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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2006, n. 246

Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/8/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
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Testo in vigore dal: 25-8-2006
al: 24-8-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio  2006,  n.  29,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'   europea,   ed   in
particolare l'allegato C; 
  Viste  le  direttive  2003/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 novembre 2003 e 2005/23 della  Commissione,  dell'8
marzo 2005, che modificano  la  direttiva  2001/25/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi  di  guardia
per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la
bandiera di uno Stato membro; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di esecuzione  del  codice  della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.
324, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE  e
98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la  gente  di
mare; 
  Vista  la  direttiva  2001/25/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 aprile  2001,  concernente  i  requisiti  minimi  di
formazione per la gente di mare; 
  Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del  5  novembre  2002,  che  istituisce  il
Comitato   per   la   sicurezza   marittima    e    la    prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), che  accentra
i compiti  del  Comitato  di  cui  all'articolo  23  della  direttiva
2001/25/CE; 
  Vista  la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21,  23
e 24, 22 e 23 della direttiva  2001/25/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento  provocato  dalle  navi,
recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea  per
la sicurezza marittima; 
  Viste le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per  la
sicurezza  marittima  dell'Organizzazione  marittima  internazionale,
entrate in vigore il 1° gennaio 1999; 
  Considerato  che  la  risoluzione  MSC  66(68)  ha  aggiunto   alla
Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, la  nuova  regola
V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in  materia  di
formazione e qualifiche di comandanti,  ufficiali,  marinai  e  altro
personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito  il  parere  della  IX  Commissione  trasporti,  poste  e
telecomunicazioni della Camera dei deputati,  espresso  nella  seduta
del 29 marzo 2006; 
  Considerato che il Senato  della  Repubblica  non  ha  espresso  il
proprio parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 2006; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e  della  salute,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  2001,
                               n. 324 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, di seguito  denominato:  «decreto»,
dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti: 
    «qq-bis) "Comitato" Comitato per  la  sicurezza  marittima  e  la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi  (Comitato  COSS),
istituito dall'articolo 3  del  regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002; 
    qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la  sicurezza  marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 giugno 2002.». 
  2. Il comma  1  dell'articolo  8  del  decreto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che
non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera nn), relativo  all'espletamento  di  funzioni  diverse  da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un
Paese terzo che e'  parte  della  Convenzione  STCW,  possono  essere
autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono  bandiera
di uno Stato membro  purche'  sia  stata  adottata,  da  parte  delle
amministrazioni  competenti  per  materia,  mediante   la   procedura
definita  nell'allegato   II,   lettera   C),   una   decisione   sul
riconoscimento del loro certificato adeguato.». 
  3. Il comma 5  dell'articolo  17  del  decreto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5. A bordo di tutte le navi battenti  la  bandiera  di  uno  Stato
membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione
tra la nave e le autorita' di terra in  una  lingua  comune  o  nella
lingua  di   tale   autorita'.   Tali   comunicazioni   si   svolgono
conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione
SOLAS.». 
  4. Il punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato  I  del
decreto e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i
corsi di formazione  di  cui  ai  paragrafi  4,  7,  e  8  devono,  a
intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di
aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli  standard  di
competenza previsti nei cinque anni precedenti.». 
  5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto e'
inserita la seguente: 
                           «Regola V/2-bis 
  (Requisiti  minimi   obbligatori   relativi   alla   formazione   e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro  personale
di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro). 
  1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e
altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle  ro-ro,  che
effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni  competenti  per
materia, di cui  all'articolo  3,  determinano  l'applicabilita'  dei
requisiti di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che  presta
servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali. 
  2. Prima di essere assegnata a qualsiasi  funzione  di  servizio  a
bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve  aver  frequentato
con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi
4, 5, 6, 7 e 8 in funzione  della  qualifica,  dei  compiti  e  delle
responsabilita' individuali. 
  3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire  i
corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8  devono,  a
intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di
aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli  standard  di
competenza previsti nei cinque anni precedenti. 
  4. Il personale  indicato  sul  ruolo  di  bordo  per  assistere  i
passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da  passeggeri,
deve aver frequentato con esito positivo i  corsi  di  formazione  in
materia di gestione delle operazioni di soccorso  della  folla,  come
specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW. 
