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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 136

Regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA), ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (09G0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-10-2009 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che inserisce il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'organizzazione del Ministero della difesa e demanda a un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'organizzazione della struttura, ricollegando all'entrata in vigore del regolamento la contestuale abrogazione del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente erezione in ente morale del Circolo stesso e approvazione del relativo statuto;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente, modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, il quale, tra l'altro, pone l'ente stesso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e ne conferisce la presidenza onoraria e l'esercizio dell'alta autorità al Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 che riconosce allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, compresa l'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia e ai loro familiari da enti e organismi appositamente costituiti;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, nella parte concernente l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, nonché di oblazioni e simili, fatte a scopo determinato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi e in particolare gli articoli 10, comma 1 e 74, comma 1, nei quali sono contenute, rispettivamente, le disposizioni relative alla deducibilità dei contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelle che escludono gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotate di personalità giuridica, dal novero dei soggetti passivi d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento di
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
concernente il regolamento per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visti l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 novembre 2008 e 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "capo della gestione finanziaria", l'agente che espleta le attività di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) "capo della gestione patrimoniale", l'agente che svolge le attività connesse alla gestione dei materiali;
c) "capo del servizio amministrativo", il responsabile dell'attività gestionale del Circolo;
d) "centro di costo", l'unità organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
e) "Circolo", il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;
f) "codice dei contratti pubblici", il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
g) "costo", la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;
h) "direttore", l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività del Circolo sulla base del programma di attività;
i) "entrata finanziaria", l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
l) "gestione erariale", il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonché la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;
m) "gestione ordinaria", la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
n) "istituto", l'istituto di credito o la Società poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;
o) "programma di attività", il programma di massima delle attività che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;
p) "RAD", il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
q) "ricavo o provento", la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;
r) "risultato di amministrazione", la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato è considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
s) "spesa", l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;
t) "uscita finanziaria", la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restono invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15 (supplemento ordinario), è il seguente:
«Art. 32 (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate). - 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1935, n. 11.
- Il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040 (Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1936, n. 138.
- Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108 (Approvazione dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1939, n. 186.
- Il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900 (Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1946, n. 50.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1948, n. 127.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838 (Modificazione all'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1952, n. 154.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1964, n. 189.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1973, n. 122.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in Roma), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679 (Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1955, n. 187.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234 (supplemento ordinario). In particolare l'art. 24, in materia di competenze amministrative dello Stato, al n. 3 prevede, tra l'altro, quelle inerenti: «Gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233. In particolare, l'art. 5, comma 4, stabilisce che: «È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 (supplemento ordinario).
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230 (supplemento ordinario).
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136 (supplemento ordinario).
- Il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195 (supplemento ordinario).
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario).
- Il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 (supplemento ordinario), è il seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il «codice dei contratti pubblici», emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano le note alle premesse.
- Per il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD), si vedano le note alle premesse.