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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998, n. 233

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2009)
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Testo in vigore dal:  31-7-1998

Art. 4

Attribuzione della personalità giuridica
e dell'autonomia
1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.
2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389".