  5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale  al  quale  sono
assegnati compiti e responsabilita' specifici  a  bordo  di  navi  da
passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo  il  corso  di
addestramento specificamente indicato alla sezione  A-V/3,  paragrafo
2, del Codice STCW. 
  6. Il personale incaricato di  servire  direttamente  i  passeggeri
negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri,  deve  aver
frequentato con esito positivo i corsi di formazione  in  materia  di
sicurezza specificamente indicati alla sezione  A-V/3,  paragrafo  3,
del Codice STCW. 
  7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale  al  quale  sono
assegnati responsabilita' specifiche per l'imbarco  e  lo  sbarco  di
passeggeri devono aver frequentato con  esito  positivo  i  corsi  di
formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei  passeggeri  come
specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW. 
  8. I comandanti, i primi  ufficiali  di  coperta,  i  direttori  di
macchina,  i  primi  ufficiali  di   macchina   e   qualunque   altro
responsabile  della  sicurezza  dei  passeggeri  in   situazioni   di
emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato  con
esito positivo i corsi  di  formazione  riconosciuti  in  materia  di
gestione delle  situazioni  di  crisi  e  comportamento  umano,  come
specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW. 
  9. Le Amministrazioni competenti per materia, di  cui  all'articolo
3,  provvedono  a  rilasciare  la   documentazione   comprovante   la
formazione conseguita a tutti coloro  che  risultano  qualificati  ai
sensi della presente regola.». 
  6. L'allegato II del decreto e' sostituito dal seguente: 
                                                        «Allegato II. 
  PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE  HANNO
RILASCIATO  UN  CERTIFICATO  O  SOTTO  LA  CUI  AUTORITA'  E'   STATO
RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHE' PER
IL  RICONOSCIMENTO  DI  ISTITUTI,  ENTI  O  SOCIETA'  DI   FORMAZIONE
MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA
DI CUI ALL'ARTICOLO 13. 
A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti
o societa'  di  formazione  marittima  e  di  programmi  e  corsi  di
istruzione e di formazione marittima. 
  I. Un istituto, ente o societa' di formazione marittima, al fine di
ottenere l'idoneita' a svolgere corsi e  programmi  di  istruzione  e
formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti  per
il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve: 
    1. aver assunto insegnanti che: 
      1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione
e comprendano gli obiettivi specifici di formazione  del  particolare
tipo di formazione da impartire; 
      1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della  formazione
da impartire; 
      1.3. se sono utilizzati simulatori: 
        1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche
d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie; 
        1.3.2.  hanno  acquisito   sufficiente   esperienza   pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 
    2. avere assunto supervisori  della  formazione,  con  competenze
specifiche per i programmi e  corsi  di  formazione  riconosciuti  da
tenersi presso l'istituto, ente o societa', che hanno una  conoscenza
approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione  riconosciuti
che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli  obiettivi  specifici
degli stessi; 
    3. avere assunto esaminatori che hanno  ricevuto  una  formazione
adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che: 
      3.1. hanno un livello adeguato  di  comprensione  e  conoscenza
delle competenze che sono chiamati a valutare; 
      3.2.  sono  qualificati   per   le   funzioni   oggetto   della
valutazione; 
      3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi  e  le
pratiche di valutazione; 
      3.4.   hanno   acquisito   sufficiente    esperienza    pratica
nell'attivita' di valutazione e, 
      3.5.  se  l'oggetto  della  valutazione   richiede   l'uso   di
simulatori,   hanno   maturato   sufficiente    esperienza    pratica
nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo
di simulatore da  utilizzare,  sotto  la  supervisione  e  con  piena
soddisfazione di un esaminatore esperto; 
    4. conservare registri con i dati relativi a tutti i  certificati
e  i  diplomi  rilasciati  agli  studenti  che  completano  la   loro
istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o  societa'
contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e  la  formazione
impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e  luogo  di
nascita di ogni studente; 
    5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di
tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione; 
    6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e
valutazione attraverso un sistema di standard  qualitativi  volto  ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi  definiti  dell'istituto,
ente o societa', ivi  inclusi  quelli  concernenti  le  qualifiche  e
l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori; 
    7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori  a
cinque anni  da  parte  di  persone  adeguatamente  qualificate,  non
direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in
questione, per verificare che le procedure operative e amministrative
ad ogni livello nell'ambito  dell'istituto,  ente  o  societa',  sono
gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo
interno, onde garantirne l'idoneita' ai fini del conseguimento  degli
obiettivi stabiliti. 
  II. Un programma o corso di  formazione,  per  essere  riconosciuto
rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per  il
servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve: 
    1. essere strutturato secondo programmi scritti che  prevedano  i
metodi,  i  mezzi  di  insegnamento,  le  procedure  e  il  materiale
didattico  necessari  per  conseguire   i   livelli   prescritti   di
competenza; 
    2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone
qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3. 
B) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati  emessi  da
un Paese terzo. 
  1. il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW; 
  2. il Paese terzo deve essere stato identificato dal  comitato  per
la  sicurezza  marittima  dell'IMO  come  Paese  che  ha   pienamente
adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW; 
  3. la Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale
partecipazione degli  Stati  membri  interessati,  si  e'  accertata,
adottando  tutte  le  misure  necessarie,   che   possono   includere
l'ispezione di strutture e la verifica delle  procedure,  che  siano,
pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza,
al rilascio ed alla convalida dei  certificati  ed  alla  tenuta  dei
registri e che e' stato stabilito un sistema di standard  qualitativi
conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW; 
  4. lo Stato membro ha avviato con il  Paese  terzo  interessato  le
procedure di stipula di un accordo contenente  la  clausola  in  base
alla   quale   ogni   significativo   cambiamento,   apportato   alle
disposizioni in materia di formazione e  abilitazione  oggetto  della
Convenzione STCW, sara' tempestivamente notificato; 
  5. gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che  gli
appartenenti  alla  gente  di  mare  che  presentano,   a   fini   di
riconoscimento,  certificati  per  svolgere   funzioni   di   livello
superiore,  abbiano  una  conoscenza  adeguata   della   legislazione
marittima dello Stato membro in relazione alle  funzioni  di  livello
superiore che sono autorizzati a svolgere; 
  6. se uno  Stato  membro  desidera  completare  la  verifica  della
conformita'  di  un  Paese  terzo  esaminando  taluni   istituti   di
formazione marittima deve procedere conformemente  alle  disposizioni
della sezione A-I/6 del codice STCW. 
C) Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da
un Paese terzo. 
  1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un
certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo ad  un  comandante,
ufficiale o radioperatore per prestare servizio a bordo di  una  nave
battente la propria bandiera presenta alla  Commissione  europea  una
domanda motivata di riconoscimento del Paese terzo in questione. 
  La Commissione  europea,  assistita  dall'Agenzia  europea  per  la
sicurezza marittima, e con  l'eventuale  partecipazione  degli  Stati
membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui  al
punto B) del presente allegato  e  procede  ad  una  valutazione  dei
sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il  quale
e'  stata  presentata  una  domanda  di  riconoscimento  al  fine  di
verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione
STCW e se siano state adottate le misure atte a  prevenire  frodi  in
relazione ai certificati. 
  2) La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di  un
Paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione
della   domanda   di   riconoscimento.   Una   volta   concesso,   il
riconoscimento e' valido fatte salve  le  prescrizioni  di  cui  alla
lettera D). 
  3) Se, entro il termine di cui al punto 2), non e' adottata  alcuna
decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo  in  questione,
lo Stato membro  che  ha  presentato  la  domanda  puo'  decidere  di
riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a  quando  non
sara' stata adottata  una  decisione  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE. 
  4) Uno Stato membro puo' decidere, in relazione alle navi  battenti
la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi
terzi riconosciuti dalla Commissione  europea,  tenendo  conto  delle
disposizioni di cui alla lettera B) del presente allegato, punti 4  e
5. 
  5) Restano validi i riconoscimenti dei  certificati  rilasciati  da
Paesi  terzi  riconosciuti,  pubblicati  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea,  serie  C,  entro  il  13  giugno  2005.  Detti
riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a
condizione che la Commissione europea non li revochi  successivamente
in virtu' della lettera E) del presente allegato. 
  6) La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco  dei
Paesi terzi  riconosciuti.  L'elenco  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, serie C. 
D) Procedura di revoca dei certificati adeguati emessi  da  un  Paese
terzo. 
  1)  Fatti  salvi  i  criteri  stabiliti  nella   lettera   B),   le
amministrazioni  competenti  per  materia,  di  cui  all'articolo  3,
qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi piu' i
requisiti della  Convenzione  STCW,  ne  informano  quanto  prima  la
Commissione europea, precisando i motivi. 
