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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 23-10-2008
al: 22-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il  riequilibrio  dei  rapporti  contrattuali  tra
stazioni  appaltanti  e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei
rilevanti  aumenti  dei  costi di alcuni materiali da costruzione, al
fine   di   evitare  il  blocco  della  realizzazione  di  importanti
infrastrutture  per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche
di ordine occupazionale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  di  natura patrimoniale e finanziaria, entro i
limiti  posti  dalla  normativa  comunitaria  in  materia di aiuti di
Stato,  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo  economico con
specifico  riguardo al mantenimento dei livelli di competitivita' nei
settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale;
  Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  la  realizzazione  di  opere  connesse  al "grande
evento"  della  Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli
adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
          Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  repentini dei prezzi di alcuni
materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti rileva entro il 31
gennaio  2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base
annuale,  in  aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento,
relative   all'anno   2008,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi.
  2.  Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 8, 9 e 10.
  3.  La  compensazione  e'  determinata applicando la percentuale di
variazione  che  eccede  l'otto  per  cento  al  prezzo  dei  singoli
materiali   da  costruzione  di  cui  al  comma  1,  impiegati  nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
  4.  Per  variazioni  in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta  alla  stazione  appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per  variazioni  in  diminuzione,  la  procedura e' avviata d'ufficio
dalla  stazione  appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5.  Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e  4  non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia
accertato,  rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'appaltatore.
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  da  2  a 5 non si applicano per i
materiali  da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo
133,  comma  1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
  7.  Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei
singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu' significativi,
precedenti  all'anno  2008,  gia'  rilevate  dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni, continua ad
applicarsi  la  disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e
5.
  8.  Alle  compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le   modalita'  indicate  all'articolo  133,  comma  7,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  9.  In  caso  di  insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni  in  aumento  sono  riconosciute  dalle amministrazioni
aggiudicatrici  nei  limiti  della  rimodulazione  dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.   A   tale   fine  le  amministrazioni  aggiudicatrici
provvedono  ad  aggiornare  gli  elenchi  annuali  a  decorrere dalla
programmazione triennale 2009-2011.
  10.  Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti  di  cui  all'articolo  142,  comma  4,  del  citato decreto
legislativo  n.  163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli  stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi
8  e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di cui al comma
11.
  11.  Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
Fondo  per  l'adeguamento  prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro  per  l'anno  2009.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree  sottoutilizzate,  per  un  importo  di  900 milioni di euro per
l'anno  2009,  al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica.  Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7  ottobre  2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini
di  sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono  stabilite  le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento
prezzi,  garantendo  la  parita'  di  accesso per la piccola, media e
grande  impresa  di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli
aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.