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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-10-2008 al: 22-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al "grande evento" della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.
11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.