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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 136

Regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA), ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (09G0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 10-10-2009
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  32,  della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, che
inserisce   il   Circolo   ufficiali   delle  Forze  armate  d'Italia
nell'organizzazione  del  Ministero  della  difesa  e  demanda  a  un
regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  n.  400  del  1988,  la  definizione dell'organizzazione della
struttura,  ricollegando  all'entrata  in  vigore  del regolamento la
contestuale  abrogazione  del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111,
concernente erezione in ente morale del Circolo stesso e approvazione
del relativo statuto;
  Visti  i  regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n.
1108,  il  decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, nonche' i
decreti  del  Presidente  della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, 27
ottobre  1951,  n. 1838, 18 maggio 1964, n. 628, 16 febbraio 1973, n.
183  e  7 ottobre 1977, n. 895, concernenti successive sostituzioni e
abrogazioni, ovvero modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali
delle Forze armate d'Italia;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  concernente  nuove  disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni,  recante  il  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n.
679,  concernente,  modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali
delle  Forze  armate  d'Italia,  il  quale,  tra l'altro, pone l'ente
stesso  sotto  l'alto  patronato del Presidente della Repubblica e ne
conferisce  la  presidenza onoraria e l'esercizio dell'alta autorita'
al Ministro della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  e  successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 che
riconosce  allo  Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti gli
interventi  di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze
armate dello Stato, compresa l'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi
di  polizia  e  ai  loro  familiari da enti e organismi appositamente
costituiti;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e, in particolare, l'articolo
5,  comma  4,  nella  parte  concernente  l'eccezione  al  divieto di
assegnazione  di  proventi  e quote di proventi riscossi per conto di
enti, nonche' di oblazioni e simili, fatte a scopo determinato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  e  successive  modificazioni,  recante il testo unico delle
imposte  sui  redditi e in particolare gli articoli 10, comma 1 e 74,
comma  1,  nei quali sono contenute, rispettivamente, le disposizioni
relative  alla deducibilita' dei contributi versati in ottemperanza a
disposizioni  di  legge  e  quelle  che  escludono  gli  organi  e le
amministrazioni   dello   Stato,  anche  se  dotate  di  personalita'
giuridica, dal novero dei soggetti passivi d'imposta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n.
545,   e   successive  modificazioni,  concernente  approvazione  del
regolamento  di  disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
concernente  disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei
conti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, concernente regolamento di
  semplificazione   e   accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e
  contabili;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701,
concernente  il  regolamento per la graduale introduzione della carta
di   credito,   quale   sistema   di   pagamento   nell'ambito  delle
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 1, comma 50, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni,  concernente  individuazione delle unita' previsionali
di  base  del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
  Visti  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa, e il relativo regolamento
di  attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1999, n. 556;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,   e   successive   modificazioni,   concernente  regolamento  di
semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n.  167,  recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
  Visti  l'articolo  1,  comma  404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e l'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto   2008,   n.  133,  in  materia  di  revisione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 novembre 2008
e 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                     Definizioni e denominazioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  "capo  della  gestione  finanziaria",  l'agente che espleta le
attivita'  di  predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e
che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
   b)  "capo  della  gestione  patrimoniale",  l'agente che svolge le
attivita' connesse alla gestione dei materiali;
   c)   "capo   del   servizio   amministrativo",   il   responsabile
dell'attivita' gestionale del Circolo;
   d)  "centro di costo", l'unita' organizzativa cui vengono imputati
i   costi  diretti  e  indiretti  al  fine  di  conoscerne  il  costo
complessivo;
   e) "Circolo", il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;
   f)  "codice  dei  contratti  pubblici",  il  codice  dei contratti
pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto
legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e successive modificazioni, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
   g)  "costo",  la  causa  economica dell'uscita finanziaria diretta
all'acquisizione  di  beni  o  servizi  che  incide negativamente sul
patrimonio del Circolo;
   h)  "direttore",  l'organo  con  funzione di comandante dell'ente,
competente   a   decidere   anche   in   ordine  all'indirizzo,  alla
pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla
base del programma di attivita';
   i)  "entrata  finanziaria",  l'aumento  di  valori numerari certi,
assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero  la  diminuzione  di  valori
numerari assimilati e presunti passivi;
   l)   "gestione   erariale",  il  complesso  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  della difesa dedicate al
funzionamento      del      Circolo,      nonche'     la     gestione
amministrativo-contabile  dei  beni  e  delle  assegnazioni  di fondi
nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio dello stesso
Dicastero;
   m)  "gestione  ordinaria", la gestione economico-finanziaria delle
risorse  diverse  da  quelle  costituite  dalle assegnazioni disposte
nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio del Ministero
della difesa;
   n)  "istituto", l'istituto di credito o la Societa' poste italiane
s.p.a.  che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede
a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;
   o)  "programma  di  attivita'",  il  programma  di  massima  delle
attivita'  che  si  svolgono  nel  corso  dell'esercizio successivo a
quello  di  riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate
dal Consiglio di amministrazione;
   p)  "RAD",  il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli  organismi  della Difesa, emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
   q)   "ricavo   o   provento",   la  causa  economica  dell'entrata
finanziaria  derivante  dallo  scambio  di  beni o servizi che incide
positivamente sul patrimonio del Circolo;
   r) "risultato di amministrazione", la somma algebrica tra l'attivo
o  il  deficit  di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il
saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e'
considerato,  rispettivamente,  di  avanzo,  disavanzo  o pareggio di
amministrazione;
   s)   "spesa",   l'aspetto   economico   di  un'uscita  finanziaria
consistente nell'impiego di risorse finanziarie;
   t)  "uscita finanziaria", la diminuzione di valori numerari certi,
assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero l'aumento di valori numerari
assimilati e presunti passivi.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restono invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214 (supplemento ordinario), e' il seguente:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
             - Il testo dell'art. 32, della legge 16 gennaio 2003, n.
          3   (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 20
          gennaio   2003,   n.  15  (supplemento  ordinario),  e'  il
          seguente:
             «Art.  32 (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
          del  Circolo ufficiali delle Forze armate). - 1. Il Circolo
          ufficiali  delle  Forze  armate di Italia ha sede a Roma ed
          e',  a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici
          di organizzazione del Ministero della difesa.
             2.  Con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia     e     delle    finanze,    si    provvede
          all'organizzazione  del  Circolo di cui al comma 1. Ad esso
          e'  destinato personale militare e civile nell'ambito delle
          dotazioni  organiche  del  Ministero  della  difesa. Per il
          funzionamento  sono  utilizzate  le risorse derivanti dalle
          quote    obbligatoriamente    versate   mensilmente   dagli
          ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente
          dal  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  nonche'  gli  eventuali
          contributi  finanziari  e strumentali forniti dal Ministero
          della  difesa  nell'ambito  degli  stanziamenti ordinari di
          bilancio.
             3.  Dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma  2  e'  abrogato il regio decreto 18 ottobre
          1934, n. 2111.
             4.  Le  attivita'  sociali e di rappresentanza espletate
          dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono
          considerate commerciali ai sensi dell'art. 4, quinto comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.
             5.  All'onere  derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2002,  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero della difesa.».
             - Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in
          ente  morale  del  Circolo  ufficiali  delle  Forze  armate
          d'Italia,   e   approvazione   del  relativo  statuto),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1935, n. 11.
             - Il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040 (Approvazione
          dello  statuto  organico  del Circolo ufficiali delle Forze
          armate d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          giugno 1936, n. 138.
             - Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108 (Approvazione
          dello  statuto  organico  del Circolo ufficiali delle Forze
          armate d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          agosto 1939, n. 186.
             -  Il  decreto  luogotenenziale  2 novembre 1945, n. 900
          (Nuovo  statuto  del  Circolo  ufficiali delle Forze armate
          d'Italia),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          febbraio 1946, n. 50.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
          1948,  n.  580  (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello
          statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1948, n.
          127.
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
          1951,  n. 1838 (Modificazione all'art. 15 dello statuto del
          Circolo  ufficiali  delle  Forze armate d'Italia, approvato
          con  decreto  luogotenenziale  2 novembre 1945, n. 900), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1952, n. 154.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
          1964,  n.  628  (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello
          statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1964, n.
