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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/2/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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  • Articoli
  • Titolo I

    PRINCIPI E DEFINIZIONI
  • 1
  • 2
  • Titolo II

    TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

    Capo I

    Regole generali
  • 3
  • 4
  • 5

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi

    Sezione I

    Norme generali
  • 6
  • 7

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale
  • 8
  • 9
  • 10

  • Esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della
    comunicazione e degli intermediari indipendenti
  • 11
  • 12
  • 13

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme
    emergenti e sulla piattaforma radiofonica
  • 14
  • 15

  • Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
    internazionale
  • 16
  • 17

  • Tutela dei diritti audiovisivi
  • 18

  • Vigilanza e controllo
  • 19
  • 20

  • RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI
    AUDIOVISIVI
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Testo in vigore dal: 16-2-2008
al: 18-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto  1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
  Vista la legge 31 luglio 2005, n. 177;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle  direttive  2002/19/CE,  2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
  Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  giovanili  e le
attivita'  sportive  e  del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

                              Principi
  1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi
e   dei   criteri  sanciti  dalla  legge  19  luglio  2007,  n.  106,
disposizioni  volte  a  garantire  la  trasparenza e l'efficienza del
mercato  dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati,
coppe   e   tornei  professionistici  a  squadre  e  delle  correlate
manifestazioni  sportive,  organizzati  a  livello  nazionale,  ed  a
disciplinare  la  ripartizione delle risorse economiche e finanziarie
assicurate  dalla  commercializzazione in forma centralizzata di tali
diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti
partecipanti  alle  competizioni  e  da  destinare  una quota di tale
risorse a fini di mutualita'.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengano forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'atro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  direttiva 89/552/CE del Consiglio 3 ottobre 1989,
          relativa   al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri   concernenti  la  fornitura  di  servizi  di  media
          audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
              - La  direttiva  97/36/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  30 giugno  1997,  che modifica la direttiva
          89/552/CEE  del  Consiglio  relativa  al  coordinamento  di
          determinate   disposizioni   legislative,  regolamentari  e
          amministrative  degli  Stati membri concernenti l'esercizio
          delle  attivita'  televisive,  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          del 30 luglio 1997, n. L 202.
              - La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme
          in  materia  di  diffusione  radiofonica  e televisiva", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102.
              - Il  decreto-legge  27 agosto  1993,  n.  323  recante
          "Provvedimenti   urgenti  in  materia  radiotelevisiva"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
          convertito  dalla  legge  27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta
          Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253).
              - Il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, recante:
          "Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva  e  delle telecomunicazioni", e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   23 ottobre   1996,  n.  249,
          convertito  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300).
              - La   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   recante:
          "Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo",  e'  pubblicata nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              - Il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, recante:
          "Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   equilibrato
          dell'emittenza  televisiva  e per evitare la costituzione o
          il   mantenimento   di   posizioni  dominanti  nel  settore
          radiotelevisivo",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          30 gennaio  1999,  n.  24 e convertito dalla legge 29 marzo
          1999, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75).
              -  Il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n. 5, recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  il  differimento di termini in
          materia   di   trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e
          digitali,   nonche'   per   il   risanamento   di  impianti
          radiotelevisivi  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          24 gennaio  2001,  n. 19, e convertito dalla legge 20 marzo
          2001, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70).
              - Il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 352, recante:
          "Disposizioni  urgenti  concernenti  modalita'  e  tempi di
          definitiva  cessazione  del  regime transitorio della legge
          31 luglio  1997,  n.  249",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito dalla legge
          24 febbraio  2004,  n.  43  (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
          2004, n. 47).
              - Il   decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177,
          recante:   "Testo   unico   della   radiotelevisione",   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 7 settembre 2005, n.
          208, S.O.
              - Il   decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,
          recante:  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche",  e'
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
              - Le  direttive  2002/19/CE,  2002/20/CE,  2002/21/CE e
          2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sono
          pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n.
          L 100.
              - Il  testo dell'art. 1, della legge 19 luglio 2007, n.
          106,  recante  "Delega  al  Governo  per la revisione della
          disciplina  relativa  alla  titolarita'  ed  al mercato dei
          diritti   di   trasmissione,   comunicazione   e   messa  a
          disposizione  al  pubblico,  in  sede  radiotelevisiva e su
