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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2007, n. 187

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-2007 al: 31-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonché delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;
c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario) recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.", così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario ) è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica. 26 marzo 2001, n. 175, "Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, "Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14.
- L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113, è il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.".
- L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, è il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), è stabilito complessivamente in 68 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi.
Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, "Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
- Il testo dell'art. 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinques, 24-sexies e 24-septies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233. recante, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164), è il seguente:
"23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.".
"24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.".
"24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.".
"24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.".
"24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.".
"24-septies. È abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.".
- Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario), è il seguente:
"Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
- Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario), è il seguente:
"98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo."".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, "Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2007, n. 66.
- Il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164), è il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previdente.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario), è il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.".