          189.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio
          1973,  n.  183  (Modificazioni  allo  statuto  del  Circolo
          ufficiali delle Forze armate d'Italia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1973, n. 122.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
          1977,  n.  895  (Modificazioni  allo  statuto  del  Circolo
          ufficiali   delle   Forze  armate  d'Italia  in  Roma),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1977, n.
          338.
             -  Il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440 (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato)  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
             -  Il  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale   dello   Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1955,  n.  679  (Modificazioni  allo  statuto  del  Circolo
          ufficiali delle Forze armate d'Italia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1955, n. 187.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616  (Attuazione  della delega di cui all'art. 1
          della  legge  22  luglio 1975, n. 382), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  agosto  1977,  n. 234 (supplemento
          ordinario).   In  particolare  l'art.  24,  in  materia  di
          competenze amministrative dello Stato, al n. 3 prevede, tra
          l'altro,  quelle  inerenti:  «Gli  interventi di protezione
          sociale  prestati  ad  appartenenti alle Forze armate dello
          Stato,  all'Arma  dei  carabinieri,  agli  altri  Corpi  di
          polizia  ed  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e ai
          loro   familiari,   da   enti  ed  organismi  appositamente
          istituiti.».
             -  La  legge  5  agosto  1978, n. 468 (Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233. In particolare, l'art. 5, comma 4, stabilisce
          che:  «E'  vietata  altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento  per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
          e  le  quote  di  proventi  riscossi  per conto di enti, le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui  redditi),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 1986, n. 302 (supplemento ordinario).
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
             -  Il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
          n. 230 (supplemento ordinario).
             -  La  legge  14  gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,   n.   367  (Regolamento  recante  semplificazione  e
          accelerazione  delle  procedure  di  spesa e contabili), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136
          (supplemento ordinario).
             -  Il  decreto  ministeriale  9  dicembre  1996,  n. 701
          (Regolamento  recante  norme  per  la graduale introduzione
          della   carta  di  credito,  quale  sistema  di  pagamento,
          nell'ambito  delle amministrazioni pubbliche, in attuazione
          dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
             -   Il   decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195 (supplemento ordinario).
             -  La  legge  18  febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del
          Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
          Forze  armate  e  dell'Amministrazione  della  difesa),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 1997, n.
          45.
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
          legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
          dei   vertici   militari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
          42 (supplemento ordinario).
             -  Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,   n.   384   (Regolamento   di   semplificazione  dei
          procedimenti  di  spese  in  economia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
             -  Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100 (supplemento ordinario).
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
          2006,  n.  167  (Regolamento  per  l'amministrazione  e  la
          contabilita'   degli   organismi   della  Difesa,  a  norma
          dell'art.  7,  comma  1,  della  legge 14 novembre 2000, n.
          331),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 maggio
          2006, n. 107 (supplemento ordinario).
             -  Il  testo  del  comma  404 dell'art. 1 della legge 27
          dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2007),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre  2006,  n.  299  (supplemento  ordinario),  e'  il
          seguente:
             «404.   Al   fine   di   razionalizzare   e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile  2007,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
              a)   alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
              b)  alla  gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
              c)  alla  rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
              d)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  con funzioni
          ispettive e di controllo;
              e)   alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
              f)  alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
          assicurare  che  il  personale  utilizzato  per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali,   provveditorati   e   contabilita')  non  ecceda
          comunque    il   15   per   cento   delle   risorse   umane
          complessivamente   utilizzate   da   ogni  amministrazione,
          mediante  processi  di  riorganizzazione  e di formazione e
          riconversione  del personale addetto alle predette funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8  per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
          predetto;
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli  3,  4  e  6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.».
             -  Il  testo  dell'art.  74  del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
             «1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  e successive modificazioni e integrazioni,
          gli  enti  pubblici  non  economici,  gli  enti di ricerca,
          nonche'  gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle  procedure  previste  dall'art. 1, comma 404, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,  nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
          1,  comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,   avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri  esistenti
          anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2  milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          armate  e  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  «codice dei contratti pubblici», emanato con
          decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, si vedano le
          note alle premesse.
             -   Per   il  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
          contabilita'  degli  organismi della Difesa, emanato con il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
          n. 167 (RAD), si vedano le note alle premesse.