  2) Quando  le  amministrazioni  competenti  per  materia  intendano
revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da  un  Paese
terzo ne informano immediatamente la Commissione europea e gli  altri
Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione. 
  3)  Quando  sussistono  indizi  che  un  determinato  istituto   di
formazione  marittima  non  soddisfi  piu'  le   prescrizioni   della
Convenzione  STCW,  la  Commissione   europea   notifica   al   Paese
interessato che il riconoscimento dei certificati di detto  Paese  e'
revocato entro  due  mesi,  fatta  salva  l'adozione  di  misure  per
assicurare il rispetto di tutte  le  prescrizioni  della  Convenzione
STCW. 
  4) La decisione in merito alla revoca del riconoscimento  e'  presa
secondo la procedura di  cui  all'articolo  23,  paragrafo  2,  della
direttiva 2001/25/CE, entro due mesi dalla data  della  comunicazione
effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati  prendono
le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione. 
  5) Resta valida la convalida  che  attesta  il  riconoscimento  dei
certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima  della
data in cui e' adottata la decisione di  revocare  il  riconoscimento
del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non  possono
tuttavia esigere una convalida che attesti loro  una  qualifica  piu'
elevata  qualora  tale  rivalutazione  sia  fondata   unicamente   su
un'esperienza supplementare di servizio in mare. 
E) Procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti. 
  1) La Commissione europea, assistita dall'Agenzia  europea  per  la
sicurezza marittima, procede  regolarmente,  ed  almeno  ogni  cinque
anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi  riconosciuti  secondo  la
procedura di cui alla lettera C), punto 2, compresi  quelli  indicati
alla lettera C), punto 6, per verificare se soddisfano  i  pertinenti
criteri stabiliti dalla lettera B) e se sono state adottate le misure
adeguate di prevenzione delle frodi  in  materia  di  certificati  di
abilitazione. 
  2) La Commissione europea definisce i criteri di priorita'  per  la
valutazione dei Paesi  terzi  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo  18  e  dalle
relazioni  concernenti  i  risultati  di   valutazioni   indipendenti
comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione  A-I/7  del  codice
STCW.». 
    

          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri».
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme reolamentari.».
              - L'art.  7,  comma 1,  e  l'allegato  C,  della  legge
          25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 febbraio   2006,  n.  32,  Supplemento  ordinario,  cosi'
          recitano:
              «Art.   7. (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
          regolamento  autorizzato.) - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato  C  con  uno o piu' regolamenti da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.
          400,  secondo  quanto  disposto dagli articoli 9 e 11 della
          legge 4 febbraio  2005,  n.  11,  e  con  le  procedure ivi
          previste,  previo parere dei competenti organi parlamentari
          ai  quali  gli  schemi  di  regolamento  sono trasmessi con
          apposite  relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio
          di   Stato   e  che  si  esprimono  entro  quaranta  giorni
          dall'assegnazione.   Decorso   il   predetto   termine,   i
          regolamenti   sono  emanati  anche  in  mancanza  di  detti
          pareri.».
                                                          «Allegato C
                                                    (Art. 7, comma 1)
              2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre  2003,  che  modifica  la  direttiva 2001/25/CE
          concernente  i  requisiti minimi di formazione per la gente
          di mare.
              2005/23/CE  della  Commissione,  dell'8 marzo 2005, che
          modifica  la  direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione
          per la gente di mare.».
              -  La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 326 del 13 dicembre 2003.
              - La direttiva 2005/23/E e' pubblicata nella GUCE n. L.
          62 del 9 marzo 2005.
              -  La  direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 136 del 18 maggio 2001.
              -  Il  regio  decreto  30 marzo  1942, n. 327, recante:
          «Codice  della  navigazione»  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, ediz. spec.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
          regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.
          94, Supplemento Ordinario.
              -  La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
          1985, n. 295.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          2001,  n.  324,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 agosto 2001, n. 187, Supplemento Ordinario.
              -  La  direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          319 del 12 dicembre 1994.
              -  La  direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          172 del 17 giugno 1998.
              -  Il  regolamento  (CE)  2099/2002 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.
              - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          324 del 29 novembre 2002.
