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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2006, n. 283

Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2007)
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Testo in vigore dal: 24-11-2006
al: 23-1-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  XIV  disposizione  transitoria  della  Costituzione, che
prevede   la   conservazione   dell'Ordine   Mauriziano   come   ente
ospedaliero;
  Visto  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare,
l'articolo  2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede
in Torino;
  Considerato   il   grave   dissesto   finanziario   della  predetta
Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di
risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai
sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di evitare che la
scadenza  del  termine  previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato
decreto-legge  n.  277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali
azioni   promosse  dai  creditori,  il  completamento  dell'opera  di
risanamento  finanziario gia' avviata, nonche' di fornire un corretto
canone   ermeneutico   dell'articolo   2,   comma   2,  dello  stesso
decreto-legge,  relativo  al trasferimento alla menzionata Fondazione
della  proprieta'  dei  beni  mobili  ed  immobili  gia' appartenenti
all'Ente Ordine Mauriziano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  consentire  il  definitivo  perfezionamento delle
procedure di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito
degli  interventi  di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
Mauriziano  e  nelle  more della nomina dei relativi organi ordinari,
all'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le
parole:   "ventiquattro   mesi"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
"trentasei mesi".
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di
cui al comma 1, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente
Ordine  Mauriziano  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, dello stesso
decreto-legge  si  intende integralmente a carico dello stesso Ente e
suoi successori.
  3.  La  proprieta'  dei  beni  mobili ed immobili gia' appartenenti
all'Ente  Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai
sensi  dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
n.  277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n.  4,  alla  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in Torino, con
esclusione  dei  beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento
delle  attivita'  istituzionali  dei presidi ospedalieri Umberto I di
Torino  e  Istituto  per  la  ricerca  e la cura del cancro - IRCC di
Candiolo.