stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2006, n. 246

Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/8/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  25-8-2006 al: 24-8-2011
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'allegato C;
Viste le direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 e 2005/23 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), che accentra i compiti del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/25/CE;
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21, 23 e 24, 22 e 23 della direttiva 2001/25/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119;
Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;
Viste le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999;
Considerato che la risoluzione MSC 66(68) ha aggiunto alla Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 29 marzo 2006;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, di seguito denominato: «decreto», dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti:
«qq-bis) "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».
2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto è sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.».
3. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto è sostituito dal seguente:
«5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.».
4. Il punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è sostituito dal seguente:
«3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.».
5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è inserita la seguente:
«Regola V/2-bis
(Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro).
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW.
9. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».
6. L'allegato II del decreto è sostituito dal seguente:
«Allegato II.
PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI, ENTI O SOCIETÀ DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13.
A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
I. Un istituto, ente o società di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;
1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.
B) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
1. il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW;
2. il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW;
3. la Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano, pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW;
4. lo Stato membro ha avviato con il Paese terzo interessato le procedure di stipula di un accordo contenente la clausola in base alla quale ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato;
5. gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere;
6. se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.
C) Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo ad un comandante, ufficiale o radioperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento del Paese terzo in questione.
La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui al punto B) del presente allegato e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
2) La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatte salve le prescrizioni di cui alla lettera D).
3) Se, entro il termine di cui al punto 2), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE.
4) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni di cui alla lettera B) del presente allegato, punti 4 e 5.
5) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il 13 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione europea non li revochi successivamente in virtù della lettera E) del presente allegato.
6) La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.
D) Procedura di revoca dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
1) Fatti salvi i criteri stabiliti nella lettera B), le amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della Convenzione STCW, ne informano quanto prima la Commissione europea, precisando i motivi.
2) Quando le amministrazioni competenti per materia intendano revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informano immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
3) Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfi più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
4) La decisione in merito alla revoca del riconoscimento è presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
5) Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata qualora tale rivalutazione sia fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
E) Procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti.
1) La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui alla lettera C), punto 2, compresi quelli indicati alla lettera C), punto 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dalla lettera B) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2) La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione dei Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 18 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme reolamentari.».
- L'art. 7, comma 1, e l'allegato C, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, Supplemento ordinario, così recitano:
«Art. 7. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.) - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.».
«Allegato C (Art. 7, comma 1) 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 2003/103/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 326 del 13 dicembre 2003.
- La direttiva 2005/23/E è pubblicata nella GUCE n. L. 62 del 9 marzo 2005.
- La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 136 del 18 maggio 2001.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, ediz. spec.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, Supplemento Ordinario.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, Supplemento Ordinario.
- La direttiva 94/58/CE è pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994.
- La direttiva 98/35/CE è pubblicata nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.
- Il regolamento (CE) 2099/2002 è pubblicato nella GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.
- La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è pubblicato nella GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202»:
«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;
b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
i) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;
l) "allievo ufficiale di macchina" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
m) "radioperatore" un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
n) "comune di guardia di coperta" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;
o) "comune di guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;
p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
q) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) "viaggi costieri" i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
s) "potenza di propulsione" la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;
u) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);
z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
aa) "nave da passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
bb) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
cc) "Convenzione STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 39, e i successivi emendamenti;
dd) "annesso alla Convenzione STCW" il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione i della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;
ee) "codice STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
ff) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
gg) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
hh) "Convenzione SOLAS" (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) "nave da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ll) "compagnia di navigazione" la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;
mm) "certificato" qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
oo) "servizio di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
pp) "Paese terzo" il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;
qq) "mese" un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
qq-bis) "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
- Per i regolamenti (CE) n. 2099/2002 e 1406/2002 vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8. (Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, dì cui all'art. 2, comma 1, lettera nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.
2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4.
3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».
- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 17. (Comunicazione tra i membri dell'equipaggio).
1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.
2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonché a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità, allorché la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.».
- Il testo vigente dell'allegato I, capitolo V, Regola V/2, punto 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato I Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW Capitolo V
Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi
(Omissis).
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».
(Omissis).