              -  Il  decreto  legislativo  27 maggio 2005, n. 119, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
              Il  regolamento  (CE)  n. 1406/2002 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202»:
              «3.  La  Conferenza  Stato-regioni e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 2, comma 1, del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
          324, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  2.  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini del presente
          regolamento si intende per:
                a) "lavoratore  marittimo" ogni persona che svolge, a
          qualsiasi  titolo,  servizio o attivita' lavorativa a bordo
          di una nave;
                b) "comandante"  l'ufficiale  che esercita il comando
          di una nave;
                c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal
          comandante,  nominato  in tale funzione in forza di leggi o
          di regolamenti;
                d) "ufficiale  di coperta" l'ufficiale qualificato in
          conformita'   alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  II
          dell'allegato I;
                e) "primo    ufficiale   di   coperta"   l'ufficiale,
          immediatamente  sotto il comandante in linea gerarchica, al
          quale  compete  il comando della nave qualora il comandante
          non sia in grado di esercitarlo;
                f) "allievo   ufficiale   di   coperta"   un   membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di coperta;
                g) "direttore  di  macchina"  l'ufficiale di macchina
          responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
          e  della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
          della nave;
                h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in
          conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  III
          dell'allegato I;
                i) "primo   ufficiale  di  macchina"  l'ufficiale  di
          macchina,  immediatamente sotto il direttore di macchina in
          linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
          propulsione    meccanica,   del   funzionamento   e   della
          manutenzione  degli  impianti  meccanici ed elettrici della
          nave  qualora  il direttore di macchina non sia in grado di
          esercitarla;
                l) "allievo   ufficiale   di   macchina"   un  membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di macchina;
                m) "radioperatore"   un   membro  dell'equipaggio  in
          possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
          stazione  radioelettrica  a  bordo  di  navi  e di stazioni
          terrene di navi;
                n) "comune   di   guardia   di   coperta"  un  membro
          dell'equipaggio  di una nave che non sia il comandante o un
          ufficiale di coperta;
                o) "comune   di   guardia   di  macchina"  un  membro
          dell'equipaggio  di  una nave che non sia il direttore o un
          ufficiale di macchina;
                p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave
          diversa  da  quelle che navigano esclusivamente nelle acque
          interne,  nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
          acque   protette   o  alle  zone  in  cui  si  applicano  i
          regolamenti portuali;
                q) "nave  battente  bandiera di uno Stato membro" una
          nave  registrata  in uno Stato membro dell'Unione europea e
          battente  bandiera  del medesimo Stato membro conformemente
          alla   legislazione   di  quest'ultimo;  le  navi  che  non
          corrispondono  a  questa  definizione  sono equiparate alle
          navi battenti bandiera di un Paese terzo;
                r) "viaggi   costieri"   i   viaggi   effettuati   in
          prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1,
          punti  37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 novembre 1991, n. 435
                s) "potenza  di  propulsione"  la  potenza  di uscita
          totale   massima  caratteristica  continuata  in  chilowatt
          sviluppata  da tutti gli apparati di propulsione principali
          della  nave  che appare sul certificato di iscrizione della
          nave o su altro documento ufficiale;
                t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per
          il  trasporto  alla  rinfusa  di prodotti infiammabili allo
          stato liquido;
                u) "nave  chimichiera" la nave, costruita o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti  chimici  allo stato liquido elencati nel capitolo
          17  del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
          chimici alla rinfusa (IBC code);
                v) "nave  gasiera"  la  nave,  costruita  o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti   gassosi   allo  stato  liquefatto  elencati  nel
          capitolo  19 del codice internazionale dei trasportatori di
          gas (IBG code);
                z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile
          marittimo   adottate   dalla   Conferenza   mondiale  delle
          radiocomunicazioni;
                aa)   "nave  da  passeggeri"  la  nave  adibita  alla
          navigazione  marittima  abilitata  al  trasporto di piu' di
          dodici passeggeri;
                bb)  "nave  da pesca" la nave adibita alla cattura di
          pesce o altre risorse vive del mare;
                cc) "Convenzione   STCW"   (Standards   of  Training,
          Certification     and    Watchkeeping)    la    Convenzione
          internazionale   sui  requisiti  minimi  di  addestramento,
          certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
          7 luglio  1978  e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
          39, e i successivi emendamenti;
