovrintendono all'attività amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.