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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006, n. 226

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/7/2006
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-7-2006
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 3;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 447, con cui e'
stato  emanato  un  regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
  Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per  i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
  Visto  il  Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con
cui,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  legge  e  intese sopra
richiamate,   e'  stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta'
per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
  Visto  il  decreto  28 aprile  2000, n. 158, recante il regolamento
relativo  all'istituzione  del  Fondo di solidarieta' per il sostegno
del    reddito,    dell'occupazione    e    della   riconversione   e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese
di credito;
  Visto  il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio
2005,   recante   modifiche   al   contratto  del  28 febbraio  1998,
concernente  l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del    reddito,    dell'occupazione    e    della   riconversione   e
riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato
presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data
26 maggio 2005;
  Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perche'
il  nuovo  accordo  del  5 maggio  2005 non modifica le misure per il
perseguimento   di   politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e
dell'occupazione  gia' individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998,
per  il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite,
ma  si  limita  a  prorogare  il  solo termine finale di scadenza del
fondo;
  Udito   il  parere  interlocutorio  reso  dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza del 14 novembre 2005;
  Udito   il   parere   definitivo   reso   dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
  Acquisito  il  parere  della XI Commissione lavoro della Camera dei
deputati  e  rilevato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha
manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza:
28 marzo  2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione
dei pareri su atti del Governo;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 29 marzo 2006;

                               Adotta
                       il seguente regolamento

concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158,
e' cosi' modificato:
  «2.  Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del
periodo  intercorrente  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento   fino   al   30 giugno   2020,   i   soggetti   di   cui
all'articolo 2.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:

              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione economica 28 aprile
          2000,  n.  158  (Regolamento  relativo  all'istituzione del
          Fondo   di   solidarieta'  per  il  sostegno  del  reddito,
          dell'occupazione  e  della riconversione e riqualificazione
          professionale  del  personale  dipendente  dalle imprese di
          credito),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
          2000, n. 139.

