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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2006, n. 283

Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2007)
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Testo in vigore dal:  24-11-2006 al: 23-1-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la XIV disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo 2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino;
Considerato il grave dissesto finanziario della predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni promosse dai creditori, il completamento dell'opera di risanamento finanziario già avviata, nonché di fornire un corretto canone ermeneutico dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, relativo al trasferimento alla menzionata Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.
3. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo.