stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonchè di trasferimenti erariali ai comuni. (09G0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2009.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-11-2009 al: 23-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento del versamento di acconti d'imposta
1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.
4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, è versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.
Note all'art. 1: