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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006, n. 288

Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2006
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 20-12-2006
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23  febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela
della  minoranza  linguistica  slovena  della  regione Friuli-Venezia
Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;
  Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente
l'istituzione  ed  il  riordinamento  di  organi collegiali di scuola
materna, elementare, secondaria e artistica»;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n. 233, recante
«Riforma  degli  organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Acquisito  il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
  Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto disciplina la composizione, le modalita' di
nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per
l'istruzione  in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione»,
istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio
2001, n. 38.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 11, 13, 14, 24
          e 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38:
              «Art.   3  (Comitato  istituzionale  paritetico  per  i
          problemi  della  minoranza  slovena). - 1.  Con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Comitato
          istituzionale  paritetico  per  i  problemi della minoranza
          slovena,  di  seguito  denominato  «Comitato»,  composto da
          venti  membri,  di  cui  dieci cittadini italiani di lingua
          slovena.
              2. Fanno parte del Comitato:
                a)   quattro   membri   nominati  dal  Consiglio  dei
          Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
                b)  sei  membri  nominati  dalla giunta regionale del
          Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  quattro di lingua slovena
          designati  dalle  associazioni  piu'  rappresentative della
          minoranza;
                c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
          lingua   slovena   nei   consigli  degli  enti  locali  del
          territorio  di  cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
          dal  presidente  del consiglio regionale del Friuli-Venezia
          Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge;
                d)   sette  membri,  di  cui  due  appartenenti  alla
          minoranza   di   lingua  slovena,  nominati  dal  consiglio
          regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
              3.  Con  il  decreto  istitutivo di cui al comma 1 sono
          stabilite  le  norme  per il funzionamento del Comitato. Il
          Comitato ha sede a Trieste.
              4.  Per  la  partecipazione  ai  lavori del Comitato e'
          riconosciuto  ai componenti solo il rimborso delle spese di
          viaggio.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001.».
              «Art.  11  (Scuole pubbliche con lingua di insegnamento
          slovena). - 1. Per  quanto  non diversamente disposto dalla
          presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui alle legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre
          1973,  n.  932.  All'art.  2,  commi primo e secondo, della
          legge  22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua
          materna  slovena"  sono  inserite le seguenti: "o con piena
          conoscenza della lingua slovena".
              2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal terzo comma
          dell'art.  1  della  legge  19 luglio 1961, n. 1012, per la
          riorganizzazione  delle  scuole  con lingua di insegnamento
          slovena si procede secondo le modalita' operative stabilite
          dagli  articoli  2,  3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  18  giugno  1998, n. 233, e nel rispetto
          delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, sentita la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena di cui all'art. 13, comma 3, della presente legge.
              3. All'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono
          aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "sentita  la Commissione
          scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
              4.   Nell'ordinamento   delle   scuole  con  lingua  di
          insegnamento  slovena e' ammesso l'uso della lingua slovena
          nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e
          nelle  comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
          pubbliche.
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo
          di  cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e'
          aumentato  a  lire  250 milioni annue. Il fondo puo' essere
          utilizzato  anche  per  compensi  relativi alla redazione e
          stampa   di   dispense   scolastiche   ed  altro  materiale
          didattico,  nonche'  a favore di autori di testi e dispense
          che  non  siano  cittadini  italiani  appartenenti all'area
          culturale  slovena.  La  gestione del fondo, la definizione
          dei  criteri  per  la  sua  utilizzazione, anche attraverso
          piani  di  spesa  pluriennali,  e  la  proposta  per la sua
          periodica    rivalutazione   sono   di   competenza   della
          Commissione  di  cui all'art. 13, comma 3. Per le finalita'
          di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di
          lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
              «Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica) - 1.
          Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
          lingua  slovena,  presso l'ufficio scolastico regionale del
          Friuli-Venezia  Giulia  e'  istituito  uno speciale ufficio
          diretto  da  un  dirigente  regionale nominato dal Ministro
          della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
          ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
          e  tra  i  dirigenti  scolastici delle scuole con lingua di
          insegnamento  slovena.  Tale  ufficio  provvede a gestire i
          ruoli  del  personale  delle  scuole  e  degli istituti con
          lingua di insegnamento slovena.
              2.  Al  personale  dell'ufficio  di  cui  al comma 1 e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
              3.  Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze di autonomia
          dell'istruzione   in   lingua   slovena   e'  istituita  la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1.  La  composizione  della  Commissione,  le  modalita' di
          nomina  ed  il  suo  funzionamento sono disciplinati, senza
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  La  Commissione  di cui al
          presente  comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art. 9
          della  legge  22  dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
          previsto dall'art. 24 della presente legge.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  massima di lire 895 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001.».
              «Art.     14    (Istituto    regionale    di    ricerca
          educativa). - 1.  Ai  sensi  dell'art.  288 del testo unico
          delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e'  istituita  apposita  sezione dell'istituto regionale di
          ricerca   educativa   per   il  Friuli-Venezia  Giulia  con
          competenza   per  le  scuole  con  lingua  di  insegnamento
          slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
          dello  Stato.  La  composizione  della  sezione  e  il  suo
          funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di
          riordino  degli  istituti  regionali  di ricerca educativa,
          previsto dall'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  dall'art.  76 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  sentita la Commissione di cui all'art. 13,
          comma 3.».
              «Art.    24    (Norma    transitoria). - 1. Fino   alla
          costituzione della Commissione di cui all'art. 13, comma 3,
          le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
          cui  all'art.  9  della  legge  22  dicembre  1973, n. 932,
          opportunamente  integrata  dal  provveditore  agli studi di
          Udine,  o  da un suo delegato, e da due cittadini di lingua
          slovena  designati  dal consiglio provinciale di Udine, con
          voto limitato.».
              «Art.  28  (Disposizioni  finali). - 1.  Fermo restando
          quanto  disposto  dalla presente legge, rimangono in vigore
          le  misure  di tutela comunque adottate in attuazione dello
          statuto  speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra
          del 5 ottobre 1954, richiamato dall'art. 8 del trattato tra
          la   Repubblica   italiana   e   la  Repubblica  socialista
          federativa   di   Jugoslavia,   con  allegati,  ratificato,
          unitamente  all'accordo  tra le stesse Parti, con allegati,
          all'atto  finale  ed allo scambio di note, firmati ad Osimo
          (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo
          1977, n. 73.
              2.  Nessuna  disposizione  della  presente  legge  puo'
          essere  interpretata  in modo tale da assicurare un livello
          di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore
          a   quello   gia'   in   godimento  in  base  a  precedenti
          disposizioni.
              3.  Eventuali  disposizioni  piu' favorevoli rispetto a
          quelle  previste  dalla  presente  legge,  derivanti  dalla
          legislazione    nazionale   di   tutela   delle   minoranze
          linguistiche,  si  applicano, sentito il Comitato, anche in
          favore  della minoranza slovena e germanofona nella regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
          carico del bilancio dello Stato.
              4.  Dall'attuazione  della  presente  legge  non potra'
          derivare  alcun  nuovo  o  maggiore  onere  per  la finanza
          pubblica  oltre  a  quelli  massimi esplicitamente previsti
          dalla  legge  stessa  e  dalle  altre  leggi concernenti la
          tutela della minoranza slovena.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - La  legge  14 gennaio 1975, n. 1, reca: «Modifiche al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416,  concernente  l'istituzione  ed  il  riordinamento  di
          organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria
          e artistica».
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca:
          «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
          a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

          Nota agli articoli 1, 3 e 4:

              - Per  il  testo  dell'art.  13 della legge 23 febbraio
          2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.