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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 563

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996
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Testo in vigore dal:  15-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Avvertenza
Il testo delle note qui publicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:
"23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) (omissis);
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
Note all'art. 1:
- Per il testo della lettera b), comma 23, art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.
- L'art. 1 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) è il seguente:
"Art. 1. - È istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il Comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme dei R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".