stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2007, n. 187

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-11-2007
al: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  455,  concernente  regolamento recante disposizioni relative agli
uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,    e    successive   modificazioni,   recante   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n.  300,  secondo  cui, in attesa della emanazione del regolamento di
organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro
delle  attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato
nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  455  del  2000,  e'  aumentato  delle sessantotto unita' previste
dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3  maggio  2001,  n.  291, per un numero complessivo di centosessanta
unita';
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003,
n.  316,  concernente  regolamento recante disposizioni relative agli
uffici  di  diretta  collaborazione del Vice Ministro delle attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo  1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e
24-septies;
  Visto  l'articolo  31  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito  con  modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12
gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2007,  e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo
1,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  181 del 2006, delle strutture
trasferite  dal  Ministero  dello sviluppo economico al Ministero del
commercio  internazionale,  nonche'  delle  strutture  trasferite dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze al Ministero dello sviluppo
economico;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le  innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici   di   diretta   collaborazione:   gli  uffici  di  diretta
   collaborazione  con  il  Ministro dello sviluppo economico, con il
   vice  Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
   dello  sviluppo  economico,  di  cui all'articolo 14, comma 2, del
   decreto   legislativo   30   marzo  2001,  n.  165,  e  successive
   modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
   1999, n. 300, e successive modificazioni;
b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;
c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
d) decreto  legislativo  n.  165  del 2001: il decreto legislativo 30
   marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) Vice  Ministro:  il  Sottosegretario  di  Stato al quale sia stato
   attribuito il titolo di Vice Ministro;
f) Sottosegretari  di  Stato:  i  Sottosegretari  di  Stato presso il
   Ministero dello sviluppo economico.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87   della   Costituzione,   conferisce   al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  14,  comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
          2001,   n.   106,  supplemento  ordinario)  recante  "Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
              "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1999, n. 193.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.",  cosi' come modificato dall'art. 13 della legge
          15 marzo  1997,  n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre  1988,  n.  214, supplemento ordinario ) e' il
          seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          19 settembre    2000,    n.   455,   "Regolamento   recante
          disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 maggio 2001, n. 113.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica. 26 marzo
          2001,  n. 175, "Regolamento di organizzazione del Ministero
          delle  attivita'  produttive", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          4 settembre    2002,    n.    300,   "Regolamento   recante
          rideterminazione   delle  unita'  addette  agli  uffici  di
          diretta   collaborazione   del   Ministro  delle  attivita'
          produttive",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 gennaio 2003, n. 14.
              - L'art.  5,  comma 1  del decreto del Presidente della
          Repubblica, 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante
          disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro delle attivita' produttive", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113, e' il seguente:
              "Art.    5   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione).  -  1.  Il  contingente di personale degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui  all'art.  2,  comma 2,  lettere f)  e g), e' stabilito
          complessivamente  in  novantadue  unita'  comprensive delle
          unita'  addette  al  funzionamento  corrente  degli  uffici
          medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere
          assegnati  ai  predetti  uffici  dipendenti  del  Ministero
          ovvero  altri  dipendenti  pubblici,  anche in posizione di
          aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in  altre analoghe
          posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel
          limite   del  venti  per  cento  del  predetto  contingente
          complessivo,  collaboratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato,   esperti   e   consulenti   per   particolari
          professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
          collaborazione  coordinata e continuativa, nel rispetto del
          criterio  dell'invarianza  della  spesa di cui all'art. 14,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993. Per lo
          svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'art. 3, comma 3,
          ultimo periodo, del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato
          a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
          un consigliere diplomatico.".
              - L'art.  5,  comma 1  del decreto del Presidente della
          Repubblica   3 maggio   2001,   n.   291,  "Regolamento  di
          organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro  del  commercio  con  l'estero",  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, e' il seguente:
              "Art.    5   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione).  -  1.  Il  contingente di personale degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui   all'art.   2,   comma 3,   lettera h),  e'  stabilito
          complessivamente  in  68  unita',  comprensive delle unita'
          addette  al  funzionamento  corrente degli uffici medesimi.
          Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati
          ai  predetti  uffici  dipendenti del Ministero, previo loro
          assenso,  ovvero,  nel limite del 30 per cento del predetto
          contingente  complessivo,  altri dipendenti pubblici, anche
          in  posizione  di  aspettativa,  fuori  ruolo, comando o in
          analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti,
          nonche',  nel  limite  del  venti  per  cento  del predetto
          contingente,  collaboratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato,   esperti   e   consulenti   per   particolari
          professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
          collaborazione  coordinata e continuativa, nel rispetto del
          criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          2003,  n.  316,  "Regolamento  per  l'organizzazione  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione del vice Ministro delle
          attivita'   produttive",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
              - Il  testo  dell'art.  1, commi 23, 24-bis, 24-quater,
          24-quinques,  24-sexies  e  24-septies,  del  decreto-legge
          18 maggio   2006,   n.   181,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n.
          233.  recante, "Disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   e  dei  Ministeri.  Delega  al  Governo  per  il
          coordinamento  delle  disposizioni in materia di funzioni e
          organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e   dei  Ministeri".(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164), e' il seguente:
              "23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.".
              "24-bis.  All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
          il  seguente:  "All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di' personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo Ministro.".
              "24-quater.   Ai   vice   Ministri   e'   riservato  un
          contingente  di  personale  pari  a  quello previsto per le
          segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
          intende  compreso nel contingente complessivo del personale
          degli   uffici  di  diretta  collaborazione  stabilito  per
          ciascun  Ministro,  con  relativa  riduzione  delle risorse
          complessive a tal fine previste.".
              "24-quinquies.    Il   Ministro,   in   ragione   della
          particolare  complessita'  della  delega  attribuita,  puo'
          autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al
          primo  periodo  del  comma 24-quater  e  comunque  entro il
          limite  complessivo  della  spesa  per  il  personale degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro,  come
          rideterminato  ai  sensi  dello stesso comma, a nominare un
          consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con
          gli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, o un
          altro  soggetto  esperto  nelle  materie  delegate, un capo
          della   segreteria,   il  quale  coordina  l'attivita'  del
          personale   di  supporto,  un  segretario  particolare,  un
          responsabile  della  segreteria  tecnica  ovvero  un  altro
          esperto,  un  addetto  stampa  o  un portavoce nonche', ove
          necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
          responsabile   per   gli  affari  internazionali.  Il  vice
          Ministro,  per  le materie inerenti alle funzioni delegate,
          si   avvale   dell'ufficio   di  gabinetto  e  dell'ufficio
          legislativo del Ministero.".
              "24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
          e  24-quinquies  si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e  dell'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
          nomine  o  le assegnazioni di personale incompatibili con i
          commi 24-quater   e   24-quinquies,   a   qualsiasi  titolo
          effettuati,   sono   revocati  di  diritto  ove  non  siano
          utilizzati  per  gli  uffici  di diretta collaborazione del
          Ministro,  nei  limiti  delle dotazioni ordinarie di questi
          ultimi.".
              "24-septies.  E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
          2002, n. 137.".
              - Il  testo  dell'art.  31  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,  n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
          2006,  n.  153),  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dall'art.  1  della  legge  4 agosto  2006, n. 248, recante
          "Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto all'evasione fiscale", (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  11 agosto  2006, n. 186, supplemento ordinario),
          e' il seguente:
              "Art.  31  (Riorganizzazione  del servizio di controllo
          interno).  1.  All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  286,  le  parole: "anche ad un organo
          collegiale"  sono  sostituite dalle seguenti: "ad un organo
          monocratico  o  composto  da  tre  componenti.  In  caso di
          previsione  di  un organo con tre componenti viene nominato
          un presidente.".
              2.  Il  contingente  di  personale  addetto agli uffici
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico,  ai  sensi  dell'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, non puo' superare il
          numero  massimo  di  unita'  pari al 10 per cento di quello
          complessivamente   assegnato   agli   uffici   di   diretta
          collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 98, del decreto-legge
          3 ottobre 2006, n. 262 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 ottobre   2006,   n.   230),  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 24 novembre 2006,
          n.  286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria
          e   finanziaria",   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 novembre  2006,  n.  277,  supplemento ordinario), e' il
          seguente:
              "98.  All'art.  1  del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
          181,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito
          dal   seguente:   "Per  l'esercizio  di  tali  funzioni  e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          il  Dipartimento  per  lo  sviluppo e la competitivita' del
          turismo,  articolato  in due uffici dirigenziali di livello
          generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di
          riorganizzazione,  subentra  nelle funzioni della Direzione
          generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";
                b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
          dall'attuazione   del  comma 1  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni,   nonche'  le  dotazioni  strumentali  e  di
          personale  della  soppressa  Direzione generale del turismo
          del Ministero delle attivita' produttive";
                c) al  comma 19-quater,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente   periodo:  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
          propri   decreti,  al  trasferimento  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  delle  risorse  finanziarie della
          soppressa  Direzione  generale  del  turismo iscritte nello
          stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico
          nonche'  delle  risorse corrispondenti alla riduzione della
          spesa  derivante  dall'attuazione  del comma 1 dell'art. 54
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, da destinare all'istituzione del
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo."".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          12 gennaio  2007,  "Ricognizione  delle  strutture  e delle
          funzioni  dei  Ministeri  dello  sviluppo  economico  e del
          commercio  internazionale",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 20 marzo 2007, n. 66.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 10, del decreto-legge
          18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio   2006,   n.   114),  Convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri",
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 luglio 2006, n.
          164), e' il seguente:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previdente.".

          Note all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300, "Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59",  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
          n. 203, supplemento ordinario), e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".