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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonchè di trasferimenti erariali ai comuni. (09G0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2009.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2010)
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Testo in vigore dal: 24-11-2009
al: 23-1-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni   relative  al  differimento  del  versamento  di  parte
dell'acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'
altre  disposizioni  urgenti  in materia di trasferimenti erariali ai
comuni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

          Differimento del versamento di acconti d'imposta

  1.   Il   versamento   di   venti  punti  percentuali  dell'acconto
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta  2009  e'  differito,  nei limiti di quanto dovuto a saldo,
alla  data  di  versamento,  per  il medesimo periodo di imposta, del
saldo  di  cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto   hanno  gia'  provveduto  al  pagamento  dell'acconto  senza
avvalersi  del  differimento  di  cui  al  comma 1 compete un credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Per  i  soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i
sostituti   d'imposta   trattengono   l'acconto,  tenendo  conto  del
differimento previsto dal comma 1.
  4.   I   sostituti   d'imposta  che  non  hanno  tenuto  conto  del
differimento  di  cui  al  comma  1  restituiscono  le maggiori somme
trattenute  nell'ambito  della  retribuzione del mese di dicembre. Le
somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445.
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
3.716  milioni  di  euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte
delle  entrate  derivanti  dall'articolo  13-bis del decreto-legge 1°
luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2009,  n.  102,  e successive modificazioni, che a tale fine,
dalla  contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis,  e'  versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio
dello   Stato.   La   dotazione   del  Fondo  previsto  dall'articolo
7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716  milioni di euro, cui si
provvede   mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno
medesimo, derivanti dai commi precedenti.
          Note all'art. 1: