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LEGGE 12 novembre 1964, n. 1279

Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.
Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.