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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998, n. 233

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2009)
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Testo in vigore dal:  31-7-1998

Art. 5

Organici pluriennali
1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:
a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socioculturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto sociopsicopedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminilità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.
Nota all'art. 5:
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".