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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/2/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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  • Articoli
  • Titolo I

    PRINCIPI E DEFINIZIONI
  • 1
  • 2
  • Titolo II

    TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

    Capo I

    Regole generali
  • 3
  • 4
  • 5

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi

    Sezione I

    Norme generali
  • 6
  • 7

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale
  • 8
  • 9
  • 10

  • Esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della
    comunicazione e degli intermediari indipendenti
  • 11
  • 12
  • 13

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme
    emergenti e sulla piattaforma radiofonica
  • 14
  • 15

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
    internazionale
  • 16
  • 17

  • Tutela dei diritti audiovisivi
  • 18

  • Vigilanza e controllo
  • 19
  • 20

  • RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI
    AUDIOVISIVI
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Testo in vigore dal:  16-2-2008 al: 18-4-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengano forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 89/552/CE del Consiglio 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) è pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è pubblicata nella G.U.C.E. del 30 luglio 1997, n. L 202.
- La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102.
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253).
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300).
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24 e convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75).
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70).
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante: "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47).
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: "Testo unico della radiotelevisione", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. L 100.
- Il testo dell'art. 1, della legge 19 luglio 2007, n. 106, recante "Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2007, n. 171., è il seguente:
"Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;
f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.".

Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2007, n. 106 si vedano le note alle premesse.