          altre  reti  di  comunicazione  elettronica,  degli  eventi
          sportivi  dei  campionati  e  dei tornei professionistici a
          squadre   e   delle   correlate   manifestazioni   sportive
          organizzate a livello nazionale", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 25 luglio 2007, n. 171., e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  Allo  scopo  di  garantire l'equilibrio
          competitivo  dei  soggetti  partecipanti  alle competizioni
          sportive  e di realizzare un sistema efficace e coerente di
          misure  idonee  a  stabilire e a garantire la trasparenza e
          l'efficienza  del  mercato  dei  diritti  di  trasmissione,
          comunicazione  e  messa a disposizione al pubblico, in sede
          radiotelevisiva   e   su   altre   reti   di  comunicazione
          elettronica,  degli  eventi  sportivi  dei campionati e dei
          tornei   professionistici   a  squadre  e  delle  correlate
          manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il
          Governo  e'  delegato ad adottare, su proposta del Ministro
          per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive e del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le
          politiche   europee   e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  sentite le competenti Commissioni parlamentari,
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge e in conformita' ai principi e
          criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' decreti
          legislativi   diretti   a  disciplinare  la  titolarita'  e
          l'esercizio  di  tali  diritti  e  il mercato degli stessi,
          nonche',  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno  dei  decreti  legislativi,  eventuali decreti
          legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati
          con  le  medesime procedure e gli stessi principi e criteri
          direttivi previsti dai commi 2 e 3.
              2.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti
          principi:
                a) riconoscimento      del      carattere     sociale
          dell'attivita'  sportiva,  quale strumento di miglioramento
          della  qualita'  della  vita  e quale mezzo di educazione e
          sviluppo sociale;
                b) riconoscimento  della  specificita'  del  fenomeno
          sportivo,   espressa   nella  dichiarazione  del  Consiglio
          europeo di Nizza del 2000;
                c) riconoscimento,   in  capo  al  soggetto  preposto
          all'organizzazione   della   competizione   sportiva  e  ai
          soggetti  partecipanti  alla  competizione  medesima, della
          contitolarita'   del  diritto  alla  utilizzazione  a  fini
          economici  della  competizione sportiva, limitatamente alla
          trasmissione,  comunicazione  e  messa  a  disposizione  al
          pubblico,  in  sede  radiotelevisiva  e  su  altre  reti di
          comunicazione  elettronica, degli eventi sportivi di cui al
          comma 1     nell'ambito     della    tutela    riconosciuta
          dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;
                d) riconoscimento  della  titolarita'  esclusiva  dei
          diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante
          alla competizione sportiva;
                e) conseguente     commercializzazione    in    forma
          centralizzata    da    parte    del    soggetto    preposto
          all'organizzazione  della  competizione sportiva di tutti i
          diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a
          garantire  la  libera  concorrenza  tra gli operatori della
          comunicazione  e la realizzazione di un sistema equilibrato
          dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e
          a  pagamento,  salvaguardando  le  esigenze  dell'emittenza
          locale,  nonche'  ad  agevolare  la  fruibilita'  di  detta
          offerta  all'utenza  legata  al  territorio,  attraverso la
          possibilita'  di  acquisire i diritti sui singoli eventi se
          rimasti  invenduti  ovvero  se  i medesimi eventi non siano
          stati trasmessi dai licenziatari primari;
                f) garanzia  del  diritto  di  cronaca  degli  eventi
          sportivi di cui al comma 1;
                g) equa  ripartizione,  tra  i  soggetti partecipanti
          alle  competizioni  sportive,  delle  risorse  economiche e
          finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti
          di  cui  al  comma 1,  in  modo  da assicurare l'equilibrio
          competitivo di tali soggetti;
                h) destinazione di una quota delle risorse economiche
          e  finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma
          centralizzata  dei  diritti  di  cui  al  comma 1 a fini di
          mutualita' generale del sistema;
                i) tutela  degli  utenti dei prodotti audiovisivi, in
          Italia  e  all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui
          al comma 1.
              3.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti
          criteri:
                a) disciplina   della  commercializzazione  in  forma
          centralizzata  dei  diritti  di  cui  al comma 1 in modo da
          consentire  al  solo  soggetto  preposto all'organizzazione
          della   competizione   sportiva   di  licenziare  in  forma
          centralizzata  tutti  i  diritti di cui al comma 1, sia con
          riferimento  alla  competizione  nel suo complesso, sia con
          riferimento  a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno
          parte,  accorpandoli  in  piu'  pacchetti,  e  ai  soggetti
          partecipanti   alle   competizioni   sportive  di  adottare
          autonome  iniziative  commerciali  relativamente ai diritti
          che  consentono  sfruttamenti  secondari  rispetto a quelli
          riservati  al  soggetto  preposto  all'organizzazione della
          competizione sportiva;
                b) disciplina   della  commercializzazione  in  forma
          centralizzata  dei  diritti  di  cui al comma 1 sul mercato
          nazionale  in  modo  da  garantire l'accesso, la parita' di
          trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti
          di  trasmissione,  senza discriminazione tra le piattaforme
          distributive,  con  particolare  riferimento agli operatori
          della  comunicazione  in  possesso  del  prescritto  titolo
          abilitativo   per   poi   procedere   obbligatoriamente   e
          direttamente  alla  diffusione  degli  eventi sportivi e in
          modo  che  gli  operatori  della  comunicazione,  che hanno
          acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a cio'
          autorizzati    espressamente    dal    soggetto    preposto