                dd) "annesso  alla  Convenzione  STCW"  il  documento
          allegato  alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
          risoluzione   i   della   Conferenza   dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione  marittima internazionale (IMO) tenutasi
          a   Londra  il  7 luglio  1995,  allegato  I  del  presente
          regolamento;
                ee) "codice    STCW"    (Standards    of    Training,
          Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento,
          certificazione  e  tenuta  della  guardia  adottato  con la
          risoluzione  n.  2  dalla  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
          a Londra il 7 luglio 1995;
                ff) "funzioni"   una  serie  di  compiti,  servizi  e
          responsabilita',  come specificatamente indicati dal codice
          STCW,   necessari   per   la   conduzione  della  nave,  la
          salvaguardia   della   vita  umana  in  mare  e  la  tutela
          dell'ambiente marino;
                gg) "servizi  radio" le funzioni, a seconda del caso,
          di   tenuta   della   guardia,  di  radiocomunicazione,  di
          manutenzione   e   di   riparazione   tecnica  eseguite  in
          conformita'    delle   norme   radio,   della   Convenzione
          internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
          (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
          delle    pertinenti   raccomandazioni   dell'Organizzazione
          marittima internazionale (IMO);
                hh) "Convenzione  SOLAS"  (Safety  of Life at Sea) la
          Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della vita
          umana  in  mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
          con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
                ii) "nave  da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la
          nave  da  passeggeri  espressamente  progettata e costruita
          anche  per  il  trasporto  di  veicoli con imbarco e sbarco
          sulle  proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
          contenitori,  caricati  e  scaricati  per  mezzo di veicoli
          dotati di ruote;
                ll) "compagnia  di  navigazione"  la persona fisica o
          giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
          fisica  o  giuridica  quale  l'armatore o il noleggiatore a
          scafo  nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
          responsabilita'  inerenti  alla  conduzione  della  stessa,
          assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le responsabilita'
          gravanti  sulla  compagnia  ai sensi delle disposizioni del
          presente regolamento;
                mm) "certificato"   qualsiasi   documento  valido,  a
          prescindere  dalla  denominazione  con  la  quale sia noto,
          rilasciato   ai  sensi  della  Convenzione  STCW  del  1978
          dall'autorita'  competente  di uno Stato membro dell'Unione
          europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
          il  titolare  ad  assolvere le funzioni menzionate in detto
          documento o autorizzate dalle norme nazionali;
                nn) "certificato   adeguato"  il  documento  previsto
          nell'annesso    alla   Convenzione   STCW,   rilasciato   e
          convalidato  conformemente  al  presente  regolamento,  che
          abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
          svolgere   le   funzioni   corrispondenti   al  livello  di
          responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
          di   una   nave   del   tipo  e  dalle  caratteristiche  di
          tonnellaggio  e  potenza  di  propulsione considerati e nel
          particolare viaggio cui essa e' adibita;
                oo) "servizio  di  navigazione"  il servizio svolto a
          bordo  di  una  nave  rilevante  ai fini del rilascio di un
          certificato  o  di  un  certificato  adeguato ovvero per il
          conseguimento di un'altra qualifica;
                pp) "Paese  terzo"  il  Paese  che  non  e' uno Stato
          membro dell'Unione europea;
                qq) "mese"  un  mese  civile  o  un periodo di trenta
          giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
                qq-bis) "Comitato"    Comitato   per   la   sicurezza
          marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
          dalle  navi  (Comitato  COSS),  istituito  dall'art.  3 del
          regolamento  (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 5 novembre 2002;
                qq-ter) "Agenzia"  l'Agenzia europea per la sicurezza
          marittima,  istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
              -  Per i regolamenti (CE) n. 2099/2002 e 1406/2002 vedi
          note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 8 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio 2001, n. 324, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   8.  (Riconoscimento  dei  certificati  adeguati
          rilasciati  da  Paesi  terzi).  -  1. Fermo quanto previsto
          dall'art.  4,  comma 2,  i  marittimi che non possiedono il
          certificato  adeguato, di' cui all'art. 2, comma 1, lettera
          nn),  relativo  all'espletamento  di  funzioni  diverse  da
          quelle  di  comandante  e  di  primo  ufficiale  di coperta
          rilasciati da un Paese terzo che e' parte della Convenzione
          STCW,  possono  essere  autorizzati  a  prestare servizio a
          bordo  di  navi  che  battono  bandiera di uno Stato membro
          purche'  sia stata adottata, da parte delle amministrazioni
          competenti  per  materia,  mediante  la  procedura definita
          nell'allegato   II,   lettera   C),   una   decisione   sul
          riconoscimento del loro certificato adeguato.
              2.  Agli  attestati di convalida dei certificati di cui
          al  comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7,
          comma 4.
              3.   Le  autorita'  di  cui  al  comma 1  informano  la
          Commissione  europea  dei  certificati  adeguati  che hanno
          riconosciuto  o che intendono riconoscere secondo i criteri
          indicati  nell'allegato  II,  e,  ove  necessario, prendono
          adeguate  misure per attuare le decisioni della Commissione
          relative  alle informazioni fornite anche dagli altri Stati
          membri.
              4.  I  lavoratori  marittimi in possesso di certificati
          adeguati  in corso di validita' rilasciati e convalidati da
          un  Paese  terzo, non ancora convalidati dalle autorita' di
          cui  al  comma 1,  possono  essere  autorizzati, in caso di
          necessita',  a  prestare  servizio a bordo di navi battenti
          bandiera  italiana, per un periodo non superiore a tre mesi
          per   l'espletamento  di  funzioni  diverse  da  quelle  di
          comandante  e  di  primo  ufficiale  di coperta, nonche' da
          quelle  di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione
          dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta
          presentazione   della   domanda   di   riconoscimento  alle
          competenti  autorita'  e'  custodita  dal  comandante della
          nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».
              - Il  testo vigente dell'art. 17 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001, n. 324, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 17. (Comunicazione tra i membri dell'equipaggio).
          1.  A  bordo  di  tutte le navi battenti la bandiera di uno
          Stato  membro  devono essere apprestati strumenti idonei ad
          assicurare  in  qualsiasi momento un'efficace comunicazione
          orale   per   scopi   di   sicurezza  tra  tutti  i  membri
          dell'equipaggio,  in  particolare ai fini della ricezione e
          della    comprensione    tempestiva    e   corretta   delle
          comunicazioni e degli ordini.
              2.  A  bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la
          bandiera  di  uno  Stato  membro  e  di  tutte  le  navi da
          passeggeri  provenienti  da  o  dirette  ad un porto di uno
          Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro
          di  bordo  una  lingua  di lavoro per garantire prestazioni
          efficaci   dell'equipaggio  in  materia  di  sicurezza.  La
          compagnia  o  il comandante, come opportuno, determinano la
          lingua  di  lavoro  appropriata. Ciascuna delle persone che
          prestano servizio a bordo e' tenuta a comprendere e, se del
          caso,  a  impartire ordini e istruzioni, nonche' a riferire
          in  tale  lingua.  Se la lingua di lavoro non e' una lingua
          ufficiale  dello  Stato membro, tutti i piani e gli elenchi
          da  affiggere  devono includere una traduzione nella lingua
          di lavoro.
              3.  A  bordo  delle  navi  da  passeggeri  il personale
          incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in
          situazioni    di    emergenza    deve   essere   facilmente
          individuabile   e  dotato  di  capacita'  di  comunicazione
          sufficienti   per  questo  scopo  in  base  ad  un'adeguata
          combinazione dei seguenti criteri:
                a) la  lingua  utilizzata  o le lingue utilizzate dai
          passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una
          rotta determinata;
                b) la  probabilita' che la capacita' di utilizzare un
          elementare  vocabolario  d'inglese per impartire istruzioni
          basilari  possa  consentire di comunicare con un passeggero
          che  necessiti  di aiuto, sia che il passeggero e il membro
          dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
                c) l'eventuale necessita', allorche' la comunicazione
          orale  e'  inattuabile,  di  comunicare  in  situazioni  di
          emergenza  con  altri  mezzi:  ad  esempio dando l'esempio,
          gestualmente,      ovvero      richiamando     l'attenzione
          sull'ubicazione  delle  istruzioni,  dei punti di raccolta,
          dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
                d) la  misura in cui sono state fornite le istruzioni
          di  sicurezza  complete  ai  passeggeri  nella o nelle loro
          madrelingue;
                e) le  lingue in cui gli annunci di emergenza possono
          essere   trasmessi   in   situazioni   critiche  o  durante
          esercitazioni  per fornire accurate direttive ai passeggeri
          e  facilitare  ai  membri  dell'equipaggio l'assistenza dei
          passeggeri.