          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti), e' il seguente:
              «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a)  provvedimenti  emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b)  atti  del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d)  provvedimenti  dei  comitati interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e)  [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
                f)  provvedimenti  di  disposizione del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g)    decreti    che    approvano   contratti   delle
          Amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali     ricorra     l'ipotesi     prevista    dall'ultimo
          comma dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in   ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria  per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
          adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma 4  dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.».
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma 28,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo). - 1.-27. (Omissis).
              28.  In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.».
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica 27 novembre
          1997,  n.  477  (Regolamento  recante  norme  in materia di
          ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
          integrazione   guadagni),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.
              -Il   testo   dell'art.   59,   comma 3,   della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
              «Art.   59  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza,   solidarieta'   sociale  e  sanita).  -  1.-2.
          (Omissis).
              3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1998,  per  tutti  i
          soggetti  nei  cui  confronti trovino applicazione le forme
          pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
          aggiunta  o  ad  integrazione del trattamento pensionistico
          obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
          legislativo   16 settembre   1996,   n.   563,  al  decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  ed  al  decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
          statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975,  n.  70,  e successive modificazioni, ivi compresa la
          gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette,  prestazioni  complementari al trattamento di base
          ovvero  al  trattamento di fine rapporto, il trattamento si
          consegue  esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza.
              Mediante   accordi   con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente   rappresentative  del  personale  dipendente,
          stipulati   anteriormente   alla   costituzione  dei  fondi
          nazionali  per il settore del credito ai sensi dell'art. 2,
          comma 28,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque
          non  oltre  il  31 marzo  1998,  per gli iscritti ai regimi
          aziendali  integrativi di cui al citato decreto legislativo
          n.  357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di
          ristrutturazione    o    riorganizzazione   aziendale   che
          determinano   esuberi   di   personale,  puo'  diversamente
          disporre,  anche  in deroga agli ordinamenti dei menzionati
          regimi aziendali.
              In   presenza   di  tali  esuberi  riguardanti  banche,
          associazioni  di  banche  e concessionari della riscossione
          cui  si  applicano  i  contratti collettivi del settore del
          credito,  gli accordi stipulati, entro la medesima data del
          31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative    del    personale   dipendente   possono:
          a) prevedere,  allo  scopo di agevolare gli esodi, apposite
          indennita'  da  erogare,  anche ratealmente, in conformita'
          all'art.  17  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dall'art. 5 del
          decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto
          dei  requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in conformita'
          all'art.   6,   comma 4,  lettera b),  del  citato  decreto
          legislativo  n.  314  del  1997; al medesimo regime fiscale
          previsto  dal  citato art. 17 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto
          legislativo  n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe
          prestazioni  eventualmente  erogate,  al fine di cui sopra,
          dai  citati  fondi  nazionali per il settore del credito in
          luogo   dei   datori   di   lavoro; b)   adottare,  in  via
          prioritaria,  il  criterio della maggiore eta' ovvero della
          maggiore   prossimita'   alla  maturazione  del  diritto  a
          pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
          purche'  siano  contestualmente  previste forme di sostegno
          del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione
          figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite
          massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennita'
          di  mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.
              Alle  apposite indennita' ed alle forme di sostegno del
          reddito,   comprensive   dei  versamenti  all'INPS  per  la
          corrispondente  contribuzione  figurativa,  si  applica  il
          comma 3-bis  dell'art.  1 del decreto-legge 14 agosto 1992,
          n.   364,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 ottobre 1992, n. 406.
              Dopo  la costituzione dei citati fondi nazionali per il
          settore  del  credito,  la  gestione  dei rapporti attivi e
          passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
          sensi  del  presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i
          quali  assumono  in  carico le residue prestazioni previste
          dagli   accordi   medesimi,   provvedendo   a   riscuoterne
          anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
              Per  i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri
          interventi   previsti   in   attuazione  del  decreto-legge
          24 settembre  1996,  n. 497, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge
          9 settembre  1997,  n.  292, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la
          ristrutturazione   e   la   privatizzazione  delle  aziende
          bancarie  ivi  richiamate,  trovano applicazione, sino alla
          loro   completa   attuazione   e   comunque  non  oltre  il
          31 dicembre  1998,  le disposizioni degli accordi sindacali
          stipulati   entro   il  31 marzo  1998,  compresa,  a  tale
          esclusivo  fine,  la  facolta'  per  le predette aziende di
          sostenere  il  costo  della  prosecuzione  volontaria della
          contribuzione   previdenziale  fino  alla  maturazione  del
          diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e di eta' previsti dalla legislazione previgente.
              Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo
          restando  quanto  previsto dal comma 33, nonche' dal citato
          decreto   legislativo  n.  124  del  1993,  possono  essere
          trasformate,  entro  sei  mesi, e successive modificazioni,
          ovvero,   in  mancanza,  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative del personale dipendente.
              Alla  facolta'  di  riscatto, ove prevista, nelle forme
          pensionistiche  di  cui  al presente comma esercitata dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge trovano
          applicazione  le disposizioni di cui al capo II del decreto
          legislativo   30 aprile   1997,   n.  184,  in  materia  di
          determinazione  del  relativo onere. Entro il 31 marzo 2000
          il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo
          per  l'armonizzazione  della disciplina previdenziale e del
          trattamento  di  fine  rapporto  del personale addetto alle
          esattorie  e  alle  ricevitorie  delle  imposte dirette con
          quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base
          dei  principi  e  criteri  direttivi  indicati nell'art. 2,
          commi 22  e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le
          modalita' di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge
          nel  rispetto  degli  equilibri  di bilancio della relativa
          gestione.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo   al   predetto   personale   si  applicano  le
          disposizioni di cui al presente comma.».
              -  Per  il testo del citato decreto n. 158 del 2000, si
          veda nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto n.
          158 del 2000, come modificato dal presente decreto:
              «Art.   5   (Prestazioni).  -  1.  Il  Fondo  provvede,
          nell'ambito  dei  processi  di  cui  al  precedente art. 2,
          comma 1:
                a) in via ordinaria:
                  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di programmi
          formativi     di     riconversione    o    riqualificazione
          professionale,  anche  in  concorso  con gli appositi fondi
          nazionali o comunitari;
                  2)  al  finanziamento  di  specifici  trattamenti a
          favore  dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario
          di   lavoro  o  da  sospensione  temporanea  dell'attivita'
          lavorativa  anche in concorso con gli appositi strumenti di
          sostegno previsti dalla legislazione vigente;
                b) in via straordinaria:
                  all'erogazione   di  assegni  straordinari  per  il
          sostegno  al  reddito,  in  forma rateale, ed al versamento
          della  contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28,
          della  legge  n.  662  del 1996, riconosciuti ai lavoratori
          ammessi  a  fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
          all'esodo.  Qualora  l'erogazione avvenga, su richiesta del
          lavoratore,  in unica soluzione, l'assegno straordinario e'
          pari  ad  un  importo  corrispondente  al  60%  del  valore
          attuale,  calcolato  secondo  il  tasso ufficiale di sconto
          vigente  alla  data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe
          spettato,  dedotta la contribuzione correlata, che pertanto
          non  verra'  versata, se detta erogazione fosse avvenuta in
          forma rateale.
              2.  Agli  interventi  sopra  definiti  vengono  ammessi
          nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata
          in  vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020,
          i soggetti di cui all'art. 2.
              3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
          sono   erogati  dal  Fondo,  per  un  massimo  di  60  mesi
          nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del
          datore  di  lavoro  e  fino  alla maturazione del diritto a
          pensione    di    anzianita'    o    vecchiaia   a   carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  a  favore  dei
          lavoratori  che  maturino  i  predetti  requisiti  entro un
          periodo  massimo  di  60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla
          data di cessazione del rapporto di lavoro.
              4.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  criteri di cui al
          comma 3,   si   dovra'   tenere   conto  della  complessiva
          anzianita'     contributiva    rilevabile    da    apposita
          certificazione prodotta dai lavoratori.
              5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al
          precedente  comma 1,  lettera b),  dovuta  alla  competente
          gestione assicurativa obbligatoria.».