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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 ottobre 1997, n. 447

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1998
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Testo in vigore dal:  11-1-1998

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'articolo 20 nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'articolo 6, comma 7, lettera d);
Considerato che il consiglio dei direttori di laboratorio ed il comitato amministrativo del predetto Istituto hanno espresso il loro favorevole avviso rispettivamente in data 22 aprile e 24 settembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 febbraio 1997;
Attese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere ed operate le necessarie modifiche;
Rilevata, in proposito, la inattuabilità del suggerimnto del predetto Consiglio di Stato, concernente il riconoscimento ai componenti del collegio ed al personale del servizio, dello stesso "trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con corrispondente riduzione numerica del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro", tenuto conto che l'Istituto, il quale non è dotato di un proprio gabinetto, è amministrazione distinta ed autonoma rispetto al Ministero della sanità e che non sussiste, pertanto, correlazione alcuna tra il servizio di controllo interno dell'Istituto e l'ufficio di gabinetto del Ministero stesso.
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. 24978/SP 69 del 4 luglio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del servizio di controllo interno
1. È istituito il servizio di controllo interno dell'Istituto superiore di sanità. Tale servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazione agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche".
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 31 ottobre 1992.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993.
- Il comma 7, lettera d), dell'art. 6 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754 (Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità) prevede che il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità esprima parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.