              4.   A   bordo   delle   navi  petroliere,  delle  navi
          chimichiere  e  delle navi gasiere battenti bandiera di uno
          Stato  membro,  il  comandante,  gli  ufficiali e i marinai
          devono essere in grado di comunicare tra loro in una o piu'
          lingue di lavoro comuni.
              5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno
          Stato  membro devono essere previsti adeguati strumenti per
          la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una
          lingua  comune  o  nella  lingua  di  tale  autorita'. Tali
          comunicazioni  si  svolgono  conformemente  al  capitolo V,
          regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.
              6.  Durante  le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme
          che  regolano  il  controllo  dello  Stato  d'approdo,  gli
          ispettori  controllano  che anche le navi battenti bandiera
          di un Paese terzo osservino il presente articolo.».
              - Il  testo vigente dell'allegato I, capitolo V, Regola
          V/2,  punto  3,  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9 maggio  2001,  n.  324,  come  modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
                                                          «Allegato I
          Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW
                                  Capitolo V
              Requisiti  particolari  relativi  alla  formazione  del
                       personale di taluni tipi di navi
                                   (Omissis).
                                  Regola V/2
          Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  alla formazione e
          all'abilitazione  di comandanti, ufficiali, marinai e altro
                    personale di navi da passeggeri ro-ro.
              1.   La   presente  regola  si  applica  a  comandanti,
          ufficiali,  marinai e altro personale di navi da passeggeri
          ro-ro    che    effettuano    viaggi   internazionali.   Le
          amministrazioni  determinano l'applicabilita' dei requisiti
          di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che  presta
          servizio  su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi
          nazionali.
              2.  Prima  di  essere demandata a qualsiasi funzione di
          servizio  a  bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di
          mare  deve  aver  frequentato con esito positivo i corsi di
          formazione  di  cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della
          qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
              3.  Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti
          a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e
          8  devono,  a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,
          frequentare   appositi  corsi  di  aggiornamento  o  devono
          dimostrare  di  aver  raggiunto  gli standard di competenza
          previsti nei cinque anni precedenti.
              4.  I  comandanti,  gli  ufficiali  e l'altro personale
          addetto  sul  ruolo  di  bordo ad assistere i passeggeri in
          situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro
          devono  avere  frequentato  con  esito  positivo i corsi di
          formazione  in  materia  di  gestione  delle  operazioni di
          soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2,
          paragrafo 1 del codice STCW.
              5.  I  comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al
          quale  sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a
          bordo  di  navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato
          con esito positivo il corso di addestramento specificamente
          indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
              6.  Il  personale  incaricato di servire direttamente i
          passeggeri  negli  spazi  loro riservati a bordo di navi da
          passeggeri  ro-ro deve avere frequentato con esito positivo
          i   corsi   di   formazione   in   materia   di   sicurezza
          specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del
          codice STCW.
              7.  I  comandanti,  i  primi  ufficiali  di  coperta, i
          direttori  di  macchina,  i  primi  ufficiali di macchina e
          chiunque   altro   abbia   diretta   responsabilita'  delle
          operazioni  di  imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico,
          scarico  e  stivaggio del carico o di chiusura dei portelli
          dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver
          frequentato  con  esito  positivo  i  corsi  di  formazione
          riconosciuti   in  materia  di  sicurezza  dei  passeggeri,
          sicurezza   del  carico  e  protezione  dello  scafo,  come
          specificato  alla  sezione  A-V/2,  paragrafo 4  del codice
          STCW.
              8.  I  comandanti,  i  primi  ufficiali  di  coperta, i
          direttori  di  macchina,  i  primi  ufficiali di macchina e
          chiunque   altro   abbia   diretta   responsabilita'  della
          sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo
          di  navi  da  passeggeri  ro-ro devono aver frequentato con
          esito  positivo  i  corsi  di  formazione  riconosciuti  in
          materia   di   gestione   delle   situazioni   di  crisi  e
          comportamento  umano,  come specificato alla sezione A-V/2,
          paragrafo 5 del codice STCW.
              9.   Le  amministrazioni  provvedono  a  rilasciare  la
          documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti
          coloro  che  risultano  qualificati ai sensi della presente
          regola.».
              (Omissis).