          all'organizzazione  della competizione sportiva, i prodotti
          audiovisivi  dagli  stessi  realizzati agli operatori della
          comunicazione,  ivi  comprese  le  emittenti  locali, della
          stessa   o  di  altre  piattaforme  distributive,  in  modo
          trasparente,   non   discriminatorio,   a   prezzi  equi  e
          commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
                c) disciplina   della  commercializzazione  in  forma
          centralizzata  dei  diritti  di  cui  al  comma 1  anche in
          previsione   dello   sviluppo   tecnologico   del  settore,
          contemplando   pure  procedure  di  regolamentazione  e  di
          vigilanza  nonche' limitate deroghe da parte dell'Autorita'
          per   le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  dell'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  in  modo  da
          assicurare  pari diritti agli operatori della comunicazione
          e  il  non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine
          di  meglio  tutelare  gli  interessi  del soggetto preposto
          all'organizzazione della competizione sportiva;
                d) disciplina   della  commercializzazione  in  forma
          centralizzata  dei  diritti  di  cui al comma 1 sul mercato
          nazionale  con modalita' che assicurino la presenza di piu'
          operatori   della  comunicazione  nella  distribuzione  dei
          prodotti  audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche
          attraverso   divieti   di  acquistare  diritti  relativi  a
          piattaforme  per  le  quali l'operatore della comunicazione
          non  e'  in  possesso del prescritto titolo abilitativo, di
          sublicenziare  i  diritti  acquisiti, nonche' di cedere, in
          tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
                e) disciplina  della  commercializzazione dei diritti
          di  cui  al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto
          dei principi di cui al comma 2;
                f) previsione   delle   modalita'  di  esercizio  del
          diritto  di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte
          della  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
          come  pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto
          dei   vincoli   comunitari   e   nazionali  in  materia  di
          trasmissione  televisiva di eventi di particolare rilevanza
          per la societa', nonche' di tutte le emittenti locali;
                g) previsione  di  una  speciale  disciplina  per  la
          commercializzazione  in  forma centralizzata dei diritti di
          cui  al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure
          di sostegno alla concorrenza;
                h) previsione di una durata non superiore ai tre anni
          dei   contratti  aventi  ad  oggetto  lo  sfruttamento  dei
          prodotti  audiovisivi  relativi  agli eventi sportivi, allo
          scopo   di   garantire  l'ingresso  nel  mercato  di  nuovi
          operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
                i) ripartizione    delle    risorse    economiche   e
          finanziarie  assicurate  dal  mercato dei diritti di cui al
          comma 1,  prioritariamente  attraverso  regole  che possono
          essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione
          della   competizione   sportiva,   in   modo  da  garantire
          l'attribuzione,  in  parti  uguali,  a  tutte  le  societa'
          partecipanti   a   ciascuna   competizione   di  una  quota
          prevalente  di  tali  risorse, nonche' l'attribuzione delle
          restanti  quote  al  soggetto  preposto  all'organizzazione
          della   competizione   sportiva,   il   quale   provvede  a
          redistribuirle    tra   le   societa'   partecipanti   alla
          competizione  stessa  tenendo  conto  anche  del  bacino di
          utenza  e  dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di
          esse,  ferma  restando  la  destinazione di una quota delle
          risorse  al  fine di valorizzare e incentivare le categorie
          professionistiche  inferiori  e,  secondo le indicazioni di
          cui  alla  lettera l),  a  fini  di mutualita' generale del
          sistema;
                l) disciplina dei criteri di applicazione della quota
          di  mutualita' generale del sistema di cui alla lettera i),
          determinati,   anche  attraverso  piani  pluriennali  e  la
          costituzione  di  persone  giuridiche senza scopo di lucro,
          dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione
          sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo
          di   sviluppare  i  settori  giovanili,  di  valorizzare  e
          incentivare  le  categorie  dilettantistiche e di sostenere
          gli   investimenti   ai   fini   della   sicurezza,   anche
          infrastrutturale,  degli impianti sportivi, nonche' al fine
          di  finanziare  in ciascun anno almeno due progetti, le cui
          modalita'  di  approvazione dovranno essere disciplinate da
          specifici  regolamenti,  a  sostegno di discipline sportive
          diverse  da  quella  calcistica,  che  abbiano  particolare
          rilievo  sociale  o  che  siano inseriti in un programma di
          riqualificazione  delle  attivita'  sportive  e  ricreative
          nelle scuole e nelle universita';
                m) vigilanza  e controllo sulla corretta applicazione
          della  disciplina  attuativa  della presente legge da parte
          dell'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato e
          dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle  comunicazioni,
          nell'ambito delle rispettive competenze;
                n) applicazione  della  nuova  disciplina del mercato
          dei  diritti  di  cui  al  comma 1  a tutte le competizioni
          sportive   aventi   inizio  dopo  il  1° luglio  2007,  con
          conseguente   abrogazione   dell'art.   2,   comma 1,   del
          decreto-legge  30 gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
                o) disciplina  di  un  periodo transitorio al fine di
          regolare  diritti  e  aspettative  derivanti  da  contratti
          aventi  ad  oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi
          relativi  agli  eventi  sportivi  di  cui  al  comma 1 e di
          consentire una graduale applicazione dei principi di cui al
          comma 2,  lettere g)  e h),  distinguendo  tra  i contratti
          stipulati  prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo
          tale data.".

          Nota all'art. 1:
              - Per  i  riferimenti alla legge 19 luglio 2007, n. 106
          si vedano le note alle premesse.